La messa alla prova degli enti avanti alle Sezioni Unite: un primo momento di riflessione per un istituto sempre più reale
Abstract
La messa alla prova per l’ente arriva per la prima volta davanti alle Sezioni Unite. Pur se il quesito sottoposto attiene a questioni processuali “pregiudiziali” rispetto alla valutazione circa la legittimità dell’istituto, la pronuncia in commento è una ennesima testimonianza del fatto che la messa alla prova per l’ente è un istituto che inizia ad avere una non trascurabile applicazione e che, pertanto, non può più essere ignorato. L’analisi dell’attuale contrasto in seno alla giurisprudenza di merito e di alcuni casi pratici permette di formulare talune considerazioni in merito alla opportunità di un intervento legislativo che delinei in maniera puntuale presupposti, modalità di esecuzione e strumenti della messa alla prova per l’ente, rivelandosi un utile mezzo per ottenere il “reinserimento sociale” di importanti attori economici che, altrimenti, rischierebbero di essere tagliati fuori dal tessuto economico lecito.
Probation for entities landed before the Joint Chambers of the Italian Supreme Court for the first time. Although the question submitted to the Court relates to procedural issues that are “prejudicial” with respect to the assessment regarding the legitimacy of this institution, the ruling under comment is yet another testimony to the fact that probation for entities is an institution that is beginning to have a non-negligible application and that, therefore, it can no longer be ignored. The analysis of the current contrast within case law and of some concrete cases makes it possible to formulate certain considerations regarding the appropriateness of a legislative intervention that would delineate in a punctual manner the prerequisites, methods of execution and instruments of probation for entities, proving to be a useful means to achieve the “social reintegration” of important economic actors who, otherwise, would risk being cut off from the lawful economic fabric.
Sommario
1. Una mezza verità che induce vere riflessioni
2. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite
3. Il contrasto nei tribunali di merito
4. Spunti pratici e proposte di riforma
5. Conclusioni
Summary
1. A half-truth that causes true reflections
2. The question submitted to the Joint Sections
3. The contrast in the courts of merit
4. Practical ideas and reform proposals
5. Conclusions
1. Una mezza verità che induce vere riflessioni
La messa alla prova per l’ente arriva per la prima volta davanti alle Sezioni Unite.
Adesso che abbiamo la vostra attenzione, è necessario un chiarimento per non passare da clickbaiters: l’oggetto del quesito della Sezione remittente, la quarta, non è la possibilità di applicare o meno tale istituto nel processo agli enti. Non potrebbe, peraltro, essere altrimenti, essendo per ora tale questione oggetto di contrasti tra giudici di merito e non certo di legittimità.
Il quesito attiene alla questione, trasversale a tutte le ipotesi di messa alla prova (di persone fisiche e giuridiche), “se il Procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen, e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza”.
Ciò posto, la vicenda processuale in oggetto è interessante per diversi aspetti.
In primo luogo, è una testimonianza del fatto che la messa alla prova per l’ente è un istituto che inizia ad avere una non trascurabile applicazione e che, pertanto, non può più essere ignorato.
In secondo luogo, conferma che vi è un contrato nella giurisprudenza di merito, tra chi ritiene tale istituto applicabile agli enti e chi invece ritiene il medesimo rilevante per le sole persone fisiche.
Nel prosieguo analizzeremo i termini delle questioni ad oggi aperte: sia quella oggetto del quesito sia la più generale questione della configurabilità dell’istituto della messa alla prova degli enti.
2. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite
La vicenda prende le mosse dalla sentenza con la quale il Tribunale di Trento dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un ente, essendo estinto l’illecito per esito positivo della messa alla prova da parete della società.
L'illecito contestato all'ente era quello previsto dall'art. 25 septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p. Secondo l'assunto accusatorio, violando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – e, segnatamente, l'art. 71, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – il legale rappresentante della società, il quale era a sua volta ammesso alla prova e nei cui confronti era pronunciata sentenza di estinzione del reato, si sarebbe reso responsabile del delitto di lesioni colpose aggravate e da questo delitto l'ente avrebbe tratto vantaggio economico risparmiando sui costi connessi all'adeguamento del macchinario che la persona offesa stava utilizzando quando si verificò l'infortunio.
Da quanto si legge nella sentenza, nel corso della prova, la società aveva provveduto ad eliminare gli effetti negativi dell'illecito risarcendo il danno, rivedendo il proprio modello organizzativo e svolgendo lavoro di pubblica utilità, consistito nel fornire ad un organismo religioso calzature di propria produzione. A fronte di tale attività, la difesa sosteneva che gli scopi previsti dall'istituto della messa alla prova dovevano ritenersi raggiunti avendo l’ente garantito “l'introduzione di un virtuoso percorso della condotta dell'azienda con, gli obblighi di fare”, costituendo questo un rimedio più idoneo rispetto “ad un esborso in denaro che viene solitamente imputato a costi di impresa”.
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