x

x

Nessun diritto senza cultura

Alla scoperta della modernità giuridica.
Costa degli Etruschi, Piombino
Ph. Simona Loprete / Costa degli Etruschi, Piombino

                                  Un giurista che conosce solo il diritto

                                      non conosce nemmeno il diritto.

Francesco Carnelutti

 

INDICE

Introduzione       

I. Le ombre di una non-cultura

1. Il futuro tradito

2. Verso il nichilismo giuridico?

3. Il ripensamento della bioetica

II. Dalla cultura al diritto

1. La cultura, premessa necessaria del diritto

2. La rappresentanza delle opinioni

3. La politica mercificata della società di massa

III. Dal diritto alla cultura

1. La percezione sociale del diritto e del giudizio

2. L’obbedienza e la disobbedienza alla legge

IV. La nuova cultura massmediatica

1. Dall’“interesse pubblico” al fenomeno del “pop justice”

2. Il processo mediatico e la fine della legalità

Conclusioni

 

Introduzione

Tra le ombre primaverili dei cortili universitari pavesi, incorniciati da cascate di glicini, si sono sviluppate le idee raccolte in questo breve saggio. Idee antiche e nuove, di sempre e attuali, stimolate dalla speciale atmosfera di studio e di ricerca che anima gli ambienti dell’Ateneo pavese.

Decisivi, ai fini della stesura, la frequenza ai corsi offerti dal Dipartimento di Giurisprudenza, l’assiduo confronto con i colleghi di studio, alternato a momenti di svago e simpatia, nonché la cura con cui il corpo docenti si impegna a trasmettere la passione per la scienza: un’impresa eroica e affascinante, in un’epoca dalle facili distrazioni.

Il contesto fa la differenza. Il contesto ci educa, ci orienta e ci pone in relazione. Questo contesto, tra poco, nella trattazione, sarà chiamato “cultura”. E a partire dalla cultura, concepita quale precondizione di qualsiasi fenomeno sociale, prenderanno avvio percorsi logici argomentativi che vedono protagonista il diritto.

Un diritto nudo, spogliato della sua peculiare aura di riverenza, ma reale; ora prestigioso e rispettabile, ora incoerente, claudicante. In una parola: umano, in due: tremendamente umano.

Molto più che un testo di ampio respiro, questo lavoro si propone di essere un’avventura. Per tutti coloro che, mossi da vivo interesse o semplice curiosità, non si accontentano delle facili e insufficienti narrazioni che interessano il fenomeno giuridico.

Insieme, comunque, rifiuteremo le indagini infinite per toccare, punto per punto, i temi irrinunciabili del nostro presente.

In un primo momento il discorso subirà vertigini di attualità. Scopriremo le degenerazioni che si affacciano inquietanti sul diritto, come di riflesso, per via dei mutamenti storici che stiamo attraversando.

Quindi si studierà il diritto nel momento che precede la sua imposizione, evidenziando la necessità della cultura, della politica, dei comportamenti sociali. E solo in seguito, si osserverà come il diritto, una volta posto, viene accettato o respinto, come è percepito da tutti, al di là delle sue proclamazioni.

Infine, quasi al capolinea, l’attenzione sarà posta sul nuovo potere dei mass media, comparse più spesso impreviste ma pronte a calarsi nella parte del primo attore, con esiti non sempre desiderabili.

Fra tutte le buone intenzioni che il saggio si propone, non figura quella dell’esaustività. Si intende, specialmente, con questi pochi pensieri, stimolarne di nuovi e di migliori.

Nella speranza che il linguaggio tecnico talora impiegato non funga da ostacolo ai non addetti ai lavori – ma da incentivo per ulteriori approfondimenti –, salpiamo alla scoperta della modernità giuridica.

 

Capitolo primo

I. Le ombre di una non-cultura

1. Il futuro tradito

“Abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione anche quando ha torto.”

Filippo Tommaso Marinetti

Il futuro era davvero meraviglioso. Poiché il benessere – di cui oggi siamo placidi naviganti – sarebbe stato l’equivalente al quadrato della felicità.

La felicità… tanto ricercata, persino sancita nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del lontano 1776, si sarebbe finalmente compiuta. Complice quel finanzcapitalismo[1] tanto promettente, che davvero preferisce l’obesità alla fame, il troppo al troppo poco.

E che, al contempo, con le sue logiche commerciali, esalta e pubblicizza solo ciò che è suscettibile di essere acquistato con il denaro. Così, senza nemmeno accorgercene, senza saperlo, siamo divenuti materialisti e positivisti, rifuggendo spontaneamente, con aria di sufficienza e disprezzo ogni forma di gratuità e spiritualità.

Eppure, non siamo felici. O meglio, non lo sembriamo. Forse abbiamo cercato nel posto sbagliato.

Depressioni e suicidi registrano attualmente impressionanti aumenti; non si riportano i dati – accessibili a tutti – perché diventeranno presto obsoleti. E ancora, disagi giovanili, familiari, sociali. I recenti virus sono ribattezzati “virus delle disuguaglianze”: gli effetti indesiderati, stiamo scoprendo, non sono solo sanitari.

Altroché progresso, viviamo, per citare gli psicoanalisti Miguel Benasayag e Gérard Schmit, «l’epoca delle passioni tristi»[2], mai così consapevoli e a volte partecipi «dell’innegabile tristezza che attraversa la società attuale.»[3]

Abbiamo puntato tutto sulla scienza, anche sul piano esistenziale, rimettendo a lei i nostri interrogativi più profondi. Abbiamo creduto che potesse risponderci, dimenticando quanto Husserl segnalava già nel 1930, che: «le questioni che la scienza esclude per principio sono proprio le questioni scottanti della nostra infelice epoca per un’umanità abbandonata agli sconvolgimenti del destino: sono le questioni di senso o l’assenza di senso dell’esistenza umana in generale»[4].

E adesso, scoraggiati e demoralizzati, abbracciamo più volentieri l’idea che l’ottimismo radicale speso il futuro fosse ingiustificato. Il glorioso mito del progresso, quale moderno credo universale, ci ha traditi. E ci sentiamo spaesati, come nel cuore di una seconda rivoluzione copernicana. La sensazione è che saremo costretti a cambiare riferimenti, ritrovare un centro. Ma intanto siamo feriti da quelle attese deluse, da quelle aspettative luminose così distanti dalla realtà presente.

La più grande promessa della storia è stata disattesa, «il futuro cambia segno»[5]. Ed è forte il senso del fallimento, di non aver seminato e raccolto nulla. Una diffusa sensazione di niente ci pervade, anzi ci orienta, o forse: ci disorienta.

Ormai orfani di un ethos, di una “teoria di vita”, ridiscutiamo i valori fondanti delle nostre società, senza davvero proporre alternative coerenti e sostenibili. Senza davvero offrire visioni generali costruttive, prospettive di senso.

In questo nostro quadro culturale, il diritto non è indifferente alle incursioni silenziose del nichilismo. Di volta in volta, anzi, è chiamato a esporsi, a schierarsi. È ormai in gioco la sua stessa esistenza.

 

2. Verso il nichilismo giuridico?

“Nichilismo, cinismo o stupidità: queste sono le alternative politiche del nostro tempo.”

Nicolás Gómez Dávila

“Chiunque può vedere che il nichilismo non è più soltanto il fosco esperimento di stravaganti avanguardie intellettuali, ma fa parte ormai dell’aria stessa che respiriamo.”

