x

x

Il green pass è costituzionalmente legittimo?

Green pass europeo
Ph. Luca Martini / Green pass europeo

Green pass e legittimità costituzionale

L’infinita diatriba che vede opporsi le fazioni vaccino si/vaccino no, su cui non mi addentrerò in quanto ciò presuppone delle competenze mediche, riserva però degli interessanti profili costituzionali sulla legittimità dell’obbligo del green pass.


Prima di addentrarci in tecnicismi è necessario premettere che esistono tre tipologie di green pass:

1) green pass che attesta la conclusione del ciclo vaccinale con validità per 9 mesi;
2) green pass che attesta l’avvenuta guarigione da COVID-19 con validità per 6 mesi;
3)   l’esecuzione del test molecolare con esito negativo la cui validità è per 48h.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o green passsarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati.  È quanto prevede il decreto-legge "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre in modo unanime.


Ma costituzionalmente?

Beh, per rispondere alle proteste e slogan come “ci stanno togliendo la libertà”, “è una dittatura sanitaria” etc., da un punto di vista costituzionale le cose non stanno in questi termini, anzi.

L’art. 16 della nostra Carta Costituzionale recita “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

Tralasciando il primo capoverso che attiene per lo più a circostanze storiche per cui il Legislatore dell’epoca ha voluto ribadire la libertà di circolazione, il punto focale risiede nella seconda parte del 1° comma, ovvero la possibilità attribuita alla Legge di limitare tale libertà per motivi di SANITÀ o di SICUREZZA.

Per motivi di sicurezza basti pensare a titolo esemplificativo alle trasferte calcistiche in cui agli ultras della squadra ospite non è consentito accedere allo stadio per la pericolosità sociale della partita (es. Napoli vs Juventus); per motivi sanitari, invece, ad es. il dichiarato stato mondiale di pandemia.

La Costituzione afferma che per le limitazioni è necessario intervenire con Legge. La domanda è, per cui, se si può intervenire anche con decreto-legge (ovvero un atto avente forza di legge, che può modificare od abrogare una legge ma che non ha la stessa forma).

Dottrina e giurisprudenza sul punto sono concordi nell’affermare che in casi eccezionali e di urgenza la funzione legislativa, che è di prerogativa parlamentare, può essere attribuita al Governo a meno che non ci sia una riserva di assemblea. Per cui, si può mai mettere in discussione che la situazione attuale non sia urgente ed eccezionale? Direi di no, per cui il decreto-legge può limitare la libertà di circolazione ed in questo caso di specie viene, de facto, limitata mediante l’utilizzo del green pass.

Chiosa finale sul 2º comma dell’art. 16 Cost., che recita “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”; pensiamo al passaporto, alla carta di identità valida per l’espatrio, anche queste sono limitazioni, come del resto lo è l’obbligo vaccinale per recarsi in paesi con patologie rare (es. paesi dell’Africa), pertanto leggendo nella sua interezza il dispositivo costituzionale ci rendiamo conto di come il green pass sia assolutamente legittimo da un punti di vista costituzionale.