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Stalking - Cassazione Penale: sussiste l’aggravante della relazione affettiva anche in mancanza del rapporto di convivenza

Stalking - Cassazione Penale: sussiste l’aggravante della relazione affettiva anche in mancanza del rapporto di convivenza
Stalking - Cassazione Penale: sussiste l’aggravante della relazione affettiva anche in mancanza del rapporto di convivenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di atti persecutori, sussiste l’aggravante della relazione affettiva di cui al comma secondo dell’articolo 612-bis del Codice Penale anche qualora non vi sia mai stato un rapporto di convivenza tra vittima e autore del reato.

 

Il caso in esame

Avverso la sentenza di condanna per il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del Codice Penale, aggravato dalla relazione affettiva con la persona offesa, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’applicazione dell’aggravante citata in mancanza di un rapporto di convivenza presente o passato con la vittima.

In particolare, a parer del ricorrente, il giudice di merito aveva errato nell’applicare la disposizione incriminatrice, nella forma aggravata, dato che la stessa doveva intendersi integrata solo in presenza di una relazione di convivenza tra le parti, sulla base dell’argomentazione secondo cui nessun riferimento all’assenza della convivenza è contenuto nella disposizione richiamata, di talché deve ritenersi, in virtù di una interpretazione sistematica della norma e del canone ermeneutico ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit, che l’aggravante doveva essere riconosciuta solo in presenza di un rapporto di convivenza presente o passato, avuto riguardo al fatto che, nelle ipotesi in cui il legislatore aveva voluto attribuire alla relazione affettiva una valenza come aggravante, indipendentemente dalla convivenza, lo aveva indicato espressamente: così per il reato di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del Codice Penale, in cui l’analoga aggravante di cui all’articolo 609-ter, comma primo, n. 5)-quater, contiene le parole “anche senza convivenza”.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritento non condivisibile tale prospettazione difensiva.

Invero, secondo i giudici di legittimità, il legislatore avrebbe inserito l’espressione “anche senza convivenza” all’interno dell’articolo 609-ter del Codice Penale, con riferimento all’ipotesi aggravata dalla relazione affettiva della fattispecie di violenza sessuale, per una precisa esigenza di chiarezza.

La ratio di tale precisazione normativa consisterebbe “nella necessità di evitare che possa revocarsi in dubbio la configurabilità dell’aggravante in mancanza della convivenza. Se la norma non avesse previsto le parole evidenziate, si sarebbe potuto ritenere, proprio in considerazione dell’attinenza del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. alla sfera sessuale ed alle connesse particolarità, che solo in presenza di una relazione affettiva caratterizzata da convivenza fosse possibile ravvisare l’aggravante”.

La medesima esigenza di specificazione, a giudizio della Corte, non si ravviserebbe per la previsione di cui all’articolo 612-bis, comma secondo, del Codice Penale, per la quale “l’indifferenza della situazione di convivenza rispetto a quella di non convivenza emerge comunque dalla pertinenza del reato a sfera diversa da quella sessuale”.

Per queste ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo di gravame infondato, annullando comunque la sentenza impugnata per altri motivi di doglianza e così rinviando gli atti al giudice competente per un nuovo esame.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 14 marzo 2018, n. 11604)