Cassazione Civile: responsabilità della banca per illegittimo protesto

"Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del “neminem laedere” o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l’evento, ma occorre individuare, caso per caso, a carico di quest’ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato, il quale può derivare o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell’interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione".

Secondo la Cassazione, nel caso della responsabilità della banca che non si è attivata per evitare il protesto del pagherò cambiario nonostante l’avvenuto pagamento da parte del debitore, può essere ravvisata quella specifica situazione, cui fa riferimento altra giurisprudenza della Cassazione, "secondo la quale l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto, non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l’evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui".

La Cassazione ha ricordato la propria pronuncia (Sentenza 30 agosto 2007, n.18316) "che ha stabilito che la banca possa essere convenuta per responsabilità in tema di levata illegittima del protesto, ove le informazioni da essa fornite al pubblico ufficiale che procede alla levata ovvero le omissioni informative abbiano inciso causalmente sulla determinazione dell’evento. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la responsabilità della banca che, pur in possesso dello “specimen” del cliente, aveva omesso di confrontare lo stesso con la firma (diversa) apposta sui titoli (assegni bancari), spiccati sul conto corrente del protestato, e ha affermato il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni cagionati dal protesto per la pubblicità “ipso facto” conferita all’insolvenza del debitore e conseguente discredito, tanto personale quanto patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali, ritenendo altresì che al danneggiato non incombesse neppure l’onere di provare la esistenza del pregiudizio, poiché il protesto illegittimo e non seguito da una efficace rettifica è da ritenere comunque lesivo dei diritti della persona".

Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che "Anche nel caso di specie può ravvisarsi una situazione che legittimava a pretendere dalla Banca un’attività di intervento presso il Notaio per impedire la levata del protesto: era infatti stata la Banca a trasmettere al Notaio l’indicazione dell’insoluto relativo alla cambiale per cui è causa, avrebbe dovuto essere la medesima Banca a comunicare al Notaio il venir meno della condizione che rappresentava il presupposto per il protesto, vale a dire il mancato pagamento".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 maggio 2009, n.11130: Pagamento pagherò cambiario - Protesto - Responsabilità da contatto della banca).

"Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del “neminem laedere” o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l’evento, ma occorre individuare, caso per caso, a carico di quest’ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato, il quale può derivare o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell’interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione".

Secondo la Cassazione, nel caso della responsabilità della banca che non si è attivata per evitare il protesto del pagherò cambiario nonostante l’avvenuto pagamento da parte del debitore, può essere ravvisata quella specifica situazione, cui fa riferimento altra giurisprudenza della Cassazione, "secondo la quale l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto, non soltanto quando una norma o un preciso dovere negoziale imponga di attivarsi per impedire l’evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui".

La Cassazione ha ricordato la propria pronuncia (Sentenza 30 agosto 2007, n.18316) "che ha stabilito che la banca possa essere convenuta per responsabilità in tema di levata illegittima del protesto, ove le informazioni da essa fornite al pubblico ufficiale che procede alla levata ovvero le omissioni informative abbiano inciso causalmente sulla determinazione dell’evento. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la responsabilità della banca che, pur in possesso dello “specimen” del cliente, aveva omesso di confrontare lo stesso con la firma (diversa) apposta sui titoli (assegni bancari), spiccati sul conto corrente del protestato, e ha affermato il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni cagionati dal protesto per la pubblicità “ipso facto” conferita all’insolvenza del debitore e conseguente discredito, tanto personale quanto patrimoniale, anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali, ritenendo altresì che al danneggiato non incombesse neppure l’onere di provare la esistenza del pregiudizio, poiché il protesto illegittimo e non seguito da una efficace rettifica è da ritenere comunque lesivo dei diritti della persona".

Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che "Anche nel caso di specie può ravvisarsi una situazione che legittimava a pretendere dalla Banca un’attività di intervento presso il Notaio per impedire la levata del protesto: era infatti stata la Banca a trasmettere al Notaio l’indicazione dell’insoluto relativo alla cambiale per cui è causa, avrebbe dovuto essere la medesima Banca a comunicare al Notaio il venir meno della condizione che rappresentava il presupposto per il protesto, vale a dire il mancato pagamento".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 13 maggio 2009, n.11130: Pagamento pagherò cambiario - Protesto - Responsabilità da contatto della banca).