Franco Volpi

Con un rapido sguardo alla storia del diritto, si osserva come la sua provenienza politica sia decisamente moderna. Prima della Rivoluzione francese, i formanti dottrinali e giurisprudenziali – per impiegare le fortunate etichette critiche di Sacco[6] – godevano della preminenza nel mondo giuridico.[7] Con l’avvento della legge intesa in senso contemporaneo, intervenire sul diritto è diventato possibile attraverso nuove modalità, più dinamiche e subordinate al consenso politico.[8]

Il diritto non è più naturale o razionale, neanche di ispirazione[9], è solo ed esclusivamente positivo e malleabile a piacere. Quando deve essere posta una norma, appunto, non si guarda alla possibile interferenza con un diritto altro, non positivo, ma solo alla maggioranza parlamentare richiesta per l’approvazione: un dato tecnico.

Formalmente, dunque, il potere legislativo è svincolato da qualsiasi imperativo di ordine superiore, sia questo etico, filosofico oppure religioso. Tuttavia, l’esercizio di tale potere, come analizzeremo nel prossimo capitolo[10], è intimamente connesso alla cultura sociale.

Intanto, si congeda da noi, come rileva Natalino Irti, il tempo in cui «i giuristi professavano credenza nello spirito del popolo o nella razionalità dei codici o nella sovranità degli Stati. La loro fede esprimeva la volontà di un significato complessivo, capace di spiegare e superare gli innumeri scopi, perseguiti dalle singole norme. Stabilità di metodo e organicità di sistema sempre esigono che le norme, in luogo di disperdersi nel fortuito occasionalismo, rispondano ad un’istanza di unità. Ora non restano che incessante produzione e consumo di norme. Le quali perseguono bensì singoli scopi, ed hanno ciascuna (e non potrebbero non avere) specifici sensi, ma rifiutano l’appello all’unità.»[11]

Il rifiuto dell’unità, come lo nomina Irti, è da ritenersi sintomatico di una cultura relativistica, frammentaria per natura. Difficile, d’altronde, non riconoscere la nostra epoca nelle parole del filosofo contemporaneo Enrico Bellone: «nessuna conclusione è certa: ogni asserto umano, quale che sia la sua struttura, è provvisorio e suscettibile di controversie. Relativismo? Certamente. Solo gli dei promulgano verità non negoziabili. Gli umani, invece, fabbricano teorie per meglio adattarsi al loro ambiente.»[12]

È quindi naturale, per il relativismo – ontologico e gnoseologico –, che siano esclusi i punti sicuri (e condivisi) di riferimento. Ma cos’è, in fondo, il diritto se non un insieme coerente e gerarchico di punti di riferimento, di criteri oggettivi? Si nota, dilatando il relativismo alle estreme conseguenze, che si ottengono tanti valori soggettivi distinti quante sono le persone al mondo, con il venir meno di un ordinamento giuridico unico che pone per tutti un’unità di valori. Dovrebbero allora istituirsi tanti diritti oggettivi, tanti ordinamenti giuridici quanti sono gli individui.

Il relativismo, comprendiamo, si mostra quale circolo vizioso incapace di giustificare sé stesso (se si proclamasse criterio assoluto andrebbe a contraddirsi), ma capace, piuttosto, di giustificare la nostra perdita della verità.

La sua venuta si configura come l’anticipazione del nichilismo. Se nessuno ha ragione sui piani ontologico e conoscitivo, se nessuno detiene anche solo un accenno di verità, non resta niente. E niente ha senso.

«Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché?”. Che cosa significa nichilismo? Che i valori supremi perdono ogni valore.»[13] A spiegarlo è Nietzsche in persona, il quale, comunque, presentò un nichilismo attivo, tale da distruggere i valori tradizionali e affermarne di nuovi. In un’ottica comunque propositiva.

Noi, invece, siamo immersi nel nichilismo contemporaneo, che, al contrario, non propone nulla. È più coerente da questo punto di vista. Naviga nel buio, rifiutando ogni bussola, ma di quando in quando si esprime non già per promuovere nuovi valori, ma per distruggere quelli esistenti. La sua opera è esclusivamente distruttiva per vocazione.

Il problema della cultura nichilistica è fondamentalmente uno: non è una cultura, è una non-cultura; non offre un panorama di senso, un ventaglio di obiettivi o programmi per il futuro, ma il nulla – ammesso che esso esista.

Nichilismo e relativismo, in termini assoluti, sono le antitesi del diritto. La loro non-cultura erode le fondamenta di qualsiasi sistema normativo, che, al contrario, ricerchi un’intima coerenza e un ordine di scopi, tuteli precisi interessi e non altri.

Si può addirittura sostenere che tutte le proclamazioni normative siano formalmente anti-relativistiche e anti-nichilistiche. Anzitutto perché sono poste per tutti – oggi in ossequio al principio di uguaglianza formale (art. 3, c. 1 Cost.) – e in secondo luogo poiché applicano distinzioni. La distinzione, discriminando, rilevando differenze tra oggetti determinati, impedisce l’annullamento, l’appiattimento e gli altri effetti del nichilismo.

La provocatoria espressione “nichilismo giuridico” deve considerarsi, quindi, ossimorica. Ma comunque, per quanto distopica, possibile, e degna delle maggiori attenzioni. Perché come ricorda Heidegger, riprendendo Nietzsche, il nichilismo «già da tempo e in modo invisibile, si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest’ospite e guardarlo bene in faccia.»[14]

 

3. Il ripensamento della bioetica

“Aveva la coscienza pulita: mai usata.”

Stanislaw Jerzy Lec

Albert Camus ha le idee chiare: «vi è solo un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia.»[15] Che questo quesito balzasse agli onori della cronaca non era, forse, previsto. Qualcuno ritiene che sarebbe stato meglio lasciarlo ai filosofi e ai giuristi, ai dotti e ai colti in generale. E invece pare sia giunto il momento che ad occuparsene sia l’opinione pubblica, con i suoi mezzi non proprio democratici: i mass media, ora accusati di obbedire alla politica ora ai finanziatori.

Ed ecco che il suicidio assistito, l’eutanasia e altre numerose questioni bioetiche come il c.d. utero in affitto, sono ormai oggetto del dibattito quotidiano.

Significativo che questo dibattito si sia aperto proprio adesso, in questo preciso momento storico. Da sempre i malati terminali soffrono pene indicibili, le persone sterili, i single o le coppie omosessuali desiderano crescere bambini, ma solo oggi certe istanze di carattere bioetico trovano ascolto e speciale considerazione.

Sul ring intellettuale si confrontano due visioni antropologiche distinte, di cui Giovanni Fornero ha studiato storia e relazioni.[16] La bioetica cattolica e la bioetica laica, «due contrapposte scelte teoriche ed etiche»[17]. Se la seconda è più recente e nasce per discostarsi da posizioni conservatrici, la bioetica cattolica è quella tradizionale, di riferimento, se con Benedetto Croce accettiamo che «non possiamo non dirci “cristiani”»[18].

Una prima linea di demarcazione tra queste due posizioni, nella storia italiana contemporanea, è segnata dalla legge 22 maggio 1978 n. 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza, che fino a quel momento era considerata reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978).  Venivano allora disciplinati minuziosamente i casi in cui la donna fosse non consenziente (art. 545) o consenziente (art. 546), autrice del reato (art. 547), soggetto istigato da terzi (art. 548), e ancora, i casi di lesioni o morte della donna (art. 549 e 550).

La vita del nascituro era un bene giuridico tutelato assolutamente (addirittura indisponibile), anche «entro i primi novanta giorni» di gravidanza, arco di tempo in cui, dal 1978 – a determinate condizioni – è concessa la pratica dell’aborto.

