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Improcedibilità penale: l'art. 344 bis del c.p.p.

Improcedibilità
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Improcedibilità: voto fissato per il 30 luglio

Improcedibilità: dal sito della Camera dei Deputati all’agenda dei lavori si legge: “Venerdì 30 luglio (al termine delle votazioni dell’Assemblea)

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2435 - Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello”.
 

Improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione il punto cruciale della riforma Cartabia

L’improcedibilità è l’istituto che nelle intenzioni del Governo dovrebbe migliorare l’efficienza complessiva del processo penale e rendere più rapida la definizione dei procedimenti pendenti presso le corti di appello.

Nel testo originario del DDL, presentato nel marzo del 2020 alla Camera dal ministro della Giustizia del tempo, on. Alfonso Bonafede, sono stati innestati plurimi emendamenti su iniziativa dell’attuale ministra, professoressa Marta Cartabia, la quale si è giovata delle proposte contenute nella relazione conclusiva della Commissione da lei stessa nominata e presieduta da Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte costituzionale.

Sono molte le novità contenute nel testo che il Parlamento si appresta ad approvare ma il nodo cruciale è facilmente individuabile nel suo articolo 14-bis il quale prevede l’inserimento nel codice di procedura penale dell’articolo 344-bis, rubricato Improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione”.
 

Improcedibilità testo odierno

Art. 14-bis (Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 344, è inserito il seguente: «Art. 344-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.

5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.

6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

7 Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617.

 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.»

b) all’articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.»

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Improcedibilità nel giudizio di appello

Nell’attuale testo la norma prevede che il giudizio d’appello non definito entro due anni impone al giudice competente di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale.
 

Improcedibilità nel giudizio di Cassazione

Nell’attuale testo la norma prevede che il giudizio di cassazione non definito entro un anno imponge al giudice competente di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale.
 

Improcedibilità termini decorrenza

Tali termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza impugnata e possono essere prorogati fino ad un anno per l’appello e fino a sei mesi per il giudizio in cassazione (purché si tratti di procedimenti per uno dei delitti elencati nella norma e il relativo giudizio sia particolarmente complesso per il numero delle parti o delle imputazioni o della numerosità e complessità delle questioni di fatto o diritto devolute al giudice).
 

Improcedibilità e la parte civile

All’articolo 578 cpp viene aggiunto il comma 1 bis che prevede: “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”.
 

Improcedibilità: le critiche allo strumento dell’improcedibilità

Come c’era da attendersi, la previsione del citato articolo 14-bis ha scatenato polemiche di ogni ordine e grado.

Da più parti sono arrivate critiche di straordinaria intensità che, ridotte all’osso, si fondano su un semplice sillogismo: molte corti superiori italiane non saranno in grado di rispettare i termini di durata fissati nel DDL; le loro difficoltà saranno accentuate dagli espedienti che gli avvocati difensori sono abituati ad usare per tirare per le lunghe i processi; ci sarà quindi un diluvio di dichiarazioni di improcedibilità che colpiranno alla cieca e condanneranno all’ineffettività non solo i giudizi bagatellari ma anche quelli in cui si discute di gravi violazioni di beni giuridici di importanza primaria; le vittime di tali violazioni rimarranno senza alcuna tutela e la giustizia penale perderà la sua funzione retributiva e preventiva.
 

Improcedibilità una amnistia mascherata?

Per molti l’improcedibilità non è altro che una amnistia mascherata, noi non siamo d’accordo ed anzi riteniamo che le novità introdotte dalla riforma necessitano di un provvedimento di clemenza (Leggi anche: Amnistia e indulto di Riccardo Radi)

Si aggiunge poi che la riforma Cartabia trasformerà i giudici in decisori seriali, abili a servirsi di modelli pre-stampati, ma al tempo stesso gli precluderà ogni tensione alla riflessione e al controllo effettivo dei vizi denunciati con l’impugnazione.

E non si manca di sottolineare che la riforma si muove in senso contrario rispetto agli auspici euro-unitari  che ci vorrebbero più capaci di reprimere le violazioni della legge penale che ledano interessi comuni europei.
 

Improcedibilità e l’osservazione dell’esistente

È buona regola, a fronte di critiche così serrate, farsi un’idea corretta dell’esistente, cioè di ciò che succede davvero nella realtà attuale della giustizia penale italiana.

Si ricorre ai dati statistici tratti dal sito web istituzionale del ministero della Giustizia che chiunque può verificare accedendo alla sezione “Itinerari a tema”, di lì alla sottosezione “Risorse e innovazione” e di lì ancora all’ulteriore sottosezione “Monitoraggio della giustizia”.

La tabella che segue evidenzia i procedimenti pendenti alla fine di ogni anno divisi per uffici giudiziari e le variazioni rispetto all’anno precedente.
 

Iprocedibilità
improcedibilità: numero di processi pendenti

Improcedibilità e il principio della ragionevole durata del processo

In sintesi: alla fine del 2020 nel nostro Paese pendono 1,63 milioni di processi penali e questo numero rappresenta un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente.

I numeri della nostra giustizia penale sono stati analizzati dal CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia), un organismo del Consiglio d’Europa.

L’ultimo rapporto disponibile ha preso in considerazione i dati del 2018.

La nostra capacità di gestire i procedimenti penali è stata considerata modesta il che ci costa l’inserimento nella zona d’allarme, dato tanto più significativo se si considera che ben quattro quinti dei nostri partner europei riescono ad assicurare un’efficienza standard.

Il nostro disposition time [2] in primo grado è pari a 361 giorni a fronte di una media europea di 144.

Le cose vanno assai peggio in secondo grado poiché in questo caso il disposition time italiano è pari a 1.266 giorni a fronte di una media europea di soli 114 giorni.

Si consideri infine che, come si è detto, il rapporto CEPEJ ha preso in considerazione dati del 2018 e da allora la nostra situazione, complice l’emergenza COVID-19, è visibilmente peggiorata.
 

Improcedibilità e la Corte Europea dei diritti

 La ministra Cartabia ha ricordato che: L'Italia è stata vergognosamente condannata 1.202 volte per la violazione della ragionevole durata del processo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha condannato per un numero doppio al secondo in classifica che è la Turchia, che ha avuto 608 condanne. Possiamo noi permetterci questo triste primato? Il tema è difficile, ma tanto difficile quanto ineludibile. La ragionevole durata del processo evita le prescrizioni, la ragionevole durata del processo è una garanzia dei diritti voluta dalla Costituzione".