Ministeri Trasporti e Interno: decreto e circolare per documenti autotrasporto di cose

Vediamo in estrema sintesi le principali novità introdotte con il Decreto interministeriale 30 giugno e la Circolare esplicativa 17 luglio, in forza dei quali è pienamente efficace la nuova disciplina in materia di documenti relativi all’autotrasporto di merci per conto terzi, effettuati in ambito nazionale (ivi compresi i trasporti a livello internazionale da e per l’Italia, anche con semplice transito in Italia).

In generale è indispensabile, a pena di sanzione, che le specifiche informazioni e dati elencati nella Circolare (tra cui i seguenti: committente, vettore, caricatore, proprietario, tipologia e quantità della merce, luogo e data di compilazione, dati e sottoscrizione del compilatore) siano contenuti nella scheda di trasporto, il cui modello è allegato alla stessa Circolare, oppure in un documento equivalente già previsto dalla normativa nazionale vigente (ad esempio, CMR, DDT).

Quanto sopra, fermo restando che “nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni previste dalla scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove invece tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti”.

L’onere di predisporre il suddetto documento (scheda di trasporto o documento equivalente) incombe sul committente o su un suo delegato, che tuttavia non può essere il vettore.

Le sanzioni in caso di inadempimento sono piuttosto pesanti: “Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro”.

Non solo: “Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro”. La Circolare chiarisce che la sanzione è applicata al conducente “mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido”.

Infine, occorre considerare che: “All’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione”.

Vediamo in estrema sintesi le principali novità introdotte con il Decreto interministeriale 30 giugno e la Circolare esplicativa 17 luglio, in forza dei quali è pienamente efficace la nuova disciplina in materia di documenti relativi all’autotrasporto di merci per conto terzi, effettuati in ambito nazionale (ivi compresi i trasporti a livello internazionale da e per l’Italia, anche con semplice transito in Italia).

In generale è indispensabile, a pena di sanzione, che le specifiche informazioni e dati elencati nella Circolare (tra cui i seguenti: committente, vettore, caricatore, proprietario, tipologia e quantità della merce, luogo e data di compilazione, dati e sottoscrizione del compilatore) siano contenuti nella scheda di trasporto, il cui modello è allegato alla stessa Circolare, oppure in un documento equivalente già previsto dalla normativa nazionale vigente (ad esempio, CMR, DDT).

Quanto sopra, fermo restando che “nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni previste dalla scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove invece tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti”.

L’onere di predisporre il suddetto documento (scheda di trasporto o documento equivalente) incombe sul committente o su un suo delegato, che tuttavia non può essere il vettore.

Le sanzioni in caso di inadempimento sono piuttosto pesanti: “Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro”.

Non solo: “Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro”. La Circolare chiarisce che la sanzione è applicata al conducente “mentre il proprietario del veicolo o il vettore rispondono in solido”.

Infine, occorre considerare che: “All’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all’accertamento della violazione”.