Cassazione SU Penali: ricorso per cassazione avverso l’appello che dichiara nullo il primo grado
Come evidenziato dall’ordinanza di rimessione, sul punto si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento esclude la ricorribilità delle sentenze “processuali” di annullamento facendo leva, oltre che sul principio di tassatività delle impugnazioni e sul testo degli artt. 607 e 608 c.p.p., anche sul difetto di interesse al ricorso, giacché si ritiene che la sentenza di annullamento si risolve in “un atto di mero impulso processuale”, insuscettibile di vulnerare diritti o prerogative delle parti processuali (Cass. pen., sez. III, 6 novembre 1998, n. 13367; sez. VI, 21 gennaio 2004, n. 9744; sez. I, 28 febbraio 2006, n. 8831; Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 40625)
L’opposto orientamento, <<che trova un antecedente in una decisione delle Sezioni Unite, riferita peraltro al codice di rito previgente (Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 2477), reputa invece che debba essere elevata al rango di regola generale quella della ricorribilità per cassazione, ad opera di ciascuna delle parti che vi abbiano interesse, di tutte le sentenze, comprese quelle di natura processuale, siccome non altrimenti impugnabili e non relative a questioni di competenza. Regola generale e di sistema che si fonda sul principio enunciato dall’art. 568, comma 2, del codice di rito, oltre che sull’art. 111, settimo comma, della Costituzione>> (Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2002, n. 2027/03; sez. II, 19 novembre 2004, n. 47976; sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 13916).
Le Sezioni Unite, nel risolvere il citato contrasto giurisprudenziale, hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 16 luglio 2009, n. 29529: Impugnazioni - Annullamento sentenza primo grado - Ricorso per cassazione - Ammissibilità).
[Dott. Donato Vozza]
Come evidenziato dall’ordinanza di rimessione, sul punto si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali.
Un primo orientamento esclude la ricorribilità delle sentenze “processuali” di annullamento facendo leva, oltre che sul principio di tassatività delle impugnazioni e sul testo degli artt. 607 e 608 c.p.p., anche sul difetto di interesse al ricorso, giacché si ritiene che la sentenza di annullamento si risolve in “un atto di mero impulso processuale”, insuscettibile di vulnerare diritti o prerogative delle parti processuali (Cass. pen., sez. III, 6 novembre 1998, n. 13367; sez. VI, 21 gennaio 2004, n. 9744; sez. I, 28 febbraio 2006, n. 8831; Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 40625)
L’opposto orientamento, <<che trova un antecedente in una decisione delle Sezioni Unite, riferita peraltro al codice di rito previgente (Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 2477), reputa invece che debba essere elevata al rango di regola generale quella della ricorribilità per cassazione, ad opera di ciascuna delle parti che vi abbiano interesse, di tutte le sentenze, comprese quelle di natura processuale, siccome non altrimenti impugnabili e non relative a questioni di competenza. Regola generale e di sistema che si fonda sul principio enunciato dall’art. 568, comma 2, del codice di rito, oltre che sull’art. 111, settimo comma, della Costituzione>> (Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2002, n. 2027/03; sez. II, 19 novembre 2004, n. 47976; sez. IV, 17 gennaio 2008, n. 13916).
Le Sezioni Unite, nel risolvere il citato contrasto giurisprudenziale, hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza 16 luglio 2009, n. 29529: Impugnazioni - Annullamento sentenza primo grado - Ricorso per cassazione - Ammissibilità).
[Dott. Donato Vozza]