Andava sgretolandosi una parte di un principio non solo e non tanto culturale, ma soprattutto giuridico: il principio della indisponibilità della vita. Fino a quel momento percepito come indiscutibile e irrinunciabile. Perché conseguenza logica di un’osservazione ritenuta elementare, ora espressa da Ignacio Carrasco de Paula: «l’inizio e la fine dell’esistenza non sono oggetto di scelta da parte dell’uomo.»[19]

Quello si sgretolava, ma si affermava al contempo, con avverati presagi sovversivi, un principio contrapposto: la disponibilità della vita. Idea totalmente inedita per il moderno ordinamento giuridico.

Secondo lo studioso Giovanni Fornero per «disponibilità della vita si intende la facoltà e il diritto di poter decidere circa l’essere o non essere della vita umana. Con l’espressione tecnica “disponibilità della vita” si intende quindi qualcosa di più specifico e più forte di una generica capacità di decidere circa i modi di vivere la vita (la salute, i rapporti affettivi, l’attività lavorativa ecc.).»[20]

Una definizione efficace. Tuttavia, che con l’espressione disponibilità della vita si intenda già un «diritto», e non solo un concetto, è tendenzioso. Almeno, non risulta dal sistema normativo italiano. Altrimenti l’aborto sarebbe praticabile senza le limitazioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9 della suddetta legge n. 194, l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), nonché l’istigazione o l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) non sarebbero reati, ma diritti, e così via. Si tornerebbero persino a ridiscutere il reato di omicidio, la pena capitale e altre questioni che si reputavano archiviate. Se si può disporre della vita, perché limitare questa libertà di disposizione? Tutto diventa possibile.

È ormai evidente, nel dibattito come nell’ordinamento giuridico, che una dialettica tra disponibilità e indisponibilità della vita sia portatrice di profonde contraddizioni, forse risolvibili solo attraverso scelte drastiche o radicali.

Attualmente, sul terreno filosofico, da un lato si ha il pensiero liberale-individualistico, per l’autodeterminazione assoluta, dall’altro quello del giusnaturalismo moderno, di matrice kantiana, che riconosce l’homo noumenon oltre all’homo phaenomenon. Cioè una metafisica vivente, incidente sul piano della realtà materiale, ma a lei invisibile e intangibile.

Ancora una volta, si sfiora la sfera inesplorabile delle convinzioni interiori, del religioso e delle credenze radicate indimostrabili. Qualunque sarà la risposta definitiva, se vi sarà, non se ne potrà dimostrare scientificamente la giustizia. Per le definizioni di questi termini.

La grande sfida pragmatica di oggi, dunque, è garantire la tenuta di un ordinamento giuridico che ha esigenze di coerenza ma vive di contraddizione.

Parole che potremmo spendere per una persona: ancora una volta, il diritto si mostra in tutta la sua umanità.

 

Capitolo secondo

II. Dalla cultura al diritto

1. La cultura, premessa necessaria del diritto

“A un certo punto non fu più la biologia a dominare il destino dell’uomo, ma il prodotto del suo cervello: la cultura.”

James Clerk Maxwell

Nella contemporaneità, quando si ragiona di diritto, è presumibile riferirsi al diritto positivo, per quanto la dialettica giusnaturalismo-giuspositivismo sia ancora accesa e ricca di utili stimoli. È così nelle università e tra i professionisti. 

Noi, da adesso, prenderemo le mosse da questa tendenza, ma senza delimitare l’indagine all’arco temporale giuspositivo, quello in cui la norma è efficace e produce i suoi effetti: dall’entrata in vigore all’abrogazione.

A proposito del diritto positivo, si specifica che esso è il diritto validamente posto, ossia diritto oggettivo che assume vigenza e riconoscimento politico e sociale in virtù dell’osservazione di iter legislativi predefiniti e ritenuti obbligatori.

Inserito in un complesso di regole relative alla sua stessa formazione, il diritto può vedere attribuita a sé una data di nascita certa: per esempio relativa alla sua entrata in vigore.

Orbene, appare comunque diminutivo, per una completa analisi sociologica, ritenere che il diritto nasca ab origine in un’assemblea parlamentare o presso un qualsivoglia organo legislativo. Conviene invece rintracciare la sua genesi nel momento antecedente alla sua imposizione, considerando tutto il contesto che lo precede cronologicamente. Dunque, l’humus, la realtà preesistente costituita da un territorio, da un popolo e da una storia che insieme hanno plasmato e plasmano una cultura di cui i cittadini sono depositari e interpreti.

Non può, il diritto, considerarsi a priori su un piano altro e parallelo, tale da non avere incidenze con il sostrato di fattori sociali e spirituali che giustificano la sua esistenza. Questi fattori, infatti, potrebbero cambiare, e con loro, il diritto e la sua applicazione. Significativo, a proposito, quanto accade per i c.d. diritti umani: considerati eterni e immutabili, ma prodotti di un processo storico definito, moderno e in evoluzione.

La stessa legge, da un punto di vista ontologico, è posteriore alla ratio legis: il diritto, in effetti, si forma prima che sia diritto in senso tecnico, a partire dagli obiettivi pragmatici che si pone, da quelle cause anteriori che inducono il legislatore a legiferare.

È quindi dalla cultura, con le sue esigenze contingenti, che promana la produzione legislativa, in ogni sua forma e gerarchia. Nessuna azione, e tanto più nessuna azione giuridica, infatti, può divincolarsi da elementi culturali.

«Una premessa è necessaria»[21] dichiara il giurista e sociologo Vincenzo Ferrari, osservando la formazione delle norme sia di diritto statuito che di diritto consuetudinario, dal momento che «i messaggi giuridici non incontrano, nel loro percorso, una tabula rasa[22]

Non è realistico, del resto, pensare a un diritto calato dall’alto, come un agente esterno su un terreno vergine e asettico. Al contrario, il diritto germina, vive e opera in una costante contaminazione con la cultura che lo pone, in un continuo rapporto di scambio. Rapporto necessario e indissolubile che Ferrari definisce, appunto, «biunivoco»[23].

La cultura non solo stimola, partorisce e forma il diritto, ma ha soprattutto il potere di alimentarlo o sopprimerlo, di mutarne i corsi con reinterpretazioni.

Quando non è il legislatore ad abrogare o a modificare una norma generale e astratta, è la giurisprudenza, esprimendosi sul caso concreto, a reinterpretarla o a disattenderla, ma solo alla luce del presente contesto culturale e delle rispettive aspettative sociali. Celebre la sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, relativa al caso Cappato. La non punibilità dell’aiuto al suicidio a determinate condizioni si colloca, non a caso, in un periodo storico attraversato da un generale ripensamento di cruciali questioni bioetiche.[24]

Ragionando per assurdo, d’altronde, risulta impossibile postulare l’esistenza del diritto in assenza di cultura – sia essa sempre intesa in senso antropologico.

In primo luogo perché la totale assenza di elementi culturali è possibile solo in mancanza di agglomerati umani e quindi di bisogno di una regolamentazione sociale.

In secondo luogo perché è la cultura che fornisce gli strumenti linguistici, concettuali e intellettuali al diritto, il quale a sua volta se ne serve in modo funzionale e secondo i suoi scopi.

La cultura, quindi, è la premessa necessaria del diritto, senza la quale è impensabile qualsiasi fenomeno giuridico.

