Giudice di Pace di Pozzuoli: limiti all’azione diretta verso la propria assicurazione

"Nell’azione di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, al presunto danneggiato non è ammessa l’azione diretta di cui all’art. 149 del Codice della Strada nel caso in cui la propria Compagnia di assicurazione gli abbia comunicato di non poter liquidare il danno in quanto dalle opportune verifiche si è riscontrata una sua responsabilità e/o corresponsabilità".

Secondo il Giudice di Pace, infatti, "In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c.
Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono.
La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.
La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione".

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 15 luglio 2009: Azione diretta del danneggiato - Comunicazione da parte della propria impresa di assicurazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto - Inammissibilità dell’azione giudiziaria).

"Nell’azione di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, al presunto danneggiato non è ammessa l’azione diretta di cui all’art. 149 del Codice della Strada nel caso in cui la propria Compagnia di assicurazione gli abbia comunicato di non poter liquidare il danno in quanto dalle opportune verifiche si è riscontrata una sua responsabilità e/o corresponsabilità".

Secondo il Giudice di Pace, infatti, "In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c.
Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono.
La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.
La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione".

(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 15 luglio 2009: Azione diretta del danneggiato - Comunicazione da parte della propria impresa di assicurazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto - Inammissibilità dell’azione giudiziaria).