TAR Lecce: scelta delle graduatorie dell’ASL
Preliminarmente, per il TAR adito, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Lecce con ordinanza 21.7.09, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla scelta di quale graduatoria scorrere nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di atto di macro-organizzazione.
Nel caso di specie il ricorso era stato proposto, come anticipato, dagli idonei della graduatoria del ’99 che l’Asl ha deciso pure di utilizzare, unitamente a quella del ’05, e che non erano rientrati nella delibera di scorrimento perchè eccedenti, momentaneamente, rispetto alle esigenze dell’azienda. I ricorrenti hanno sostenuto l’erroneo scorrimento anche della graduatoria del ‘05 in quanto di data più recente rispetto a quella del ‘99.
Il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso aderendo alla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e al principio generale “prior in tempore potior in iure”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Ordinanza 3 settembre 2009).
[Avv. Alfredo Matranga]
Preliminarmente, per il TAR adito, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Lecce con ordinanza 21.7.09, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla scelta di quale graduatoria scorrere nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di atto di macro-organizzazione.
Nel caso di specie il ricorso era stato proposto, come anticipato, dagli idonei della graduatoria del ’99 che l’Asl ha deciso pure di utilizzare, unitamente a quella del ’05, e che non erano rientrati nella delibera di scorrimento perchè eccedenti, momentaneamente, rispetto alle esigenze dell’azienda. I ricorrenti hanno sostenuto l’erroneo scorrimento anche della graduatoria del ‘05 in quanto di data più recente rispetto a quella del ‘99.
Il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso aderendo alla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e al principio generale “prior in tempore potior in iure”.
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Ordinanza 3 settembre 2009).
[Avv. Alfredo Matranga]