Cassazione Lavoro: interposizione di manodopera

Tornando sul tema della interposizione fittizia di manodopera, sul quale si è recentemente pronunciata con la sentenza 5648/2009, la Cassazione, ribadendo il proprio orientamento, ha affermato "che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di macchine e attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1 primo comma della legge n. 1369 del 1960 soltanto quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore; per contro la sussistenza della modestia e della marginalità della utilizzazione di tali mezzi, non consente di ritenere operante l’indicata presunzione iuris et de iure".

Secondo la Cassazione, la sentenza di secondo grado deve essere confermata, posto che i giudici "con valutazione congrua e correttamente motivata, hanno ritenuto la marginalità dell’apporto e della utilizzazione delle attrezzature (computer) dell’appaltante, comunque funzionale esclusivamente al monitoraggio, nell’interesse della cooperativa appaltatrice, della movimentazione delle merci che formava oggetto del contratto di appalto intervenuto tra la committente e la cooperativa, rilevando altresì che quest’ultima presentava una struttura propria ed una effettiva organizzazione imprenditoriale; ed hanno di conseguenza ritenuto la non operatività della predetta presunzione assoluta di interposizione fittizia vietata".

(Corte di Cassazione - Sezione lavoro, Sentenza 13 maggio 2009, n. 11022: Interposizione fittizia di manodopera).
Tornando sul tema della interposizione fittizia di manodopera, sul quale si è recentemente pronunciata con la sentenza 5648/2009, la Cassazione, ribadendo il proprio orientamento, ha affermato "che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di macchine e attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1 primo comma della legge n. 1369 del 1960 soltanto quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore; per contro la sussistenza della modestia e della marginalità della utilizzazione di tali mezzi, non consente di ritenere operante l’indicata presunzione iuris et de iure".

Secondo la Cassazione, la sentenza di secondo grado deve essere confermata, posto che i giudici "con valutazione congrua e correttamente motivata, hanno ritenuto la marginalità dell’apporto e della utilizzazione delle attrezzature (computer) dell’appaltante, comunque funzionale esclusivamente al monitoraggio, nell’interesse della cooperativa appaltatrice, della movimentazione delle merci che formava oggetto del contratto di appalto intervenuto tra la committente e la cooperativa, rilevando altresì che quest’ultima presentava una struttura propria ed una effettiva organizzazione imprenditoriale; ed hanno di conseguenza ritenuto la non operatività della predetta presunzione assoluta di interposizione fittizia vietata".

(Corte di Cassazione - Sezione lavoro, Sentenza 13 maggio 2009, n. 11022: Interposizione fittizia di manodopera).