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Assegno divorzile: anche se c’è disparità economica resta la prova rigorosa del perché

assegno divorzile
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Indice:

1. La linea difensiva del marito 

2. I principi sottesi alla pronuncia delle S.S. U.U. in materia di assegno divorzile: in cosa consiste l’onere probatorio in capo al coniuge richiedente? 

3. Considerazioni di fatto e questioni giuridiche sottese alla pronuncia

4. Conclusioni

 

Con la Sentenza n. 783/2020 Sezione Prima, Dott. Bruno Perla, pubblicata il 20.05.2020 il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda del marito volta a chiedere il rigetto dell’eventuale domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie – nonostante, si badi, la cospicua differenza reddituale tra i due coniugi in favore del marito – in applicazione dei principi in tema di assegno divorzile cristallizzati dalle SS.UU. n. 18287/2018.

 

1. La linea difensiva del marito 

Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Bologna, il marito chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna, con rigetto di qualsivoglia domanda di assegno divorzile dalla moglie eventualmente avanzata in comparsa di costituzione. 

Rappresentava il marito, infatti, come, da un lato, la stessa potesse vantare voci di reddito tali da garantirle l’autosufficienza economica; dall’altro, il ricorrente evidenziava come le scelte personali svolte dalla stessa in costanza di matrimonio – nella specie, la scelta di ritirarsi dal lavoro alla giovane età di trentaquattro anni usufruendo della pensione anticipata concessa dalla c.d. Legge Amato – non fossero motivate dallo scopo di assicurare ai propri figli ed alla propria famiglia una presenza costante e quotidiana, bensì recassero l’unica finalità di dedicarsi a tempo pieno alla propria carriera artistica – carriera che, nel corso degli anni, le permetteva di coltivare e consolidare un’elevata ed apprezzabile reputazione grazie alla quale, nondimeno, poteva commercializzare le proprie opere.

 

2. I principi sottesi alla pronuncia delle S.S. U.U. in materia di assegno divorzile: in cosa consiste l’onere probatorio in capo al coniuge richiedente? 

Ai fini della decisione, dunque, il Tribunale operava un breve excursus in merito all’evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, giungendo a condividere i principi consolidati dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 18287 del 2018.

Evidenziava il primo giudice, invero, come tale ultima pronuncia abbia segnato una “terza via” rispetto all’orientamento tradizionale inaugurato nel 1990 con la Sentenza, resa a SS.UU., n. 11490 nonché rispetto al drastico revirement operato dalla Sentenza n. 11504 del 2017.

A differenza dei sovra richiamati orientamenti, infatti, tale pronuncia ha riconosciuto in capo all’assegno divorzile diverse funzioni:

  • quella assistenziale (nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di mezzi idonei a farlo ritenere economicamente autonomo),
  • quella perequativa (con riferimento al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia),
  • quella compensativa (che attribuisce all’assegno la finalità di ristorare il coniuge dalle rinunce e dai sacrifici affrontati per il beneficio del nucleo familiare), nonché quella risarcitoria (sussistente qualora lo scioglimento del matrimonio sia da ricondurre all’esclusiva responsabilità del coniuge “forte” economicamente).

In particolare, ai fini dell’ottenimento dell’assegno divorzile da parte del richiedente, è stato ribadito come incomba su quest’ultimo l’onere (definito rigoroso dalla Suprema Corte) di provare, non soltanto l’oggettivo squilibrio economico/patrimoniale rispetto all’altro coniuge, ma anche la circostanza per la quale tale squilibrio sia conseguenza diretta ed esclusiva del “sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia […]”.

 

3. Considerazioni di fatto e questioni giuridiche sottese alla pronuncia

Partendo da tale impostazione di fondo, dunque, il giudice di prime cure ha inteso, innanzitutto, porre l’accento sull’analisi della situazione patrimoniale delle parti in causa.

