Cassazione Lavoro: interposizione di manodopera
Secondo la Cassazione, la sentenza di secondo grado deve essere confermata, posto che i giudici "con valutazione congrua e correttamente motivata, hanno ritenuto la marginalità dell’apporto e della utilizzazione delle attrezzature (computer) dell’appaltante, comunque funzionale esclusivamente al monitoraggio, nell’interesse della cooperativa appaltatrice, della movimentazione delle merci che formava oggetto del contratto di appalto intervenuto tra la committente e la cooperativa, rilevando altresì che quest’ultima presentava una struttura propria ed una effettiva organizzazione imprenditoriale; ed hanno di conseguenza ritenuto la non operatività della predetta presunzione assoluta di interposizione fittizia vietata".
(Corte di Cassazione - Sezione lavoro, Sentenza 13 maggio 2009, n. 11022: Interposizione fittizia di manodopera).
Secondo la Cassazione, la sentenza di secondo grado deve essere confermata, posto che i giudici "con valutazione congrua e correttamente motivata, hanno ritenuto la marginalità dell’apporto e della utilizzazione delle attrezzature (computer) dell’appaltante, comunque funzionale esclusivamente al monitoraggio, nell’interesse della cooperativa appaltatrice, della movimentazione delle merci che formava oggetto del contratto di appalto intervenuto tra la committente e la cooperativa, rilevando altresì che quest’ultima presentava una struttura propria ed una effettiva organizzazione imprenditoriale; ed hanno di conseguenza ritenuto la non operatività della predetta presunzione assoluta di interposizione fittizia vietata".
(Corte di Cassazione - Sezione lavoro, Sentenza 13 maggio 2009, n. 11022: Interposizione fittizia di manodopera).