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Quarantena Covid: equiparata a malattia fino al 31 dicembre 2021

fino al 31 dicembre 2021
lungimiranza
Ph. Erika Pucci / lungimiranza

Quarantena Covid: indennizzate le assenze

L'articolo 8, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), riscrivendo parte dell'articolo 26, comma 5 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, prevede l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria.

Il nuovo comma 5 stanzia infatti i fondi per garantire, ai dipendenti pubblici e privati impossibilitati a svolgere la propria attività in smart working, questa prestazione fino al 31 dicembre.

Gli oneri a carico dell'INPS connessi alle tutele suddette "sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori".

 

Quarantena Covid: come funziona l’indennità di malattia

Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le suddette tutele sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che tale limite sia stato raggiunto l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Quarantena Covid: novità anche per i lavoratori fragili

Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

 

Quarantena Covid: rimborso per i datori di lavoro

Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per l’erogazione della suddetta prestazione, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

Per ciascun anno, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele suddette da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno successivamente specificati dall’Istituto.

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.