Decreto Legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio: gli interventi sul D.Lgs. 231/2001 e sulla posizione dell’organismo di vigilanza

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio, approvato in via preliminare il 27 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, interviene sotto molteplici profili sulla normativa relativa alla responsabilità da reato degli enti collettivi.

Innanzitutto inserendo nel d.lg. 231/2001 i delitti di ricettazione, riciclaggio e c.d. reimpiego e prevedendo, in relazione ad essi:

- in via ordinaria, la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;

- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

- le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 d.lg. 231, per una durata non superiore a due anni.

Sulle linee guida delle associazioni di categoria (ABI in primis, ma anche ANIA, ASSOGESTIONI ecc.) sarà il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell’UIF (Unità di informazione finanziaria, che sostituirà l’Ufficio italiano dei Cambi) , a formulare eventuali osservazioni.

In secondo luogo, abrogando i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): per tale via, come unanimemente auspicato, costituirà reato presupposto il riciclaggio tout court e non soltanto quello avente il carattere della transnazionalità ai sensi di quest’ultima normativa.

Ma è un’altra disposizione a suscitare l’interesse di chi scrive, perché davvero innovativa nell’ambito del “sistema 231”.

Ci si riferisce all’art. 52 dello schema, che si riporta testualmente con evidenziazioni dello scrivente:

Art. 52 (Organi di controllo)

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;

b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;

c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;

d. comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.

- Analisi della disposizione

Innanzitutto è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni obbligatorie per l’ODV

In primis, “tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2”.

Si tratta delle disposizioni delle Autorità di vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In secondo luogo: “le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia”.

L’art 41 prevede l’obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette, che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle avente ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo.

Poi: “le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di cui hanno notizia”

Si riportano le disposizioni richiamate:

Art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2008.

Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)

1. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

Infine, “le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia”: si tratta degli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela.

Va aggiunto che, per quanto consta, la Commissione per la redazione del Testo Unico Antiriciclaggio propone, coerentemente con tale impostazione, che l’obbligo di comunicazione di cui all’art 52 dello schema, comma 2 lett. b) (operazioni sospette), sussista anche nei confronti dell’UIF e non soltanto nei confronti del legale rappresentante.

Quella che si propone è una radicale modifica dello status normativo dell’ODV:

- per la prima volta lo si rapporta direttamente con organi pubblici di vigilanza;

- lo si grava di specifici obblighi di controllo dell’osservanza della normativa antiriciclaggio;

- si prevedono sanzioni penali a suo carico in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’art 52.

La sanzione è prevista nell’art 55 comma 4 e consiste nella reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1000 euro.

In questo modo si va spediti – per ora in uno specifico settore, ma la tendenza espansiva potrebbe affermarsi, in tutti i casi in cui c’è un’autorità pubblica di vigilanza - verso la configurazione di una vera e propria posizione di garanzia a carico dell’ODV.

Tale organismo, infatti, viene ad essere coinvolto ope legis nella prevenzione del reato mediante l’imposizione normativa di doveri di controllo.

Insomma, per la normativa antiriciclaggio, l’ODV non dovrà “soltanto” vigilare sull’attuazione dei Modelli, ma direttamente e in modo più pregnante, sul rispetto, da parte della società, della normativa de qua.

Per questa via diventa concreta la possibilità di un rimprovero all’ODV di non aver impedito un evento che aveva l’obbligo di impedire: id est una responsabilità penale omissiva impropria ex art 40 cpv. c.p.

Si tratta di una scelta dell’Esecutivo che desta perplessità e che andrebbe maggiormente meditata, rectius coordinata con il sistema generale di cui al d.lg. 231, come fino ad oggi interpretato, che costruisce l’ODV come organo di controllo che si muove esclusivamente all’interno dell’ente.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della III Direttiva antiriciclaggio, approvato in via preliminare il 27 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, interviene sotto molteplici profili sulla normativa relativa alla responsabilità da reato degli enti collettivi.

Innanzitutto inserendo nel d.lg. 231/2001 i delitti di ricettazione, riciclaggio e c.d. reimpiego e prevedendo, in relazione ad essi:

- in via ordinaria, la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;

- nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

- le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 d.lg. 231, per una durata non superiore a due anni.

Sulle linee guida delle associazioni di categoria (ABI in primis, ma anche ANIA, ASSOGESTIONI ecc.) sarà il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell’UIF (Unità di informazione finanziaria, che sostituirà l’Ufficio italiano dei Cambi) , a formulare eventuali osservazioni.

In secondo luogo, abrogando i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): per tale via, come unanimemente auspicato, costituirà reato presupposto il riciclaggio tout court e non soltanto quello avente il carattere della transnazionalità ai sensi di quest’ultima normativa.

Ma è un’altra disposizione a suscitare l’interesse di chi scrive, perché davvero innovativa nell’ambito del “sistema 231”.

Ci si riferisce all’art. 52 dello schema, che si riporta testualmente con evidenziazioni dello scrivente:

Art. 52 (Organi di controllo)

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a. comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;

b. comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia;

c. comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di cui hanno notizia;

d. comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia.

- Analisi della disposizione

Innanzitutto è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni obbligatorie per l’ODV

In primis, “tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2”.

Si tratta delle disposizioni delle Autorità di vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In secondo luogo: “le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia”.

L’art 41 prevede l’obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette, che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle avente ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo.

Poi: “le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di cui hanno notizia”

Si riportano le disposizioni richiamate:

Art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2008.

Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia)

1. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

Infine, “le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 36 di cui hanno notizia”: si tratta degli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela.

Va aggiunto che, per quanto consta, la Commissione per la redazione del Testo Unico Antiriciclaggio propone, coerentemente con tale impostazione, che l’obbligo di comunicazione di cui all’art 52 dello schema, comma 2 lett. b) (operazioni sospette), sussista anche nei confronti dell’UIF e non soltanto nei confronti del legale rappresentante.

Quella che si propone è una radicale modifica dello status normativo dell’ODV:

- per la prima volta lo si rapporta direttamente con organi pubblici di vigilanza;

- lo si grava di specifici obblighi di controllo dell’osservanza della normativa antiriciclaggio;

- si prevedono sanzioni penali a suo carico in caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’art 52.

La sanzione è prevista nell’art 55 comma 4 e consiste nella reclusione fino ad un anno e multa da 100 a 1000 euro.

In questo modo si va spediti – per ora in uno specifico settore, ma la tendenza espansiva potrebbe affermarsi, in tutti i casi in cui c’è un’autorità pubblica di vigilanza - verso la configurazione di una vera e propria posizione di garanzia a carico dell’ODV.

Tale organismo, infatti, viene ad essere coinvolto ope legis nella prevenzione del reato mediante l’imposizione normativa di doveri di controllo.

Insomma, per la normativa antiriciclaggio, l’ODV non dovrà “soltanto” vigilare sull’attuazione dei Modelli, ma direttamente e in modo più pregnante, sul rispetto, da parte della società, della normativa de qua.

Per questa via diventa concreta la possibilità di un rimprovero all’ODV di non aver impedito un evento che aveva l’obbligo di impedire: id est una responsabilità penale omissiva impropria ex art 40 cpv. c.p.

Si tratta di una scelta dell’Esecutivo che desta perplessità e che andrebbe maggiormente meditata, rectius coordinata con il sistema generale di cui al d.lg. 231, come fino ad oggi interpretato, che costruisce l’ODV come organo di controllo che si muove esclusivamente all’interno dell’ente.