Cassazione Penale: attenuante prevista dal TU sicurezza applicabile anche ai fatti pregressi

La Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di violazione delle norme antinfortunistiche, pur non applicato al caso di specie, che si è invece concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

In particolare, secondo la Cassazione, l’attenuante prevista dall’articolo 303 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 Codice Procedura Penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato, è applicabile anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge in quanto norma più favorevole al reo.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 luglio 2009, n. 29545: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Attenuante - Adempimento - Applicabilità anche in relazione a fatti pregressi - Ammissibilità).
La Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di violazione delle norme antinfortunistiche, pur non applicato al caso di specie, che si è invece concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

In particolare, secondo la Cassazione, l’attenuante prevista dall’articolo 303 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 Codice Procedura Penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato, è applicabile anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge in quanto norma più favorevole al reo.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 luglio 2009, n. 29545: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Attenuante - Adempimento - Applicabilità anche in relazione a fatti pregressi - Ammissibilità).