Sondata questa necessità pragmatica, è possibile individuare un nucleo profondo e resistente dell’intero corpo normativo. Bisogna, a tal fine, interrogare i protagonisti dei sistemi giuridici e culturali: le persone. Da loro, considerate in una dimensione sociale e partecipativa, scaturiscono la «coscienza sociale» e il «sentire collettivo», espressioni di largo impiego e alta considerazione, cui spesso ci si riferisce per giustificare l’esistenza di istituti giuridici. Lo stesso Ferrari dichiara che «esiste un campo di cognizioni e di valori sociali che rappresentano il retroterra di ogni sistema giuridico: la solidarietà familiare, i concetti di giusto e ingiusto, di colpa e di peccato, la dimestichezza con la natura circostante, il rispetto delle istituzioni e dei riti.»[25] Fino ad affermare che: «almeno nelle norme e negli istituti fondamentali ogni sistema giuridico riflette il sentimento morale comune.»[26]

Si riscontra, dunque, l’esistenza di una cultura ancora più viscerale e radicata nel tessuto sociale, posta alla base dell’ordinamento giuridico. Questa, peraltro, presenta delle analogie con la concezione di diritto naturale, inteso – impiegando le parole del filosofo Abbagnano – nella sua «funzione di fondamento e qualche volta, platonicamente, di archetipo o modello di ogni diritto positivo.»[27]

In definitiva, il diritto è un prodotto culturale incomparabile, poiché, assumendo la forza che gli attribuisce il potere costituito, non solo esalta e rileva la peculiarità della cultura, ma, come vedremo, la arricchisce.

 

2. La rappresentanza delle opinioni

“L’apoliticità non esiste. Tutto è politica.”

Paul Thomas Mann

La cultura è plurale e può dunque mostrare elementi di contraddizione; è una materia viva sempre in divenire, mai perfetta e mai finita, frutto delle azioni e dei pensieri dei consociati. Una stessa cultura ospita una quantità incalcolabile di opinioni che vantano come unico comune denominatore l’essere differenti. In democrazia, il compito di trovare una sintesi è rimesso alla politica, la quale, divisa in partiti, filtra, canalizza e persino crea correnti di opinioni che giungono sino al legislatore e quindi al diritto.

La politica, dunque, può essere immaginata come un ponte ideale tra la popolazione, con le rispettive attese e istanze, e le istituzioni rappresentative – in particolare il Parlamento e tutti gli organi che cooperano direttamente o indirettamente ai fini dell’esercizio del potere legislativo.

Già il costituzionalista inglese Albert Venn Dicey, di età vittoriana, si proponeva di «dimostrare la stretta dipendenza della legislazione, e persino dell’assenza di legislazione, in Inghilterra durante il XIX secolo, dalle diverse correnti di opinione»[28].  La sola intenzione rivela tutta la volontà di presentare il diritto come un oggetto malleabile, suscettibile, per la sua stessa natura, di subire modificazioni. È poi l’influenza del pensiero liberale, di cui Albert Venn Dicey fu esponente, a permettere di riconoscere nelle opinioni le animatrici – in senso etimologico – del diritto.

Prendere atto di una relazione profonda tra opinioni sociali e diritto significa riscontrare l’esistenza di un sistema democratico funzionante, in cui la politica adempie il suo compito: rappresentare i cittadini, anche e soprattutto sul piano della produzione normativa, e, di riflesso, garantire la democrazia.

Se le opinioni di una cultura, al contrario, non venissero rappresentate e promosse, si avrebbe uno scollamento tra le istituzioni e la cittadinanza, con conseguenti derive anarchiche oppure autoritarie.

Più tardi, a metà del secolo scorso, sarà Dahrendorf, sociologo e politologo tedesco, a considerare specialmente la politica, esplicando i delicati passaggi che elevano le opinioni sociali all’attenzione del sistema politico e quindi del legislatore.

Profondità di pensiero e lungimiranza distinguono il suo contributo da altri meno puntuali.

Secondo la sua analisi, i partiti, veri e propri «gruppi di interesse», captano capillarmente le istanze dei cittadini e applicano loro una selezione coerente, dunque le formalizzano e le espongono in qualità di «gruppi di conflitto»; solo a seguito della competizione elettorale, la politica, secondo le forme previste, potrà servirsi delle opinioni sociali nella veste del legislatore, intervenendo sul diritto.[29] Una analisi lucida e sorprendentemente attuale, che individua nella politica l’interprete della cultura, fino alla manipolazione del diritto, il momento culminante di un percorso teoreticamente organico e logico.

 

3. La politica mercificata della società di massa

“Potete ingannare tutti, e sempre, se la pubblicità è ben fatta e il budget è abbastanza alto.”

Joseph Edward Levine

Nell’ambito del welfare state i diritti fondamentali sono in larga misura acquisiti nella loro interpretazione più estensiva, e le esigenze della maggioranza dei cittadini sono più orientate al benessere che non a bisogni primari.

La qualità della vita dei Paesi occidentali democratici e sviluppati è elevatissima, al punto che, come nota John Reader, «se ogni abitante della Terra vivesse con gli agi del cittadino medio nordamericano non basterebbe un solo pianeta, ma ne servirebbero tre per provvedere alle esigenze di tutti»[30]. In questo quadro di relativa agiatezza sociale, la rivendicazione di diritti non avviene tanto in seno alla politica, quanto presso sedi giurisdizionali competenti, essendo i diritti già riconosciuti.

La politica della società di massa, dunque, matura consensi presso il corpo elettorale per questioni più spesso secondarie e marginali; questo le consente non solo di percepire nuovi bisogni sociali, ma soprattutto di stimolarli. Anzi, l’azione di stimolo di bisogni supera talora quella di ricezione. Come rileva Vincenzo Ferrari, «nelle società c.d. “opulente” molti bisogni sono indotti dall’azione di coloro che saranno chiamati a soddisfarli.»[31] Infatti «la percezione dei bisogni è frutto di un’interazione complessa, che può avere andamento circolare, dalla base ai vertici, e viceversa»[32].

Si verifica, in questo senso, un comportamento della politica che ha natura commerciale, precisamente pubblicitaria: per raggiungere un fine – sia questo l’acquisto di un prodotto come l’ottenimento di un voto – si convincono gli interlocutori ad avere un bisogno in realtà inesistente. Non è inconsueto, in prossimità delle elezioni, che i programmi elettorali si sforzino di essere persuasivi offrendo soluzioni a problemi prima ignorati o ritenuti di scarso rilievo sociale.

I partiti e i candidati politici, ormai, presentano un ventaglio di proposte che risulta convincente – e quindi vincente nella competizione elettorale – non più per una convinta adesione ideologica dell’elettore, ma per un’efficace opera di marketing. Questo è possibile poiché «ovunque – osserva Bauman –, nella parte ‘sviluppata’ e opulenta del pianeta, si moltiplicano i sintomi dell’allontanamento delle persone dalla politica, della crescita dell’apatia politica e del calo d’interesse per il funzionamento del processo politico.»[33] Contemporaneamente si assiste, per impiegare le stesse parole del noto sociologo, «all’ubiqua e invadente mercificazione dei processi della vita»[34].

Da un lato, dunque, i cittadini si disinteressano al discorso politico perché ritenuto trascurabile e secondario, dall’altro la politica diventa “mercificata”, appropriandosi di dinamiche commerciali e considerando l’elettore alla stregua di un consumatore distratto. Come se le libertà fondamentali fossero beni acquisiti una volta per tutte e la politica un interesse di poco conto.

Sotto la lente del sociologo del diritto, in più, rilevano soprattutto gli indiretti effetti giuridici di simili pratiche sociali. È alto, infatti, il rischio che una politica debole e non radicata nel tessuto sociale possa intervenire sul diritto minando la sua certezza e i principi fondanti dell’ordinamento giuridico.

