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Green Pass e il sistema NoiPA

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Ph. Luca Martini / green pass

Green Pass: come controllarlo con il sistema NoiPA


Green pass: il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha esteso l’obbligo di verifica del Green Pass a tutti lavoratori sia pubblici che privati che a qualsiasi titolo hanno accesso ai luoghi di lavoro siano essi dipendenti e/o collaboratori.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 – termine attuale dello stato emergenziale – i datori di lavoro hanno l’onere di predisporre apposite modalità per l’organizzazione delle verifiche per l’accesso ai luoghi di lavoro.

In ottemperanza di tale obbligo, il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 – di seguito DPCM - ha introdotto nuove modalità di verifica. In particolare, il DPCM consente alle Pubbliche Amministrazioni aderenti al sistema NoiPA di fare ricorso ad una modalità di verifica quotidiana, asincrona e automatizzata. Tale servizio non prevede costi aggiuntivi per le Amministrazioni già aderenti a NoiPA.

Green Pass: cos’è il sistema NoiPA?

Il sistema NoiPA, come illustrato nell’allegato H art. 4 – 13 DPCM, opera come intermediario con la Piattaforma nazionale – DGC di proprietà del Ministero della Salute. Questa, attraverso una lista di codici fiscali dei dipendenti associati a ciascuna PA, restituisce esclusivamente un’informazione booleana relativa al possesso del Green Pass in corso di validità (flag Green Pass).

Ogni Amministrazione aderente è tenuta, altresì, ad indicare i nomi dei soggetti verificatori da abilitare.

L’identificazione del green pass può avvenire tramite SPID livello 2 o CNS. I soggetti verificatori, una volta identificati, dovranno procedere alla verifica del possesso del Green Pass alternativamente:

  • inserendo il codice fiscale del dipendente;
  • selezionando da un elenco già disponibile di codici fiscali, quelli dei dipendenti presenti su cui si intende effettuare la verifica.

Si ricorda, in ogni caso, che l’attività di controllo può avvenire esclusivamente nei confronti dei dipendenti presenti, restano esclusi i dipendenti assenti per qualsiasi specifica causa (ferie, permessi, malattia) e i dipendenti in remote working. In caso di esito negativo, il legislatore ha riconosciuto comunque la possibilità per il lavoratore di richiedere la verifica tramite app Verifica C19.

Green pass: che succede se il lavoratore ne risulta privo?

Se il lavoratore risulta privo della Certificazione Verde (green pass) verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e comunque non oltre il 31 dicembre. Per il periodo di assenza, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro, al lavoratore non è corrisposta alcuna retribuzione, compenso e/o altro emolumento.

Per coloro che accedono ai luoghi di lavoro senza Green Pass, è prevista sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Come ribadito dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personale dell’8 ottobre 2021, non è possibile procedere alla registrazione, alla conservazione né all’estrazione di copia dei dati personali dei dipendenti, infatti, la memorizzazione delle informazioni consentita per un massimo di 24 ore. Gli schemi dei dati anagrafici e quegli dei dati relativi alla certificazione verde sono separati e l’informazione che mette li mette in relazione è protetta da un sistema crittografato.