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Processo penale nullo per disattenzione della cancelleria

Toscana 2021
Ph. Francesca Russo / Toscana 2021

Il decreto di citazione a giudizio privo dell’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione comporta la nullità assoluta del processo sempre deducibile e non sanata dalla partecipazione del difensore all’udienza.

 

Nella pratica sono molti i processi che, per degli errori delle cancellerie in materia di notifiche, vengono dichiarati nulli dalla Suprema Corte.

La Cassazione penale sezione II con la sentenza n. 39486 depositata il 3 novembre 2021 ha stabilito che è affetto da nullità assoluta il decreto di citazione per il giudizio di appello privo dell’indicazione della data di comparizione.

Nel caso in esame la Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza del tribunale del capoluogo pugliese che condannava il sig. A. A. per i reati di rapina ed estorsione.

La difesa impugnava la sentenza eccependo l’erronea applicazione di una norma processuale.

Il decreto di citazione a giudizio, notificato via Pec conteneva l’avviso della citazione a giudizio dell’imputato senza data di udienza con allegato “un decreto di citazione a giudizio a carico” di altro imputato in relazione ad un procedimento che si sarebbe celebrato il medesimo giorno.

La Cassazione ha accolto il ricorso ed annullato la sentenza per violazione degli articoli 178, comma primo lett.c), e 179, comma primo, codice procedura penale, perché: “Una tale modalità di notificazione provoca un’incertezza assoluta circa la data di fissazione dell’udienza, tale da parificarsi alla totale mancanza dell’indicazione dell’udienza di comparizione, visto che la PEC non reca nessuna indicazione a tal riguardo”.

La presenza del difensore di fiducia all’udienza non sana la nullità anche nel caso che non eccepisca le problematiche delle notifiche del decreto di citazione.

Sul punto la Cassazione richiama il precedente della sezione II, sentenza n. 43928 del 18 ottobre 2019 che in un caso di notifica del decreto di citazione a giudizio d’appello, notificato al difensore e all’imputato, mancante della data di udienza di comparizione aveva annullato la sentenza impugnata.

Nella parte motiva della sentenza si legge: “Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte (sezione V, n. 1763 del 24 gennaio 1984 Rv 162858) ha già avuto modo di affermare che, nell’ipotesi in cui nella copia del decreto di citazione a giudizio, notificata all’imputato, manchi l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, sussiste una nullità assoluta, che non è sanata né dall’eventuale partecipazione del difensore di fiducia al dibattimento, né dall’omessa deduzione della nullità stessa”.

Si segnala la sentenza richiamata: Link.