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Mai più bambini in carcere: al via l’iter per modificare la legge

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Prosegue l’iter per l’approvazione del progetto di legge contenente disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, volto a promuovere il modello delle case famiglia e ad escludere che le madri e i figli conviventi di età inferiore ai sei anni restino reclusi.

 

Bimbi in carcere: i propositi della Legge n. 62 del 2011

La legge 62 del 2011 sostituiva alcuni articoli del codice penitenziario e del codice di procedura penale, dedicati alla vita intramuraria delle madri e dei figli.

Lo scopo originario, previsto dalle modifiche de quibus, era quello di spingere per gli arresti domiciliari e la creazione di case famiglia protette, dove alloggiare le detenute con figli e ricorrere al carcere solo come extrema ratio.

Tuttavia, nonostante le premesse e i principi che l’avevano positivamente ispirata, la norma sembra ancora contenere alcune contraddizioni. 

In effetti, la legge del 2011 non elimina affatto la carcerazione dei bambini, perché si fa un ricorso frequente agli Istituti a custodia attenuata per madri, dimenticando che si tratta comunque di una forma di detenzione, pertanto- di fatto- si arriva a considerare parimenti responsabili dei reati commessi dalle madri i bambini, costretti ad una inappellabile reclusione anche fino ai sei anni di età.

Occorre, per altro, evidenziare che i c.d. “Icam” sono purtroppo pochissimi in Italia, solo cinque (Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Cagliari, Lauro e Torino) e che, spesso, in attesa di trovare allocazione al loro interno le detenute-madri restano recluse negli istituti di pena, sottoponendo loro stesse ed i piccoli innocenti ad uno stress psicologico che di frequente degenera in inenarrabili tragedie umane.

La legge modificanda delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, infatti, avrebbe dovuto dare maggiore preminenza all’utilizzo delle case famiglia protette per l’accoglienza delle donne con prole fino ai sei anni di età.

Nella pratica, però, le cose hanno preso una diversa direzione.

L’accesso alle case famiglia protette rimane molto limitato, perché gli oneri di spesa finora non sono stati a carico dallo Stato e le Associazioni, spesso no profit, che si occupano del sostentamento delle stesse spesso non riescono a fronteggiare le spese, attese anche le particolari esigenze dei piccoli ospiti di questi centri.

 

Bimbi in carcere: tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

È arrivata la prima approvazione alla Camera, con 241 voti favorevoli e 7 contrari, della proposta di legge "Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" - a prima firma del deputato del Partito Democratico Paolo Siani (relatore Walter Verini).

La proposta de qua prevede la sensibile riduzione del numero dei minori all’interno delle mura carcerarie, perché ivi condotti al seguito delle madri colpevoli.

Il progetto di Siani dovrebbe trovare attuazione se apportate alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e alla legge 21 aprile 2011, n. 62.

Si compone di quattro articoli ed introduce alcune modifiche al quarto comma dell'art. 275 c.p.p., con una disciplina diretta ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con prole di età inferiore a 6 anni (ovvero del padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), prevedendo che, in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM); istituti di impronta c.d. “comunitaria”, fuori dai penitenziari e dalle logiche di questi ultimi (senza sbarre, divise e con personale specializzato per l’assistenza e l’educazione delle detenute e della prole).

Ma vieppiù.

Una proposta emendativa approvata nella seduta del 30 maggio 2022, introduce il nuovo art. 276-bis c.p.p., ai sensi del quale, nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere, realizzi atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica; potrà essere disposto nei suoi confronti un aggravamento della misura attraverso la custodia cautelare in carcere e, conseguentemente, separata dal minore.

L'articolo 2 contiene – altresì-  una modifica al codice penale afferente i casi di differimento obbligatorio e facoltativo della pena (artt. 146 147 c.p.) nei confronti delle condannate madri, consentendo il rinvio obbligatorio della pena in caso di prole di età inferiore a un anno anche al condannato padre, qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano altri parenti idonei entro il quarto grado, con rinvio dell’espiazione della pena (non prima del compimento del terzo anno di età del minore).

Il progetto di legge interviene anche sull'art. 147 c.p., in merito al rinvio facoltativo della pena, estendendo l'istituto attualmente previsto per la madre di prole di età inferiore a 3 anni, anche al padre qualora la madre del bambino sia deceduta o comunque impossibilitata a prendersene cura e non vi siano parenti idonei entro il quarto grado.

L'articolo 3, invece, interviene sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), con riguardo all'istituto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter  e della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies, consentendo che la pena della reclusione non superiore a 4 anni possa essere espiata presso il domicilio ovvero in case famiglia protette dalla condannata incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, o presso il domicilio dal condannato padre di prole di età inferiore a 10 anni, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.

La proposta, inserendo un nuovo comma 1-bis, restringe la discrezionalità del Giudice, imponendo la detenzione domiciliare, fatto salvo il concreto pericolo di ulteriori delitti ma comunque prevedendo, in luogo del carcere, l’accoglienza in un Icam.

Infine, l'art. 4 interviene sulla legge n. 62 del 2011, incidendo sulla disciplina dell'individuazione delle case famiglia protette, prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case protette, mediante riconversione e utilizzo prevalente di immobili di proprietà comunale, purché idonei ed utilizzando fondi disponibili, e l'obbligo per i comuni, ove siano presenti case famiglie protette, di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi dei propri servizi sociali.

In attesa dei passaggi al Senato e poi nuovamente alla Camera, si compie un ulteriore passo, quindi, verso la direzione indicata anche dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia: mai più bambini in carcere.