Consiglio di Stato: escluso dalla gara per omessa presentazione dichiarazione lavoro dei disabili
L’art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68, imponendo, a pena di esclusione, alle imprese che partecipano a gare d’appalto con pubbliche amministrazioni di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ha un chiaro contenuto di ordine pubblico. Costituisce pertanto motivo di esclusione dalla gara la mancata allegazione della dichiarazione di cui all’ art. 17, cit., alla domanda di partecipazione, anche in mancanza di una espressa previsione del bando. E’ questo oramai un consolidato indirizzo del Consiglio di Stato [così, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6704; Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 33; Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6794; Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, n. 189; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 settembre 2005, n. 4560; Consiglio di Stato, sez. V 18 novembre 2004, n. 7555; Consiglio di Stato, sez. V, 12 luglio 2004, n. 5053; Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3148; Consiglio di Stato, sez. V, 10 dicembre 2003, n. 8139].
Nel caso di specie, dopo che è stato accolto l’appello della ditta che lamentava la mancata esclusione dell’aggiudicatario per omessa presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune al risarcimento per equivalente, non potendo disporre il risarcimento in forma specifica giacché il servizio è ormai esaurito. Il Comune dovrà dunque formulare all’appellante <<una proposta di risarcimento che tenga conto, oltre che delle spese vive documentate, della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso>>.
(Consiglio di Stato – Sezione Quinta, Sentenza 19 giugno 2009, n. 4028).
[Dott. Donato Vozza]
L’art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68, imponendo, a pena di esclusione, alle imprese che partecipano a gare d’appalto con pubbliche amministrazioni di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ha un chiaro contenuto di ordine pubblico. Costituisce pertanto motivo di esclusione dalla gara la mancata allegazione della dichiarazione di cui all’ art. 17, cit., alla domanda di partecipazione, anche in mancanza di una espressa previsione del bando. E’ questo oramai un consolidato indirizzo del Consiglio di Stato [così, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6704; Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 33; Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6794; Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, n. 189; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 settembre 2005, n. 4560; Consiglio di Stato, sez. V 18 novembre 2004, n. 7555; Consiglio di Stato, sez. V, 12 luglio 2004, n. 5053; Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3148; Consiglio di Stato, sez. V, 10 dicembre 2003, n. 8139].
Nel caso di specie, dopo che è stato accolto l’appello della ditta che lamentava la mancata esclusione dell’aggiudicatario per omessa presentazione della dichiarazione in materia di lavoro dei disabili, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune al risarcimento per equivalente, non potendo disporre il risarcimento in forma specifica giacché il servizio è ormai esaurito. Il Comune dovrà dunque formulare all’appellante <<una proposta di risarcimento che tenga conto, oltre che delle spese vive documentate, della dimostrata perdita di chance e dell’utile concretamente atteso>>.
(Consiglio di Stato – Sezione Quinta, Sentenza 19 giugno 2009, n. 4028).
[Dott. Donato Vozza]