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Cosa prevede il decreto festività?

decreto festività
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Decreto Festività: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021, il Decreto Legge 221/2021  che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dellepidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, già vigente dal 25 dicembre 2021.

 

Decreto festività: cosa prevede

Il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, pubblicato per la vigilia di Natale sulla Gazzetta Ufficiale, detto decreto festività, ha sancito la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In particolare, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Il decreto festività stabilisce, altresì, la nuova validità della certificazione verde COVID-19 che è di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (disposizione che entrerà in vigore dal 01.02.2022).

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui che ha validità di sei mesi (precedentemente erano nove) a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Dal 25 dicembre (data di entrata in vigore del predetto decreto festività) fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto trova applicazione anche in zona bianca. Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Per ciò che concerne, invece, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, ciò rimane consentito unicamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

Rimane, inoltre, calmierato il prezzo dei tamponi rapidi da somministrare, al netto dei costi di acquisto.

 

Decreto festività: misure in ambito lavoristico

Il decreto festività, ovvero decreto legge 221/2021, entrato in vigore per Natale, estende alcune misure speciali legate al Covid-19 tuttora applicate in ambito lavoristico.

Infatti, si è provveduto a prolungare, per ulteriori tre mesi, lobbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia per i dipendenti pubblici che per i lavoratori del settore privato, con relativo onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli, ancor più frequenti e stringenti, pena le sanzioni- già illo tempore statuite - per le aziende che non effettuino sistematicamente le verifiche de quibus e finanche, per gli addetti sorpresi nello svolgimento della propria mansione sprovvisti di certificazione verde, nella versione base, ovverosia quella “canonica” rilasciata a seguito di tampone, guarigione o vaccino.

Inoltre, per ciò che concerne la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, ovvero senza laccordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro, tale eventualità è stata estesa dal nuovo decreto, sino alla cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo, secondo la previsione dellarticolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020, dopo che il Dl 52/2020 aveva già spostato i termini prima dal 30 aprile al 31 luglio e poi alla fine di questanno.

Il decreto festività, inoltre, statuisce l’obbligo di sorveglianza sanitaria per quei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio per i quali è necessario il provvedimento di un medico al fine di accertarne linidoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il punto 15 dell'allegato 1 al decreto legge 221/2021 prevede espressamente lestensione della validità dellarticolo 83 del Dl 34/2020, tuttavia questultimo già stabilisce la validità dello stesso «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza» e quindi si sarebbe prorogato in modo automatico, con l’aggiunta del divieto di licenziamento per la predetta tipologia di lavoratori.

Il decreto festività 221/2021, in materia di contenimento dellepidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, prevede delle misure ad hoc anche per i genitori di figli under 14 e con loro conviventi, in caso di sospensione dellattività didattica o educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, che potranno fruire di congedi retribuiti, di astensione dal lavoro non retribuita per figli dai 14 e fino a 16 anni, o di congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dalletà di questi ultimi. Si tratta delle misure introdotte dallarticolo 9 del D.L. 146/2021 con efficacia dall'inizio dellattuale anno scolastico e fino al 31 dicembre.

In ordine alla figura dei lavoratori c.d. “fragili”, ovvero quelli con un certificato di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita, nonché i disabili gravi (secondo larticolo 26 del decreto legge 18/2020), essi potranno continuare a svolgere di norma lattività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse e meno invasive, ma conservando il medesimo inquadramento, fino alladozione di un decreto ministeriale che individuerà «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile» anche secondo le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Tale disposizione dovrebbe trovare una espressa regolamentazione all’interno di un decreto da adottarsi entro il 24 gennaio;ferma restando la prosecuzione delle modalità di lavoro agile già note fino al 28 febbraio 2022.                                                                                                    

Per i lavoratori di qualsivoglia settore privato, invece, viene introdotta una importante novità: lassenza del lavoratore per quarantena o permanenza domiciliare non è più equiparata alla malattia con non computabilità ai fini del periodo di comporto.