x

x

Covid e Costituzione italiana: sul rischio zero

Particolare
Ph. Fabio Toto / Particolare

Indice:

1. Non esistono diritti tiranni

2. Effetto galleria (“Tunnel vision”): il rischio di vedere un solo rischio

3. Una distorsione di visuale. Rischio individuale e trade-off collettivo

4. Una distorsione giuridica e processuale: anche i giudici si occupano solo di casi singoli

5. Conclusioni

Post scriptum

 

1. Non esistono diritti tiranni

La nostra Costituzione non parla espressamente di rischio.

Tuttavia il suo disegno complessivo, l’insieme dei suoi articoli, persino tutte le sue virgole contengono un fermo invito a raggiungere il miglior equilibrio possibile fra rischi diversi.

Ciò è tanto vero che, nel 2015, la Corte costituzionale, in una famosa sentenza, arrivò a scrivere che, secondo la nostra Costituzione, non esistono “diritti tiranni” (1). La Corte scrisse proprio così, non esistono diritti tiranni. Nemmeno la salute e la salubrità ambientale lo sono, benché siano della massima importanza. L’espressione è potente e suggestiva, proprio nell’accostamento di un termine positivo (diritti) con un aggettivo (tiranni) che, per la Costituzione, rappresenta il massimo della negatività.

Nemmeno i diritti possono quindi prevaricare altri diritti.

Pertanto, in presenza di conflitti fra rischi diversi, la pretesa del ‘rischio zero’ è incostituzionale.

 

2. Effetto galleria (“Tunnel vision”): il rischio di vedere un solo rischio

Il primo a parlare in modo esplicito e autorevole dell’effetto galleria – e a descriverne i rischi – fu Stephen Breyer, un apprezzatissimo giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d’America. Lo fece in un piccolo libro (2) nel quale si parla, ad alto livello e nelle stesse pagine, di diritto e di scienza: non accade frequentemente.

L’effetto galleria si verifica quando i decisori politici pretendono di gestire un rischio senza considerare gli effetti collaterali, o “Trade-off” (3), che le misure di contenimento comportano su altri aspetti della vita sociale.

Vi è una circostanza particolare da considerare, ben spiegata da Breyer: il costo economico e sociale delle misure di contenimento di un rischio aumenta in modo sempre più esponenziale ma mano che si progredisce nel contenimento di quel rischio. In parole semplici, quando due rischi sono in conflitto, più ci si avvicina alla perfezione nel fronteggiare il rischio A, più le (ulteriori) misure di contenimento si rivelano dannose rispetto al rischio B. E viceversa.

Tutto questo è importante proprio nell’ambito della metafora dei due scogli proposta da Guido Silvestri: lo scoglio del virus e lo scoglio del disastro sociale, relazionale ed economico. Dobbiamo navigare nel mare compreso fra questi due scogli, senza avvicinarci troppo all’uno o all’altro. Più ci avviciniamo ad uno dei due scogli, più ‘costoso’ diventa avvicinarci ancora.

 

3. Una distorsione di visuale. Rischio individuale e trade-off collettivo

Immaginate un mondo dove vi siano solo auto a guida completamente  autonoma, nessun guidatore umano.

Forse siete appassionati guidatori e questo mondo non vi piacerebbe, ma fate egualmente uno sforzo di immaginazione. La sicurezza della guida, in questo nuovo mondo, sarà enormemente accresciuta.

Il numero degli incidenti e dei morti si ridurrà – poniamo – di circa il 90%. Tuttavia la nuova tecnologia avrà inevitabilmente, almeno per un periodo, alcuni rari fallimenti, che potranno portare a qualche vittima. Se si guarderà a questi casi isolatamente, si potrà dire che questi morti saranno dipesi dalla nuova tecnologia di guida autonoma. Senza questa tecnologia, effettivamente quei morti non si sarebbero verificati. Eppure la stessa tecnologia avrà ridotto del 90% il numero dei morti complessivi sulla strada.

È evidente che il pendolo del vantaggio, nelle circostanze descritte, starebbe in favore dell’attivazione della tecnologia di guida autonoma (4). Eppure noi rischieremmo di non vedere il vantaggio di sicurezza e di vedere invece solo i rari incidenti che la nuova tecnologia comporterà.

Una situazione simile potrebbe verificarsi rispetto alla relazione fra COVID e apertura o chiusura delle scuole. Lo studio della Professoressa Sara Gandini ha dimostrato due cose. La prima è che sono molto rari i casi in cui i bambini si ammalano severamente o sono responsabili del contagio di adulti. La seconda è che i bambini risentono in modo importante di una chiusura prolungata delle scuole, come di una riduzione prolungata della socialità.

Ma noi rischiamo di vedere il primo rischio, qualche raro bambino che si ammala o che contagia un adulto, e di non vedere il secondo rischio, molto più grave: moltissimi bambini che subiscono gravi danni della chiusura troppo prolungata delle scuole. Aggiungo che questi danni non sono distribuiti in modo egualitario, ma colpiscono maggiormente chi già si trova in una condizione sfavorita.