L’intima coerenza dell’ordine pubblico, imperniata su una struttura organica di valori civili di tradizione culturale, filosofica e religiosa interiorizzati dal diritto, potrebbe dissolversi, con esiti distruttivi. Se il legislatore si piegasse alle logiche e ai capricci consumistici della società di massa, il diritto rischierebbe di perdere la sua funzione bilanciatrice per sfociare in derive disordinate, inefficaci o addirittura pericolose. Occorre, onde evitare questo, che la ricerca del consenso politico non divenga vuota propaganda commerciale, ma reale e onesta interpretazione dell’interesse pubblico e del più profondo sentire collettivo.

Significa evadere da povere logiche utilitaristiche per approdare a una visione di insieme che includa forti e condivisibili valori civili. Un vero e proprio esercizio di maieutica socratica nei confronti della società. Tornare a cercare gli interessi reali dei cittadini a prescindere da quelli di partito, pagando il prezzo del servizio disinteressato.

 

 

Capitolo terzo

III. Dal diritto alla cultura

1. La percezione sociale del diritto e del giudizio

“È pericoloso avere ragione in questioni su cui le autorità costituite hanno torto.”

 Voltaire

Una volta posto il diritto, secondo le modalità analizzate, arriva il momento del suo ingresso nella realtà sociale. A differenza di altri prodotti culturali, il diritto è avvantaggiato dalla coattività. In altre parole, è suscettibile di essere imposto con la forza. Senza coercizione il precetto giuridico non sarebbe tale, rivestendo, nella migliore delle ipotesi, il valore esortativo di una raccomandazione.

La forza della legge è richiamata dalla legge stessa, si pensi per esempio all’articolo 1372, comma 1, del Codice civile: «Il contratto ha forza di legge tra le parti.» Il legislatore ha coscienza del potere delle norme giuridiche essendo queste emanate dalla sua autorità, la quale, nel caso di specie, è legittima e riconosciuta dal diritto positivo.

Il principio di autorità, comunque, non solo spiega la coattività del diritto, ma la sua stessa esistenza. Se la legge non fosse posta da un soggetto legittimato – se non da norme positive almeno da un riconoscimento sociale legittimante – questa non avrebbe autorità ma sarebbe parola morta. Invece, promanando da chi è investito del potere, viene generalmente rispettata, se non altro per convenienza. L’irrogazione di sanzioni, provvedimenti o pene in seguito al mancato rispetto del diritto è un effetto diretto garantito dalla stessa autorità, che, nel caso contemporaneo dello Stato, detiene il monopolio della forza.

Non a caso, il primo carattere del diritto percepito dalla società è proprio la forza, dal momento che questo viene osservato anzitutto onde evitare le conseguenze della sua infrazione. Infatti, la legge è invisibile fino a che il suo rispetto non è posto in discussione; allora si attivano tutti i mezzi predisposti dall’ordinamento giuridico affinché la legalità sia accertata o ripristinata.

Il secondo e il terzo carattere percepiti dalla società sono: l’efficacia – che include l’efficienza – e l’incertezza. Se l’efficacia del diritto riguarda l’organizzazione contingente dell’amministrazione della giustizia, e in particolare la risoluzione delle controversie, l’incertezza è un carattere fisiologico del diritto che si riferisce in particolare al momento del giudizio. Alla perdita di efficacia del diritto consegue una minor fiducia nel sistema giuridico e una crescente incertezza riguardo agli esiti di un eventuale processo.

Si assiste, quando l’ordinamento giuridico non assolve efficacemente ai suoi compiti, a una fuga dal diritto. Proprio Ferrari osserva che «l’inefficienza del sistema giudiziario induce infatti la cittadinanza a scegliere altre vie per risolvere i conflitti.»[35]

Un altro elemento che incide sull’efficacia è il tempismo. Senza tempi certi, neppure il diritto può dirsi certo. Con riferimento alla attuale situazione, Ferrari nota che «in Italia si può riscontrare un sentimento diffuso di sfiducia nell’amministrazione della giustizia, riferito non tanto al livello professionale dei magistrati o alla qualità “tecnica” dei servizi resi, quanto alla cronica incapacità del sistema di rendere tali servizi in tempi ragionevoli»[36].

Per quanto concerne l’incertezza, bisogna sottolineare che per il cittadino il giudizio rappresenta sempre un rischio. L’attività decisoria, infatti, per la sua stessa natura, presenta esiti incerti e mai assolutamente prevedibili. Il giudizio è temuto perché è comunemente ritenuto un esercizio fisiologicamente discrezionale, al limite arbitrario.

Questa percezione sociale non è infondata, ma basata sui numerosi contrasti giurisprudenziali che affollano i repertori giudiziari. Anche l’esistenza di ben tre gradi di giudizio, se da un lato rappresenta una forte garanzia, dall’altro rivela la totale incertezza di una sentenza non passata in giudicato, che può essere ribaltata in ogni grado.

L’incertezza è comunque naturale e non necessariamente sintomatica di una patologia del sistema. La decisione, difatti, il più delle volte, non è figlia di un percorso logico modellato secondo la deduzione sillogistica: sarebbe impossibile incasellare la verità processuale in modelli concettuali perfetti.

Ecco perché a sostegno di una sentenza il giudice deve fornire buone ragioni e motivazioni valide non solo per sé stesso ma pure per coloro che dovranno valutarle ex post.

Ma v’è di più. Tra la norma generale e astratta e il caso concreto e specifico, trova luogo il ragionamento deduttivo (il momento in cui si esprime tutta l’intelligenza e la creatività del giurista). Qui il fattore di rischio è sempre alto.

E la certezza del diritto minata alle radici. Qualsiasi convinzione, infatti, è formalizzabile in un ragionamento, sia pure tecnico-giuridico, e questo vale anche per i giudici le cui decisioni producono effetti vincolanti.

Una sentenza è veramente imprevedibile nella misura in cui è piena la libertà di interpretare le normative nella loro ambiguità e di cogliere le differenze e le analogie del caso con i precedenti giudiziari. Più ampio è il margine di manovra nel giudizio, e più importanza riveste il ruolo della convinzione interiore del giudice. Può accadere che la legge non sia la risposta, ma lo strumento da cui suscitare o motivare convinzioni. 

 

2. L’obbedienza e la disobbedienza alla legge

“L’ultimo passo della ragione, è riconoscere che ci sono un’infinità di cose che la sorpassano.”  

Blaise Pascal

Il diritto, in forza della sua coattività, plasma la realtà e orienta i comportamenti dei consociati. Ad una prima analisi, obbedire alla legge conviene; l’alternativa è essere costretti a farlo secondo i mezzi e le modalità predisposti dall’ordinamento giuridico, o patire una sanzione. 

Si obbedisce non solo per spicciola e utilitaristica convenienza, ma pure per una adesione convinta e interiore ai precetti giuridici e alla loro ratio. La legge è generalmente posta a tutela e vantaggio di un bene comune e di valori che incontrano il favore della società. Coloro i quali non pongono in essere i reati previsti dal Codice penale, ad esempio, il più delle volte non si astengono tanto per convenienza, quanto per la libera determinazione di non ledere i legittimi interessi altrui, a prescindere dalle previsioni giuridiche e dalle relative giuste minacce.

