x

x

Parto anonimo: come avere informazioni sanitarie?

diritto condizionato di conoscere le informazioni sanitarie sulla madre
Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

Cassando la pronuncia della Corte d’appello di Trieste – e rinviando ad altra sezione – la Corte di Cassazione (con ordinanza 22497 del 9 agosto 2021) si esprime a favore della richiesta della figlia di conoscere a determinate condizioni le condizioni di salute della madre, pur garantendone l’anonimato.

 

Secondo la Cassazione, “la richiesta di consultazione, meramente cartolare, dei dati sanitari, quali ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica della partoriente, potrà comportare, non potendosi consentire un accesso indiscriminato al documento sanitario in oggetto, un diritto di accesso sulla base di un quesito specifico, non esplorativo, relativo a specifici dati sanitari e con l’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza e quindi la non identificabilità della madre biologica”.

La Cassazione ha così accolto il settimo e il motivo di cassazione.

Secondo la Cassazione: “la domanda di accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili, è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente. Il diritto va garantito, con modalità tali, però, da tutelare l'anonimato della donna erga omnes, anche verso il figlio, che potranno essere desunte dall’art. 93, d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui, ai sensi del comma 3, prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto (ora «attestazione di avvenuta nascita») o alla cartella clinica della partoriente può essere accolta relativamente ai soli dati sanitari, non identificativi, relativi alla madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, «osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile»”.

L’ordinanza è consultabile sul sito della Cassazione.