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Eccesso di velocità e supermulta

La Cassazione
eccesso di velocità
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Dopo “un avvincente inseguimento” i Carabinieri di Porto Viro hanno multato un guidatore per eccesso di velocità. Il tachimetro dell’auto di servizio dei carabinieri registrava 160 km/h.

Il guidatore ha impugnato la contravvenzione prima dinanzi al giudice di pace, poi dinanzi al Tribunale e infine dinanzi alla Corte di Cassazione. La pronuncia della Cassazione evidenzia interessanti aspetti di diritto.

 

Una storia di eccesso di velocità e supermulta

Come si arriva alla Cassazione?

Il 18 gennaio 2017 i Carabinieri di Porto Viro (Rovigo), dopo aver notato una vettura estremamente veloce, hanno iniziato l’inseguimento della stessa. I Carabinieri hanno indicato nel verbale la velocità rilevata dal tachimetro della loro auto di servizio: 160 km/h.

Nei confronti del guidatore è stato emessa contravvenzione per eccesso di velocità.

Questi ha presentato opposizione prima al giudice di pace, il quale ha rigettato l’opposizione alla sanzione amministrativa. Successivamente, questi ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia per la seconda istanza. Anche in questo caso la Corte adita ha rigettato il ricorso, convalidando la multa e ritenendo sussistente la prova della velocità.

Infatti, il Tribunale di Venezia ha ritenuto la velocità dell’automobilista eguale a quella dell’auto dei carabinieri. Il giudice di seconda istanza ha rigettato l’opposizione attribuendo particolare rilevanza al verbale dei Carabinieri. Infatti, come si legge dall’ordinanza della Corte di Cassazione, che riprende e supera la ratio posta alla base della sentenza del Tribunale: “Il verbale, dunque, fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell’auto degli agenti segnalava 160 km/h.”

“Il Tribunale ha attribuito al verbale di accertamento del 18 gennaio 2017 dei Carabinieri di Porto Viro valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. nella parte in cui risultava accertato dai militari che l’autovettura da loro condotta andava ad una velocità intorno ai 160 km/h.”

 

Cosa ha deciso la Cassazione: vi è eccesso di velocità?

L’automobilista ha impugnato la decisione del tribunale di Venezia e ha presentato ricorso per Cassazione, indicando come base della decisione del giudice di prima e seconda istanza la semplice supposizione dei carabinieri. Infatti, ha dedotto l’impossibilità di ritenere provato il superamento dei limiti di velocità sulla base dell’affermazione del carabiniere accertatore e soprattutto attribuendo al verbale la c.d. “fede privilegiata”.

La Cassazione evidenzia che il solo tachimetro non può costituire fonte di prova esclusiva.

Si ammette l’avvenuta lettura dell’indicatore di velocità di 160 km/h dei carabinieri che costituisce prova fino a querela di falso, poiché i fatti attestati da un pubblico ufficiale “come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti” fanno fede. Ciò è alla base dell’orientamento consolidato della Cassazione, come affermato ad esempio dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 23800 del 2014 o nella sentenza n. 11012 del 2013. Tuttavia, la “fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante” oppure a tutti quei fatti “della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.

Infatti, nell’ordinanza la Cassazione afferma che “ora nel caso in esame, se è documentato – perché attestato nel verbale con fede privilegiata – che l’auto dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento alla velocità di 160 km orari, da ciò non può desumersi con altrettanta certezza che l’auto del ricorrente andasse alla medesima velocità.”

Qualora il tachimetro fosse stato accompagnato da “altre circostanze oggettive”, il materiale probatorio sarebbe stato inattaccabile.

Invece, la sentenza del Tribunale di Venezia ha solo richiamato tali “circostanze oggettive” senza indicarne il contenuto. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sanzione e rinviato al Tribunale, al fine di accertare la sussistenza di elementi tali da ritenere il ricorrente trasgressore dell’art. 141, e quindi di aver posto in essere la guida pericolosa.

Quindi, la Cassazione, sesta sez. civ. con ordinanza n. 1106 del 2022, ha deciso che il tachimetro del mezzo di servizio dei carabinieri o della polizia non è sufficiente per multare il guidatore di un veicolo per eccesso di velocità. Il tachimetro può essere inserito nel materiale probatorio soltanto se è accompagnato da “altre circostanze oggettive”, le quali devono essere specificamente indicate dal Giudice.

 

Giurisprudenza della Cassazione e normativa

Cosa è l’eccesso di velocità?

L’art. 141 del Codice della Strada, rubricato “velocità”, sancisce che il conducente è obbligato a tenere una velocità con il proprio veicolo, tenendo conto delle caratteristiche, dello stato e del carico del veicolo, nonché delle condizioni del traffico e della strada che percorre.

Inoltre, il conducente è tenuto ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e cose.

Il terzo comma sancisce che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità' limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Il comma ottavo sancisce che “chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.”

Il comma undicesimo sancisce che”chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.”

È evidente che un notevole superamento dei limiti di velocità comporti la violazione dell’art. 142 del codice della strada. Tale norma è rubricata “Limiti di velocità” e prevede sanzioni più incisive rispetto alla precedente norma.

Chi viaggia oltre i 40 km/h è sottoposto a una sanzione pari a 543 euro, perde 6 punti dalla patente e questa è sospesa da 1 a 3 mesi.

Chi viaggia oltre i 60 km/h è sottoposto ad una sanzione pari a 845 euro, perde 10 punti dalla patente e questa è sospesa da 6 a 12 mesi.