Vi sono poi coloro che obbediscono perché assuefatti dal principio di autorità, per cui il solo fatto che un’autorità – legittimata o meno dal diritto positivo – dia ordini è sufficiente a considerare validi e vigenti questi ultimi. È il caso del figlio che obbedisce incondizionatamente ai genitori, per la sola ragione di essere figlio o, diversamente, dello studente che non rifiuta le pretese invalide di un professore, perché si considera sottoposto in una presunta gerarchia sociale rispetto al professore percepito come un’autorità.

Se poi si guarda alla storia, il principio di autorità, nella misura del rispetto degli ordini derivati, è stato posto a difesa degli imputati di crimini di guerra nei processi di Norimberga degli anni Quaranta. Ma lo stesso principio sembra ispirare le vittime di quei crimini, quando Primo Levi, in Se questo è un uomo, scrive che gli ebrei si consegnavano alle truppe naziste «per mettersi in ordine con la legge»[37].

Quindi, se da un lato il principio di autorità garantisce un ampio margine di obbedienza, dall’altro può sancire la morte del pensiero critico, promuovendo la falsa credenza per cui tutto ciò che è legittimo è anche giusto.

Singolare, infine, appare il caso di Socrate, che decide di essere obbediente al diritto fino alla fine, accettando da innocente una condanna a morte.

Il filosofo greco reputa più opportuno conservare il principio di autorità, pur con i suoi errori e le sue contraddizioni, che non sovvertire l’ordine costituito. Il rispetto della legge e la stabilità dell’ordinamento giuridico superano, in questo episodio, il valore di una vita umana.

Socrate non ritiene giusta la sua condanna, e per questo non può considerarsi un positivista giuridico, ma sceglie comunque di sacrificare sé stesso sull’altare di un supposto bene comune.

Al contempo, si riscontrano: la disobbedienza civile, l’obiezione di coscienza e altre numerose modalità per infrangere i precetti del diritto. Non esiste, d’altronde, norma di legge che possa sottrarsi al confronto con la società. Per quanto forte, il diritto deve incontrare una condivisione sociale: senza rispetto e condivisione sociali, le norme, mi sia consentita l’espressione, sono carta straccia.

Il legislatore, dunque, non può tutto nei confronti dei consociati. Addirittura, con l’affermarsi del pensiero liberale, a partire dai contributi di John Locke, la disobbedienza è stata assurta a diritto soggettivo, spesso identificato nel diritto di resistenza.

Le forme attraverso le quali si manifesta il dissenso sono molteplici, ma la loro origine sembra condivisa e inerente all’universo inesplorato della coscienza. Ferrari scrive che: «per la maggioranza delle persone vi sono recessi della coscienza in cui nessun legislatore, giudice o giurista può penetrare.

Recessi in cui anche il prestigio del diritto, il senso del dovere, la considerazione dell’ordine superiore o della pace sociale cedono il passo all’obiezione. Obiezione di coscienza, appunto, che può indurre alla disobbedienza civile[38]

Il terreno sembra battuto solo in parte; non è un caso che gli obiettori di coscienza si appellino al diritto naturale, diritto non scritto ma inscritto nella persona umana – secondo i sostenitori – che funge da extrema ratio contro i presunti abusi di potere.

È d’esempio il coraggio di Antigone – nell’omonima tragedia di Sofocle (442 a.C.)  – che decide di offrire una degna sepoltura al cadavere del fratello Penice pur contro il volere di Creonte. Il decreto del re di Tebe, immagine del diritto positivo, non è stato sufficiente a reprimere quanto la coscienza indicava come giusto. Questo e altri eventi avvertono l’esistenza di un punto oltre il quale il diritto positivo è chiamato a retrocedere.

 

Capitolo quarto

IV. La nuova cultura massmediatica

1. Dall’“interesse pubblico” al fenomeno del “pop justice”

“La sentenza non viene ad un tratto, è il processo che poco a poco si trasforma in sentenza.”

Franz Kafka

L’articolo 101 della Carta costituzionale italiana è inequivocabile: «La giustizia è amministrata in nome del popolo.» Non della magistratura, non della politica, non della stampa o di altri poteri, ma proprio di quel popolo che già dall’articolo 1 della stessa Carta si proclama titolare della sovranità.

Discende consequenzialmente, a favore della collettività costitutiva dell’ordinamento giuridico, un interesse legittimo in merito alla conoscenza di quanto possa concernere l’amministrazione della giustizia. Si parla, a proposito, di “interesse pubblico”, in contrapposizione al diritto alla riservatezza delle persone coinvolte: un interesse privato, pur sempre legittimo, ma suscettibile di bilanciamento.

Paola Ghirardelli, avvocato e solicitor, esaminando i rispettivi interessi, scrive che «solo quando il fatto privato diviene di interesse pubblico […] è ragionevole che il diritto del singolo individuo (alla riservatezza in primis) venga sacrificato a beneficio dell’interesse sociale; mentre negli altri casi il diritto alla riservatezza dovrebbe sempre prevalere.»[39]

A soddisfare il c.d. “interesse pubblico” concorre specialmente il diritto di cronaca, nella misura del giornalismo giudiziario. Il mondo del diritto si avvale di un linguaggio tecnico specifico, di forme e modalità inaccessibili agli estranei, al punto che è spesso accusato di autoreferenzialità.

A riportare all’attenzione dell’opinione pubblica quanto è oggetto del contendere giuridico è proprio l’opera dei giornalisti. Costoro, operando ormai per mezzo dei mass media, nell’esercizio di tradurre in termini quotidiani e accessibili le questioni giuridiche, hanno il potere di orientare e influenzare le opinioni sociali.

Eclatante l’esempio riportato dall’avvocato Ghirardelli, per cui «un’opera mediatica di tipo colpevolista nei confronti di un indagato [porta] l’opinione pubblica a valutarne la condotta e la personalità in termini nettamente negativi.»[40]

Questo è possibile ammesso che «i mass media possiedano non solo la capacità di rappresentare, ma anche quella di creare la realtà; con la conseguenza che i medesimi, anziché semplicemente informare, possano far insorgere o anche solo alimentare dei pre-giudizi.»[41]

Il problema si pone per la differenza di finalità perseguite dagli operatori del diritto e dai giornalisti. Mentre i primi si dedicano all’amministrazione della giustizia (risoluzione delle controversie, accertamento delle responsabilità…), i secondi rispondono a esigenze di informazione e/o intrattenimento che, a loro volta, si spiegano in termini commerciali. Può accadere, quindi, che per esigenze distanti dai fini del diritto, i mass media si servano delle questioni della giustizia per solleticare le umane passioni, influenzare l’opinione pubblica e sostituirsi a magistrati e avvocati.

Un processo, d’altronde, come ricorda Ghirardelli, «è un palcoscenico perfetto dove vanno in scena drammi che richiamano passioni, tabù e figure archetipiche che sono proprie di ogni essere umano e che, in quanto tali, esercitano un forte potere di identificazione, sia nella vittima che nel carnefice»[42]. Si comprende ora il crescente successo riscosso dal diritto presso i mass media, dalla più autorevole cronaca giudiziaria ai film legal thriller, fino all’attenzione per le scienze forensi, sfociando nel fenomeno del “pop justice”.

Espressione, quest’ultima, che riduce la giustizia agli appetiti popolari che provoca. Con il rischio concreto, materiale che una società nutrita di crime divenga eticamente indifferente di fronte al compimento del bene o del male.[43]

L’interesse da parte dei mass media, si comprende, non è sempre innocuo, anzi. Ammoniscono Ghirardelli e Vitiello: esiste il «rischio, tutt’altro che remoto, che dalla “informazione sul processo” si passi al “processo celebrato sui mezzi di informazione”; in una sorta di “aula mediatica” che diventa e si propone come luogo alternativo.»[44] Con ricadute tremende su garanzie fondamentali e diritti imprescindibili, tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo, il principio di non colpevolezza sancito dall’articolo 27 della Costituzione.

