Cassazione Penale: attenuante prevista dal TU sicurezza applicabile anche ai fatti pregressi
In particolare, secondo la Cassazione, l’attenuante prevista dall’articolo 303 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 Codice Procedura Penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato, è applicabile anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge in quanto norma più favorevole al reo.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 luglio 2009, n. 29545: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Attenuante - Adempimento - Applicabilità anche in relazione a fatti pregressi - Ammissibilità).
In particolare, secondo la Cassazione, l’attenuante prevista dall’articolo 303 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la quale, in particolare, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, è ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all’articolo 491 Codice Procedura Penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato, è applicabile anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge in quanto norma più favorevole al reo.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 luglio 2009, n. 29545: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Attenuante - Adempimento - Applicabilità anche in relazione a fatti pregressi - Ammissibilità).