Avvocato Generale UE: contraria al diritto comunitario la tassa sull’approdo in Sardegna

Sta arrivando al termine dell’iter comunitario la richiesta di intervento della Corte di Giustizia UE su impulso della Corte Costituzionale (la prima volta che succede) sull’imposta che dal 2006 al 2008 veniva riscossa ogni anno nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre su determinati scali degli aeromobili privati e delle unità da diporto. Ricordiamo che,  in seguito ad una modifica apportata nel 2008, sono divenuti soggetti passivi anche le persone che hanno il proprio domicilio fiscale in Sardegna;  e che nel 2009 l’imposta è stata completamente abrogata.

L’Avvocato Generale Kokott ha chiesto alla Corte di Giustizia di accogliere le seguenti conclusioni:

1) L’art. 49 CE osta ad una legge di una Regione autonoma in forza della quale viene riscossa un’imposta dettata essenzialmente da motivi di politica ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, ma non dalle imprese aventi il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima.

2) Una legge regionale come quella adottata dalla Regione autonoma della Sardegna, in forza della quale viene riscossa un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore di imprese che svolgono la stessa attività e hanno il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima.

(Avvocato Generale UE, Conclusioni 2 luglio 2009: Libera prestazione dei servizi (art. 49 CE) – Aiuti di Stato (art. 87 CE) – Normativa fiscale – Regione autonoma della Sardegna – Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto – Riscossione dell’imposta solo nei confronti di persone aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori della Regione – Tutela dell’ambiente – Tutela della salute – Coerenza del regime fiscale – Zone insulari).

Sta arrivando al termine dell’iter comunitario la richiesta di intervento della Corte di Giustizia UE su impulso della Corte Costituzionale (la prima volta che succede) sull’imposta che dal 2006 al 2008 veniva riscossa ogni anno nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre su determinati scali degli aeromobili privati e delle unità da diporto. Ricordiamo che,  in seguito ad una modifica apportata nel 2008, sono divenuti soggetti passivi anche le persone che hanno il proprio domicilio fiscale in Sardegna;  e che nel 2009 l’imposta è stata completamente abrogata.

L’Avvocato Generale Kokott ha chiesto alla Corte di Giustizia di accogliere le seguenti conclusioni:

1) L’art. 49 CE osta ad una legge di una Regione autonoma in forza della quale viene riscossa un’imposta dettata essenzialmente da motivi di politica ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, ma non dalle imprese aventi il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima.

2) Una legge regionale come quella adottata dalla Regione autonoma della Sardegna, in forza della quale viene riscossa un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore di imprese che svolgono la stessa attività e hanno il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima.

(Avvocato Generale UE, Conclusioni 2 luglio 2009: Libera prestazione dei servizi (art. 49 CE) – Aiuti di Stato (art. 87 CE) – Normativa fiscale – Regione autonoma della Sardegna – Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto – Riscossione dell’imposta solo nei confronti di persone aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori della Regione – Tutela dell’ambiente – Tutela della salute – Coerenza del regime fiscale – Zone insulari).