Quindi, in definitiva, come sostiene Stefano Colloca, se è desiderabile l’indipendenza dell’informazione, «la massima libertà di informazione (l’assenza completa di vincoli all’attività del giornalista) può entrare in conflitto, in alcune situazioni, con valori che si ritiene auspicabile proteggere (privacy, dignità, presunzione di innocenza)»[45].

Occorre, dunque, che giornalisti e quanti trattano questioni giuridiche presso l’immenso pubblico dei mass media divengano presto sensibili a tutti i diritti affermati dall’ordinamento giuridico, riconoscendo, in materia di diritto, il prestigio, l’autorità e la primazia delle opinioni dei giuristi.

 

 

2. Il processo mediatico e la fine della legalità

“L’azione dei media è quella di far accadere le

cose piuttosto che di darne conoscenza.”

Marshall McLuhan

La società civile organizza e vive momenti più complessi e delicati di altri, tra questi figura sicuramente il processo penale. D’altronde i suoi effetti si ripercuotono sulle parti con esiti stravolgenti. È sufficiente una sentenza per condannare un imputato alla privazione delle più elementari libertà personali.

Gli interessi coinvolti non toccano più tanto la sfera patrimoniale, quanto l’intera esistenza in ogni sua declinazione. Se già un processo è percepito socialmente quale un “calvario giudiziario”, una sentenza di condanna passata in giudicato si presta a segnare in modo indelebile la vita dei suoi destinatari con conseguenze più spesso irreversibili.

La posta in gioco è altissima, e i professionisti coinvolti sono investiti di funzioni di incomparabile valore sociale. A ciascuno è rimessa una missione imprescindibile, al punto che, se anche solo un elemento dovesse mancare, si avrebbe quantomeno un ingiusto processo, venendo meno, potenzialmente, quella dialettica che è fonte della verità processuale. 

Orbene, in un procedimento che richiede elevate competenze, prudenza, tatto e speciali attenzioni, il rischio di contaminazioni esterne è più che verosimile. Non è un caso che il vigente Codice penale annoveri, nel Libro secondo, al Titolo III, i «delitti contro l’Amministrazione della giustizia», riconoscendo al momento del processo speciale tutela legale in virtù della sua delicatezza. Oltre a questi reati, tuttavia, può essere oggetto di indiretta turbativa tutta l’attenzione mediatica generata dall’apertura di un caso giudiziario.

Se è fisiologico, legittimo e pure giusto, in democrazia, che i media si interessino alle questioni giuridiche, è altrettanto vero che il loro intervento esercita influenze determinanti.

Si ha talora l’impressione che oltre ai predisposti organi giudicanti, si debba rendere conto ad altri giudici, i cittadini, sollecitati – a volte aizzati – e orientati dai mass media.

La percezione è che comparire in tribunale non sia più sufficiente, poiché, come scrive Ghirardelli, «concorre anche la necessità, talvolta sentita dall’accusa e dalla difesa, di gestire il proprio ruolo massmediaticamente per controbilanciare l’analoga scelta della controparte, che attraverso la presenza sui media, potrebbe fornire una ricostruzione interessata ed “unidirezionale” della vicenda giudiziaria.»[46]

Accade quindi che gli operatori del diritto, oltre a partecipare al processo vero e proprio, devono considerare il parallelo processo mediatico che si celebra sulla carta stampata e presso salotti televisivi.

Tutto questo ingenera nella cittadinanza attese più o meno giustizialiste che premono sulle coscienze della magistratura giudicante, con buona pace di quella “virgin mind – emblematica espressione del diritto anglosassone – richiesta ai giudici.

Sempre l’avvocato Ghirardelli osserva che «è evidente come un procedimento penale condotto sotto i riflettori finisca per incidere, più o meno intensamente, sull’animus del giudicante che potrebbe, in astratto, sentirsi condizionato nel prendere una decisione contrastante con le aspettative createsi nell’opinione pubblica»[47].

Non solo avvocati e pubblici ministeri, ma pure personaggi pubblici e televisivi: questa appare la conseguenza necessaria di un simile modus operandi.

Ma le vittime di un sistema così descritto restano gli imputati, la cui colpevolezza non è ancora stabilita. Questi subiscono una esposizione mediatica senza precedenti, al punto che la loro storia personale viene ridotta al capo di imputazione per cui sono processati. Indipendentemente da quale sarà l’ultima parola di giustizia: la condanna o l’assoluzione, i loro nomi resteranno legati per sempre al reato di cui sono accusati, con una conseguente damnatio memoriae non prevista dalla legge.

Per averne conferma è sufficiente digitare su un motore di ricerca il nome di un personaggio divenuto pubblico, prima imputato e poi assolto. Si noterà come la sua persona sarà ricordata anche, se non solamente o soprattutto, per la sua vicenda giudiziaria (si provi a cercare, ad esempio, Enzo Tortora).

Recenti e calzanti le parole del sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, riportate da Il Dubbio del 7 maggio 2021, quotidiano edito dal Consiglio Nazionale Forense: «oggi chi è sotto processo corre il rischio di non essere più un uomo.

Il cittadino che riceve un’informazione di garanzia, infatti, viene mediaticamente colpito nell’immagine, nella persona, negli affetti familiari, nella posizione lavorativa, nella dignità. E questa pena sociale è spesso molto più pesante rispetto a quella derivante dal fatto reato».[48]

Se il processo mediatico si sovrappone al processo di diritto, allora la fine della legalità diventa realtà: la sentenza di condanna è pronunciata dall’opinione pubblica, mentre gli organi giurisdizionali si limitano, a posteriori, ad accertamenti tecnici che non possono deludere le già note attese della cittadinanza.

Il quadro rappresentato sembra provenire da un’intuizione orwelliana, eppure si ispira ad atteggiamenti attuali e ricorrenti, da cui conviene allontanarsi con urgenza.

Si dovrebbe iniziare col porre fine alle trionfanti conferenze stampa a seguito degli arresti e a restituire dignità giornalistica a quanti sono imputati. Poi si potrebbe considerare e discutere, a partire dalla ratio, una interessante proposta di legge, presentata alla Camera dei Deputati il 22 marzo 2021, dal titolo “Istituzione di pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa”.

E avanzare in questo senso, fino a rendere l’amministrazione della giustizia sempre meno spettacolarizzata, e ancora più sensibile al rispetto della dignità umana.

 

Conclusioni

Discutere di diritto è sempre una scommessa. Se non altro, perché non esistono risposte esaustive e definitive ai quesiti: “Cos’è il diritto?”, “A cosa serve il diritto?”, Quali sono le “funzioni del diritto?”, e ancora: “Qual è il fondamento dei diritti fondamentali?”.

Da Ehrlich a Luhmann, passando per Bobbio e De Monticelli, si scopre che non esiste una univoca teoria generale del diritto ma un insieme di teorie del diritto logiche, persuasive e al contempo in contraddizione.

Negli stessi “Palazzi di Giustizia” ancora sfugge il significato esatto di questa “Giustizia”, ora proclamata ora rivendicata, mai risolutivamente compiuta.

Resta, comunque, nell’animus dei ricorrenti, delle parti civili, degli attori un senso – qualcuno dice innato – di ingiustizia, da riparare, da fronteggiare, da esprimere. E su questo senso sono state edificate nella storia istituzioni e istituzioni. Dai tribunali, appunto, alle carceri fino a tutte quelle realtà che Searle definirebbe di ontologia sociale.

