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Rimborso delle spese legali per coloro che sono assolti nel processo penale

Rimborso spese legali
Rimborso spese legali

Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze ha introdotto la normativa sul rimborso delle spese legali in caso di assoluzione. Si tratta di una misura volta a garantire il principio della giustizia per la parte assolta. 

Non è giusto dover sopportare un processo da innocenti e nel contempo dover versare anche le spese legali. La riforma per garantire l’onorario al legale di fiducia e non gravare le finanze della parte assolta ha introdotto l’istituto del rimborso delle spese legali.

 

Il rimborso delle spese legali: chi sono i beneficiari?

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 15 del 2022 il Decreto del 20 dicembre 2021.                  

Tale decreto dà attuazione alla legge di bilancio del 2021.

È questa la principale novità introdotta dalla norma, ossia rendere possibile il rimborso dell’onorario del difensore sopportato nel processo penale.  

Tale rimborso delle spese legali viene disposto in favore di coloro che:

  • sono stati assolti perché il fatto non sussiste;
  • sono stati assolti per non aver commesso il fatto;
  • sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato;
  • sono stati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Per evidenti motivi di certezza di diritto è necessario che la sentenza sia passata in giudicato e quindi sia irrevocabile.

Il rimborso delle spese legali non può essere disposto per coloro che:

  • hanno ottenuto la condanna del querelante alla refusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale  ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;
  •  sono stati assolti per tutte le formule sopra indicate ma v’è stato il beneficio del gratuito patrocinio.
  • siano stati beneficiari di una sentenza assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, così come indicato dal comma 1018 della la legge, 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1.
  • Siano stati beneficiari di una sentenza di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione, così come sancito dal comma 1018 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1.
  • Siano stati beneficiari di una sentenza di accertamento della sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione, così come indicato dal comma 1018 della legge, 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1.
  • Vi sia assoluzione ma l’imputato assolto ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

Come è possibile richiedere le spese legali?

La parte assolta con sentenza passata in giudicato può ottenere la restituzione delle spese legali pagate. L’istanza di rimborso per le spese legali deve essere presentata sulla piattaforma online indicata sul sito del Ministero della Giustizia. 

Esistono dei termini? Certo. È possibile richiedere la restituzione delle spese legali presentando l’istanza online entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto alla data della sentenza passata in giudicato.

Per le domande di rimborso delle spese legali legate alle assoluzioni dell’anno 2021, al fine di garantire a tutti i beneficiari l’inoltro della domanda il termine inizia a decorrere dal 1 marzo e termina il 30 giugno 2022.

Ulteriore requisito per richiedere la restituzione delle spese legali è la Spid. Infatti, il richiedente per poter inoltrare la domanda deve avere una Spid di II livello.

Oltre, la Spid di II libello, la sentenza passata in giudicato e il rispetto del termine sopraindicato, cosa si deve allegare per poter richiedere le spese legali?

Gli ulteriori documenti da allegare per il rimborso delle spese legali sono:

  • Copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  • La documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  • La copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
  • La copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
  • La fattura del difensore. È necessaria la causale e l’avvenuto pagamento.
  • Il Consiglio dell’Ordine forense deve emettere parere di congruità.

Ulteriori adempimenti per il rimborso delle spese legali?

Oltre gli atti sopra indicati, la parte istante deve indicare le coordinante del conto corrente bancario o postale. Inoltre, è necessario indicare anche l’indirizzo di posta elettronica semplice o di posta elettronica certificata per ricevere gli aggiornamenti dell’istanza presentata e l’esito.

È doveroso che la parte istante non abbia beneficiato del gratuito patrocinio previsto dall’art.74 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo motivo di esclusione.

È necessaria la presentazione dell’attestazione del reddito Imponibile Irpef del soggetto assolto.

 

Come avviene il rimborso delle spese legali?

Per poter procedere al rimborso delle spese legali nei confronti di coloro che sono stati assolti con sentenza passata in giudicato, è stata disposta la costituzione di un fondo ad hoc sul bilancio del Ministero della Giustizia.    

Si tratta di un fondo importante poiché ha una disponibilità economica pari a 8 milioni di euro, così come disposto dal comma 1020.

La parte istante può ottenere la restituzione delle somme legali pagate fino a 10.500 euro.

 Infatti, il comma 1015  della  legge, 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1 sancisce che: nel “processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500”.

Dopo aver ricevuto le domande, il Ministero procede alla verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione. Tuttavia, le verifiche per il rimborso delle spese possono essere delegate a Equitalia giustizia s.p.a.

Dopo aver posto in essere questo filtro necessario all’accertamento del diritto, il Capo del Dipartimento del Ministero della Giustizia approva l’elenco con i nominativi e gli importi rimborsabili. 

L’elenco deve essere pubblicato sulla piattaforma indicata per garantire il principio di trasparenza e pubblicità. Infine, dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco sono ordinati i pagamenti.

Le modalità di restituzione delle Spese legali sono indicate dal comma 1016.

Infatti, si dispone che dall’anno successivo a quello della pronuncia di assoluzione divenuta irrevocabile saranno disposte tre quote di pari importo ogni anno  e tali somme non concorrono “alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Nella restituzione delle spese legali la priorità deve essere riconosciuta a coloro che sono stati assolti con una pronuncia della Corte di Cassazione.

È evidente che la durata del processo viene valutata in modo positivo per il riconoscimento del rimborso. Infatti, dopo coloro che sono stati assolti dalla Cassazione, indicati come i beneficiari del rimborso sono coloro che sono stati assolti dal giudice del rinvio per un processo durato oltre otto anni. Dopo saranno erogate le somme a coloro che hanno sopportato un processo la cui durata è posta tra i cinque e gli otto anni. Infine, potranno ottenere il rimborso delle spese legali versate coloro che sono stati assolti dal giudice di primo grado in un processo penale durato cinque anni.