Cassazione Civile: risarcimento da eccessiva durata del processo anche per l’interdetto

"In tema di equa riparazione ai sensi dell’articolo 2 della Legge 24 marzo 2001 n.89, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l’id quod plerumque accidit, si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ed il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all’interdetto che di esso sia stato parte, perché, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno de quo è destinato in ogni caso nella specie a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente, oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi normali prescritti dalla Costituzione  (articolo 111) e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritto dell’Uomo (articolo 6 paragrafo 1) e per la conseguente perdita dei vantaggi  non patrimoniali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia".

Si è così pronunciata la Cassazione sul ricorso del tutore di un interdetto che si era visto negare dalla Corte d’appello la richiesta di risarcimento per l’eccessiva durata del processo civile di danno da ritardata corresponsione dei benefici dovuti agli invalidi civili. Secondo la Corte d’appello infatti l’interdetto, per l’incapacità da cui è affetto, non era nelle condizioni di subire, in assenza di contraria prova in merito, le penosità derivanti dalla non ragionevole durata del processo.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 6 maggio 2009, n.10412: Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Interdetto - Diritto all’indennizzo - Sussistenza).

"In tema di equa riparazione ai sensi dell’articolo 2 della Legge 24 marzo 2001 n.89, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l’id quod plerumque accidit, si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ed il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all’interdetto che di esso sia stato parte, perché, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno de quo è destinato in ogni caso nella specie a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente, oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi normali prescritti dalla Costituzione  (articolo 111) e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritto dell’Uomo (articolo 6 paragrafo 1) e per la conseguente perdita dei vantaggi  non patrimoniali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia".

Si è così pronunciata la Cassazione sul ricorso del tutore di un interdetto che si era visto negare dalla Corte d’appello la richiesta di risarcimento per l’eccessiva durata del processo civile di danno da ritardata corresponsione dei benefici dovuti agli invalidi civili. Secondo la Corte d’appello infatti l’interdetto, per l’incapacità da cui è affetto, non era nelle condizioni di subire, in assenza di contraria prova in merito, le penosità derivanti dalla non ragionevole durata del processo.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 6 maggio 2009, n.10412: Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Interdetto - Diritto all’indennizzo - Sussistenza).