Resta, di fatto, che il diritto, in linea di massima, funziona. Pur se osservato con sguardo critico, con la cognizione della sua forse congenita imperfezione, si può riconoscere il suo ruolo imprescindibile nella civile convivenza.

Per questo mi piace pensare i giuristi come “ingegneri sociali”, operatori dell’ordine che volge al bene contro il rischio del caos divorante. E anche “sarti della pace”, quando ricuciono gli strappi e le ferite di una collettività lacerata. Ma soprattutto “custodi”, custodi di una tecnica sostanzialmente umanistica, praticamente sociale, intimamente affascinante.

 

[1] Cfr. Luciano Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, 2011. A proposito del rapporto tra la vita e le patologie del sistema finanziario.

[2] Miguel Benasayag e Gérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, 2004.

[3] Ibidem, p. 8.

[4] Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, 1961.

[5] Miguel Benasayag e Gérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, 2004, p. 18.

[6] Rodolfo Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, The American Journal of Comparative Law, vol. 39, n. 1, 1991, pp. 1-34.

[7] Per una analisi puntuale della storia del diritto in Europa, cfr. Antonio Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa: dal medioevo all'età contemporanea, 2007.

[8] Cfr. infra cap. II, par. 2.

[9] Sul tema delle codificazioni concepite quali diritto naturale positivizzato, cfr. Pio Caroni, Saggi sulla storia della codificazione, 1998, pp. 55 ss.

[10] Infra cap. II, par. 1.

[11] Natalino Irti, Nichilismo giuridico, 2005.

[12] Enrico Bellone, Molte nature. Saggio sull’evoluzione culturale, 2008, p. 131.

[13] Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi, 1887-1888, fr.9.

[14] Martin Heidegger, La questione dell’essere, 1955-1956, p. 337.

[15] Albert Camus, Il mito di Sisifo, 1942.

[16] Giovanni Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, 2005.

[17] Ibidem.

[18] Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani, 1942. L’autore sostiene che il Cristianesimo abbia compiuto la rivoluzione della coscienza collettiva, orientando irreversibilmente la storia e l’indagine filosofica.

[19] Ignacio Carrasco de Paula, Suicidio assistito ed eutanasia involontaria. A proposito del caso olandese, 1993, vol. II, fasc. 2, pp. 205-216: 209.

[20] Giovanni Fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, 2020.

[21] Vincenzo Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, 2004, p. 162.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem, p. 161.

[24] Cfr. supra cap. I, par. 3.

[25] Vincenzo Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, 2004, p. 164.

[26] Ibidem, p. 170.

[27] Nicola Abbagnano, Dizionario di filosofia, 1971, p. 252.

[28] Albert Venn Dicey, Diritto e opinione pubblica nell’Inghilterra dell’Ottocento, 1930, p. 1.

[29] Ralf Dahrendorf, Classi e conflitto di classe nella società industriale, 1959.

[30] John Reader, L’impronta ecologica: come ridurre l’impatto dell’uomo sulla terra, 2004, p. 303.

[31] Vincenzo Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, 2004, p. 172.

[32] Ibidem.

[33] Zygmunt Bauman, Vita Liquida, 2005, p. 144.

[34] Ibidem, p. 94.

[35] Vincenzo Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, 2004, p. 182.

[36] Ibidem, p. 181.

[37] Primo Levi, Se questo è un uomo, 1974, p. 12.

[38] Vincenzo Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, 2004, p. 177.

[39] Paola Ghirardelli, Il processo mediatico. Quando i mass media si sostituiscono ai tribunali, 2018, p. 64.

[40] Ibidem, pp. 72, 73.

[41] Ibidem, p. 72.

[42] Ibidem, p. 65.

[43] Cfr. Arturo Mazzarella, Il male necessario. Etica ed estetica sulla scena contemporanea, 2014; per un’indagine sull’estetica del male e sul conseguente rischio dell’irresponsabilità.

[44] Paola Girardelli, Fabio Vitiello, Il processo mediatico. Quando i mass media si sostituiscono ai tribunali, 2018, p. 21.

[45] Stefano Colloca, Libertà di informazione vs. indipendenza dell’informazione, 2012, p. 8.

[46] Paola Ghirardelli, Il processo mediatico. Quando i mass media si sostituiscono ai tribunali, 2018, p.79.

[47] Ibidem, p. 85.

[48] Il Dubbio, 7 maggio 2021.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Abbagnano, Nicola, Dizionario di filosofia, UTET, 2001.

Bauman, Zygmunt, Liquid Life, Polity Press, 2005, ed. it. Vita Liquida, Laterza, 2008.

Bellone, Enrico, Molte nature. Saggio sull’evoluzione culturale, Cortina Raffaello, 2008.

Benasayag, Miguel, Schmit, Gérard, Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, Editions La Découverte, 2003, ed. it. L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli Editore, 2005.

Camus, Albert, Le mythe de Sisyphe, Editions Gallimard, 1942, ed. it. Il mito di Sisifo, Bompiani, 1947.

Caroni, Pio, Saggi sulla storia della codificazione, Giuffrè, 1998.

Carrasco de Paula, Ignacio, Suicidio assistito ed eutanasia involontaria. A proposito del caso olandese, Acta Philosophica, 1993.

Colloca, Stefano, Libertà di informazione vs. indipendenza dell’informazione, Metabasis, 2012.

Croce, Benedetto, Perché non possiamo non dirci “cristiani”, La Critica, 1942.

Dahrendorf, Ralf, Class and Class Conflict in Industrial Society, Routledge & Kegan Paul, 1959, ed. it. Classi e conflitto di classe nella società industriale, trad. L. Cappelletti, intr. A. Pizzorno, Laterza, 1970.

Dicey, Albert Venn, Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century, Macmillan, 1930, ed. it. Diritto e opinione pubblica nell’Inghilterra dell’Ottocento, a cura di M. Barberis, trad. di V. Ottonelli, Il Mulino, 1997.

Ferrari, Vincenzo, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Laterza, 2004.

Fornero, Giovanni, Bioetica cattolica e bioetica laica, Mondadori, 2005.

Fornero, Giovanni, Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, UTET, 2020.

Gallino, Luciano, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, 2011.

Ghirardelli, Paola, Vitiello, Fabio, Il processo mediatico. Quando i mass media si sostituiscono ai tribunali, Edizioni Unicopli, 2018.

Heidegger, Martin, La questione dell’essere, 1955-1956.

Husserl, Edmund, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, 1961.

Il Dubbio, Sisto: «Oggi chi è sotto processo non è più un uomo», 7 maggio 2021.

Irti, Natalino, Nichilismo giuridico, Laterza, 2005.

Levi, Primo, Se questo è un uomo, Einaudi, 1974.

Mazzarella, Arturo, Il male necessario. Etica ed estetica sulla scena contemporanea, Bollati Boringhieri, 2014.

Nietzsche, Friedrich, Frammenti postumi, 1887-1888.

Padoa Schioppa, Antonio, Storia del diritto in Europa: dal medioevo all'età contemporanea, Il Mulino, 2007.

Reader, John, Cities, Heinemann, 2004, che cita Mathis Wackernagel e William E. Reeves, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on Earth, New Society Publishers, 1996, ed. it. L’impronta ecologica: come ridurre l’impatto dell’uomo sulla terra, a cura di G. Bologna e P. Lombardi, Edizioni Ambiente, 1996.

Sacco, Rodolfo, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, The American Journal of Comparative Law, 1991.