Cassazione Civile: il mediatore che agisce come mandatario risarcisce i terzi danneggiati

La Cassazione ha stabilito che:

a) la mediazione “tipica” di cui all’art. 1754 c.c. comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un’attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare;

b) la stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell’affare stesso, nel qual caso il c.d. mediatore mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandatario;

c) nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore, con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione, si configura come responsabilità da “contatto sociale”;

d) nel caso in cui il mediatore agisca invece come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente recando danni a terzi, è tenuto a favore di quest’ultimi al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (non escludendosi in proposito un’eventuale corresponsabilità del mandante).

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 14 luglio 2009, n. 16382: Contratti - Mediazione - Mandato - Risarcimento danni).

[Dott. Donato Vozza]
La Cassazione ha stabilito che:

a) la mediazione “tipica” di cui all’art. 1754 c.c. comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un’attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare;

b) la stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell’affare stesso, nel qual caso il c.d. mediatore mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandatario;

c) nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore, con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione, si configura come responsabilità da “contatto sociale”;

d) nel caso in cui il mediatore agisca invece come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente recando danni a terzi, è tenuto a favore di quest’ultimi al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (non escludendosi in proposito un’eventuale corresponsabilità del mandante).

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 14 luglio 2009, n. 16382: Contratti - Mediazione - Mandato - Risarcimento danni).

[Dott. Donato Vozza]