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Indennizzo da vaccino Covid: fondi per il 2022-2023

Tutte le indicazioni nella legge 210 del 1992
nuovi vaccini
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Quanti fondi sono stanziati

L'indennizzo da vaccino Covid avrà 50 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023, per un totale di 150 milioni di euro.

È quanto indicato nel Decreto Sostegni ter (meglio: dalla sua bozza), articolo 19.

Sarà poi un decreto congiunto dei Ministeri della Salute e dell’Economia a stabilire “le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti”.

Mentre attendiamo allora il testo definitivo del Decreto Sostegni ter, e soprattutto il decreto attuativo specifico, vediamo le prime indicazioni su chi potrà fare domanda di indennizzo da vaccino Covid e in che modo.

 

Chi potrà fare domanda per l'indennizzo

Ad oggi, la base di partenza in cui si possono ricavare gran parte delle informazioni sull’indennizzo da vaccino Covid è la legge 210 del 1992, aggiornata e perfezionata varie volte nel corso degli anni.

Questa legge infatti tutela “chiunque abbia riportato, a causa di  vaccinazioni  obbligatorie per legge o  per  ordinanza  di  una  autorità  sanitaria  italiana, lesioni o  infermità,  dalle  quali  sia  derivata  una  menomazione permanente della integrità psico-fisica”.

Per i vaccini Covid-19, quindi, potranno sicuramente fare richiesta coloro per cui è scattato l’obbligo vaccinale.

Ma, come riporta «Il Sole 24 Ore»,  “la Corte costituzionale [...] in diverse sentenze ha equiparato la “raccomandazione” fatta dalle autorità sanitarie all’obbligo vaccinale, come nel caso del vaccino anti-influenzale inizialmente escluso dall’applicazione delle legge 210/1992”.

Ciò significa che chiunque avrà riportato danni, lesioni o infermità gravi a causa del vaccino Covid potrà fare richiesta di indennizzo – e non solo, quindi, le categorie per cui la vaccinazione risulta ormai obbligatoria.

 

Come si farà domanda

Come già accennato, sarà un decreto successivo all’uscita ufficiale in «Gazzetta» del Sostegni ter a definire in concreto le modalità di erogazione e monitoraggio.

Tuttavia, è possibile già attraverso la legge 210 del 1992 capire in cosa consisterà e come sarà valutato l’indennizzo.

 

In cosa consiste l’indennizzo?

Si tratterà difatti di una somma – “cumulabile con ogni altro emolumento” – che verrà calcolata in base ai dati riportati nella tabella B della legge 29 aprile 1976, n. 177 (allegata nuovamente alla legge del 1992).

Inoltre, secondo uno degli aggiornamenti della all’articolo 1 della legge 210, una parte dell’indennizzo potrà essere richiesta anche sotto forma di “assegno una tantum pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento dell’indennizzo”.

 

Chi verifica l’indennizzo?

Dal 2001, le procedure di verifica sono passate dal Ministero della Salute alle Regioni.

In ogni caso, le modalità della verifica sono ancora regolamentate dall’articolo 3 della legge 210 (1992):

- presentazione della domanda di indennizzo all’azienda sanitaria di residenza;

- l’azienda sanitaria verifica: la completezza della documentazione richiesta; il possesso dei requisiti previsti;

- l’azienda sanitaria invia poi copia del fascicolo alla commissione medica ospedaliera competente;

- la commissione medica convoca il richiedente ed esprime il suo giudizio su: nesso causale tra infermità e vaccinazione; categoria dell'infermità; tempestività della domanda.

- il giudizio della commissione viene inviato all’azienda sanitaria.

 

Entro quando si può presentare domanda di indennizzo?

La richiesta di indennizzo da vaccino Covid può essere richiesta entro tre anni, che decorrono da quando la persona che ha riportato danni risulta aver preso conoscenza dei danni stessi.