Insomma, le scuole chiuse per un periodo troppo lungo al tempo del COVID rischiano di trasformarsi da un ascensore sociale in un discensore sociale, in un fattore grave di aumento delle disuguaglianze.

Da questo punto di vista, la circostanza che nel ‘Decreto rilancio’ si sia investita nella scuola una somma pari alla metà circa di quanto erogato all’Alitalia è purtroppo emblematica di una disattenzione verso la scuola e verso i giovani che non riguarda certo solo questo Governo. Riguarda l’atteggiamento complessivo della politica italiana negli ultimi decenni. Un atteggiamento figlio di una società sempre più impaurita, esagerata nel proteggere i garantiti – soprattutto se avanti con gli anni – e trascurata nelle attenzioni verso i ragazzi.

 

4. Una distorsione giuridica e processuale: anche i giudici si occupano solo di casi singoli

Questo argomento ci porterebbe molto lontani, verso gli abissi della teoria del diritto e della causalità. Mi limito quindi a un cenno.

Così come la nostra visione dei rischi è distorta, ne ho parlato al paragrafo precedente, anche l’attività dei giudici è distorta. Giudici e processi si occupano quasi esclusivamente del caso singolo. Si potranno per esempio occupare della scuola nella quale, per effetto della mancanza di distanziamento, un bambino si sia contagiato e abbia poi magari contagiato degli adulti. Ma il nostro sistema giuridico non è organizzato per occuparsi dei vantaggi o svantaggi collettivi di una determinata scelta.

Come in fisica e in filosofia la causalità si è nei secoli modificata, anche il diritto del futuro dovrà tenere in considerazione non solo la causalità deterministica del caso singolo, ma anche la causalità probabilistica dei fenomeni sociali. E dovrà farlo abituandosi a ‘calcolare’ le conseguenze di ogni decisione umana in termini di aumento o diminuzione complessiva dei rischi. Un calcolo non semplice, ma non impossibile a partire da quando Thomas Bayes ha introdotto e reso accessibili i principi della probabilità condizionata (5).

La nostra Costituzione ovviamente non parla di tutto questo, ma la sua insistenza sull’equilibrio è un indizio che occorre andare in questa direzione.

 

5. Conclusioni

La Costituzione ci convoca a un esercizio di equilibrio vertiginoso fra i diversi diritti, come fra i diritti dei singoli e l’interesse collettivo. Un esercizio difficilissimo, ma entusiasmante. Un esercizio che ha qualcosa in comune con l’avventura della scienza. Si tratta della necessaria flessibilità dell’equilibrio. L’equilibrio non è mai statico, ma cambia quando cambiano le circostanze, così come la scienza si aggiorna continuamente.

Del resto la Costituzione stessa fornisce un esempio di grande equilibrio. Si tratta del suo primo articolo. Nel 1948  venivamo da una dittatura. Ed infatti la Costituzione si apre, all’articolo 1, con l’attribuzione della sovranità al popolo. La Costituzione si sarebbe potuta fermare qui nel descrivere la democrazia. Ed invece subito precisa che il popolo – cui la sovranità appartiene – la esercita tuttavia “nelle forme ed entro i limiti della Costituzione”. Un esempio vertiginoso di equilibrio e di visione.

Questo equilibrio e questa visione dobbiamo saper applicare anche alla ripresa della nostra vita sociale, economica e affettiva dopo il COVID: sempre tenendo presente che, come siamo stati in grado di allontanarci dallo scoglio del virus, ora non dobbiamo pericolosamente avvicinarci a quello del disastro sociale, economico e delle relazioni fra le persone.

 

Post scriptum

Vi ho raccontato che la nostra Costituzione offre un grande esempio di equilibrio. Eppure in un caso la Costituzione sembra smentirsi, non vi è del resto regola priva di eccezioni. Nell’articolo 32, lo stesso che parla di salute, la Costituzione si occupa anche della dignità della persona (“rispetto della persona umana”). Ebbene in questo caso, ed è l’unica volta, la Costituzione si dimentica dell’equilibrio. E fa bene a dimenticarsene. Perché “in nessun caso”, dice l’articolo 32 della Costituzione, la legge può mettere in discussione la dignità della persona umana. Di fronte alla dignità della persona, non vi è equilibrio che tenga.

 

(1) Corte cost. n. 85/2013 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=85).

(2) Breyer S., Breaking the Vicious Circle. Toward Effective Risk Regulation, Harvard University Press, 1995 (https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674081154).

(3) Del “Risk Trade-Off” ho scritto in Butti L., The Precautionary Principle in Environmental Law, Giuffré, 2007 (https://shop.giuffre.it/the-precautionary-principle-in-environmental-law.html).

(4) Rinvio su questi temi a Butti L., Auto a guida autonoma: sviluppo tecnologico, aspetti legali ed etici, impatto ambientale in Rivista giuridica dell'ambiente 3/4-2016, pag. 448.

(5) Cfr., anche sulla figura di Bayes, Everitt B.S., Chance Rules. An Informal Guide to Probability, Risk and Statistics, Printer-Verlag, 1999.