x

x

Sospeso e senza stipendio il lavoratore che rifiuta il vaccino

Firostefani di notte, Santorini, Luglio 2021
Ph. Francesca Russo / Firostefani di notte, Santorini, Luglio 2021

Il lavoratore che decide di non sottoporsi al vaccino può essere sospeso dalla propria attività lavorativa nel caso in cui non vi sono altre mansioni cui destinarlo.

È questa la decisione del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 18441/2021, ha dato ragione ad un datore di lavoro che, in seguito al rifiuto volontario al vaccino anti Covid-19 del proprio dipendente, ha sospeso il lavoratore lasciandolo a casa senza stipendio.

 

Vaccino e lavoro: il caso

Il suddetto Tribunale si è pronunciato in seguito al ricorso promosso da una lavoratrice che si era ritrovata a casa e senza retribuzione dopo la sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore.

In particolare, la dipendente era risultata non idonea alle prestazioni lavorative in seguito alla visita d’idoneità del medico competente, il quale aveva dichiarato la lavoratrice “idonea con limitazioni”  nello svolgimento della sua attività lavorativa (“evitare carichi lombari maggiori/uguali a 7 kg”) e, in seguito al rifiuto di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, impossibilitata a stare in contatto con la clientela.

Il titolare, dopo il giudizio del medico competente, ha deciso di sospendere la lavoratrice, privandola della retribuzione, a decorrere dal primo luglio scorso, fino a eventuale giudizio di revisione di idoneità o alla cessazione delle limitazioni per pandemia. Inoltre, il datore di lavoro ha  preso questa decisione dopo aver verificato dall’organigramma l’impossibilità per la dipendente di svolgere altre mansioni nella sua attività, in seguito alla mancanza di un diverso impiego da assegnarle.

 

Vaccino: è legittimo sospendere il lavoratore che lo rifiuta?

La lavoratrice ha ritenuto che la sospensione da parte del datore non è altro che un provvedimento disciplinare nei confronti della stessa per essersi rifiutata di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19.

Totalmente diverso è il pensiero del Tribunale, il quale ha ritenuto corretto il comportamento del datore di lavoro, sostenendo che: “quando non ci sono altre mansioni cui destinarlo, è legittima (anzi doverosa) la sospensione dal lavoro del lavoratore che, sottoposto a visita del medico di fabbrica, sia risultato non idoneo a stare a contatto con la clientela perché non sottoposto al vaccino Covid-19. Non essendoci la prestazione lavorativa è altrettanto legittimo non erogargli la retribuzione.

Pertanto, secondo il Tribunale, è corretto sospendere il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi al vaccino. La sentenza in questione, infatti, afferma che non si tratta di sanzione disciplinare, bensì di un doveroso provvedimento di sospensione, adottato stante la parziale inidoneità alle mansioni.

 

Vaccino: è giusto sospendere la retribuzione al lavoratore che rifiuta la vaccinazione?

Con riferimento allo stipendio del dipendente, il Titolare dell’attività può decidere di non erogare la retribuzione al lavoratore lasciato a casa per rifiuto al vaccino. A tal proposito, il suddetto Tribunale ha richiamato la giurisprudenza che, concordemente, ritiene: “se le prestazioni lavorative vengono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto del datore di lavoro di ricevere, lo stesso datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (Sentenza n. 7619/1995 della corte di Cassazione)”.

 

Vaccino e sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda la sicurezza sul luogo lavoro, con riferimento al caso in oggetto, il Tribunale ha riportato quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008), all’articolo 20: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

 

Sindacati a Draghi: che il vaccino non sia un'arma per licenziare

Sul tema Green pass, e quindi dell’obbligo di sottoporsi al vaccino, nei luoghi di lavoro, il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri, ha fatto il punto della situazione, affermando che: “Sul vaccino c'è un accordo sulla sicurezza sanitaria sottoscritto dalle parti sociali e inserito in un decreto e qualsiasi tentativo di modificarlo necessita di una legge. Sul diritto alla salute e al lavoro bisogna intervenire con grande delicatezza. L'unico paese dove è prevista obbligatorietà dei vaccini è Arabia Saudita”.

Il leader della Cgil Maurizio Landini ha, invece, sottolineato che l’obbligo di vaccinazione e dell’estensione, quindi, del green pass non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici. Infine, Luigi Sbarra della Cisl, ha dato la sua disponibilità ad aprire un confronto con le associazioni datoriali per migliorare i contenuti dell’accordo.