Sulla base della documentazione allegata poteva constatare come, in effetti, vi fosse una notevole disparità reddituale tra i due coniugi – considerato che, da un lato, il marito aveva intrapreso una brillante carriera professionale e, dall’altro, la moglie aveva interrotto la propria attività lavorativa alla giovane età di trentaquattro anni, “limitandosi” così a percepire una pensione di circa 1.200,00 euro mensili.

Ciò posto, oltre a fondare la propria richiesta di assegno divorzile sulla base dell’oggettiva disparità reddituale tra le parti, la resistente evidenziava come la scelta di godere della possibilità di andare in pensione in così giovane età fosse dovuta alla sola ed unica esigenza di assicurare ai propri figli ed alla propria famiglia una presenza costante e quotidiana – che aveva consentito al coniuge di svolgere una così brillante carriera professionale.

In accoglimento dell’impostazione della Suprema Corte in merito alla rigidità dell’onere probatorio che incombe in capo alla parte richiedente, il Giudice non riteneva fondata tale linea difensiva della resistente, rilevando come il nesso causale tra la differenza reddituale tra i due coniugi ed il ruolo endofamiliare assunto dalla moglie non fosse stato adeguatamente provato da quest’ultima – ed evidenziando, nondimeno, come tali circostanze fossero state fortemente contestate dalla controparte, che per contro produceva copiosa documentazione ritenuta idonea a considerare tale nesso causale insussistente.

Più specificatamente, la difesa del marito ha avuto modo di ricondurre la scelta della moglie di interrompere il proprio lavoro – e così rinunciando alla formazione ed allo sviluppo, anche in termini economici, della propria carriera professionale – alla possibilità di usufruire della pensione anticipata prevista dalla Legge Amato da un lato nonché all’esigenza di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione artistica, dall’altro, che le ha consentito così di raggiungere una discreta fama nel panorama artistico cittadino e, altresì, di commercializzare le proprie opere mediante la creazione di un sito internet ove le stesse venivano poste in vendita.

Improntando la propria valutazione sulla base di tali evidenze, il giudice negava, così, nel caso di specie la sussistenza della ragione perequativa che l’assegno divorzile avrebbe dovuto assolvere.

Inoltre, la circostanza per la quale, nonostante l’evidente disparità di reddito, la richiedente non risultasse comunque in uno stato di indigenza economica tale da non farla ritenere autonoma, ha fatto sì che il giudice escludesse anche la funzione assistenziale dell’assegno medesimo.

Infine, neppure è stata ravvisata la componente risarcitoria dello stesso, attesa la mancata dimostrazione, in capo alla richiedente, della riconducibilità della fine del matrimonio all’esclusiva condotta del marito.

 

4. Conclusioni

In conclusione, l’elemento di profondo interesse rinvenibile dal contesto della pronuncia è sicuramente da ravvisare nella rigidità dell’onere probatorio che il richiedente l’assegno di mantenimento deve assolvere: in applicazione dei principi propugnati e consolidati dalla pronuncia del 2018 della Suprema Corte, non è infatti sufficiente invocare e comprovare la pur oggettiva disparità della situazione economico-reddituale tra le parti, ma risulta oltremodo indispensabile, per il richiedente, dimostrare la sussistenza di uno specifico nesso causale tra tale disparità e la necessità di porre in essere un proprio sacrificio nell’interesse della famiglia.

In altri termini, lo stesso deve versare in giudizio – tramite idonea e specifica produzione documentale corredata, se del caso, da cospicua attività istruttoria – prove dirette a dimostrare l’assunzione, a seguito di tale scelta, di un ruolo endo-familiare dominante, o quantomeno rilevante, che, da un lato, abbia apportato concreti benefici al nucleo familiare e, dall’altro, abbia permesso al coniuge economicamente forte di godere di tale contributo per poter impiegare al meglio le proprie energie e risorse nell’accrescimento della propria situazione economico-reddituale.