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La ripresa digitale della PA e i concorsi pubblici

art. 10 DL 44/2021
originalità del quotidiano
Ph. Erika Pucci / originalità del quotidiano

Anche il 2021 si sta rivelando come una congiuntura molto feconda di provvedimenti normativi che definiscono i contorni della disciplina concorsuale durante il periodo pandemico. Provvedimenti che introducono regole volte al non facile compito di contemperare sicurezza sanitaria e ripartenza.

I segnali che si possono cogliere sono di una netta spinta sull’acceleratore di semplificazione, economia di tempi procedimentali, digitalizzazione e asserito tentativo di ricambio generazionale. Una forte iniezione di giovani leve motivate, aggiornate tecnologicamente e preparate ai nuovi meccanismi di diffusione e di comunicazione sociale, questo l’intento dichiarato. Dovrebbe servire a ridisegnare l’Amministrazione Pubblica non solo nella percezione degli utenti esterni – noi cittadini – ma anche nella reale nuova vigoria dell’efficienza amministrativa, anch’essa rivista nella propria organizzazione di strumenti, tempi (si legga Lavoro agile) e spazi (nuova impostazione di spazi condivisi per i coworkers). Tutto dunque funzionalizzato a ottenere una spiccata performance qualitativa e quantitativa che funga da volano per l’economia dei servizi pubblici.

Questi ripensamenti del lavoro pubblico stanno portando – e non potrebbe essere diversamente – a una profonda revisione del “sistema di reclutamento”, formula forse non felicissima per definire la selezione del “migliore” da intendersi (non in senso assoluto, ma relativo), “il migliore per la professionalità richiesta da quella determinata Amministrazione in quel determinato contesto temporale”.

Ebbene, lo sblocco delle procedure per i concorsi pubblici arenatesi a causa della pandemia, è stato definitivamente varato con il recente decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 che, all’articolo 10, interviene su più tipologie concorsuali, in parte derogando alla normativa generale e stabilendo per tutti la completa digitalizzazione della prova scritta e l’eventuale videoconferenza per la prova orale – una reale novità che avrà sicuramente successo e che consentirà non solo un risparmio di tempo ma anche un probabile risparmio economico per i candidati (e per i componenti la Commissione esaminatrice). Digitalizzazione nel rispetto nella normativa sulla protezione dei dati personali, tracciabilità e sicurezza.

La norma è costruita sistematicamente in modo da evidenziare per i concorsi a regime, nel periodo post emergenza Covid (articolo 10 commi 1 e 2) le modalità obbligatorie e quelle facoltative riguardo allo svolgimento delle prove, che, comunque, dovranno assicurare il profilo comparativo: quanto all’obbligo, le prove scritte si riducono da due a una, mentre la fase di valutazione dei titoli riguarderà solo i titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive ,fase che prenderà il posto della prova preselettiva a risposta multipla.

L’intento della norma è di “non prevedere alcuna automatica esclusione dai concorsi dei semplici diplomati o dei semplici laureati triennali, a seconda dei requisiti richiesti per la partecipazione. La fase di valutazione prevista implica invece che le singole amministrazioni potranno individuare un numero massimo, più o meno ampio, di candidati, da ammettere alle prove successive, anche senza fissare un punteggio minimo che deve essere posseduto dai candidati”. Così si è espresso il Ministro Renato Brunetta che ha anche chiarito che la prova scritta digitalizzata dovrebbe avvenire “attraverso una piattaforma apposita che stiamo predisponendo come strumento di pianificazione e di semplificazione del reclutamento pubblico”. Facoltativo rimane l’utilizzo di sedi decentrate, della videoconferenza per la prova orale, la valutazione dei titoli legati alle esperienze professionali, e la non contestualità (assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle prove tali da garantire il medesimo grado di selettività delle prove.

Di indubbio interesse, per le molte Amministrazioni coinvolte è la disciplina, in vigore fino al perdurare dello stato di emergenza, dei concorsi già banditi (articolo 10 comma 3) alla data del 1° aprile: per questi concorsi si prevede l’obbligo degli strumenti informatici e digitali (sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, tracciabilità, sicurezza) qualora non sia stata svolta alcuna attività, nozione generica e interpretata nel vademecum diffuso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con “nessuna prova eseguita” [1].

In realtà difficile pensare che, ad esempio, un’Amministrazione che ha già svolto la riunione preliminare con la Commissione e, quindi, stilato criteri valutativi e organizzativi per due prove scritte, pur non avendole materialmente espletate, possa riconvertire velocemente il concorso riadattandolo alla nuova modalità operativa. Pertanto, considerando che la ratio della norma è velocizzare e semplificare la procedura, ad avviso di chi scrive, si dovrebbe propendere per l’interpretazione letterale del disposto normativo, in modo da consentire a chi si trova in questo “guado procedurale”, di portare a termine rapidamente il concorso come già stabilito.

Facoltativa, anche per i concorsi già banditi, rimane la fase di valutazione dei titoli. In questo caso, sia di quelli legalmente riconosciuti che di quelli relativi all’esperienza professionale svolta, eventuale l’unicità della prova scritta e l’espletamento dell’orale (possibile anche in videoconferenza), la sede decentrata e la non contestualità.

La norma prosegue con: la disciplina del concorso a tempo determinato del cosiddetto “Bando Sud” (articolo 10, comma 4), dei concorsi che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione (articolo 10, comma 5), le Commissioni – con possibilità di essere suddivise in sottocommissioni (articolo 10, commi 6 e 7), la dichiarazione di non applicabilità alle procedure per il reclutamento del personale in regime di diritto pubblico (articolo 10, comma 8)

Lo sblocco definitivo – auspicabilmente – e il ritorno allo svolgimento delle procedure selettive in presenza a far data dal 3 maggio (articolo 10 comma 9) è dichiarato possibile nel rispetto del nuovo protocollo Covid validato dal Comitato tecnico scientifico. Pur criptica, la lettura è agevolata dal vademecum che meglio descrive le dinamiche della nuova prova per la cui sicurezza si devono rispettare le seguenti regole[2]:

1. Durata massimo di 1 ora della prova in presenza e a partire dal 3 maggio 2021

2. Candidati e personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinato)

3. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza

4. Utilizzo di sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), onde limitare al massimo gli spostamenti

5. Obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione

6. Prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati

7. Percorsi differenziati per ingressi e uscite

8. Collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove

L’articolo 10 chiosa con i commi 10 e 11, modificativi di alcune norme del D.L. 34/2020 e della Legge 178/2020.

Si impongono ora alcune considerazioni: è evidente un ruolo di spicco dei titoli di studio legalmente riconosciuti, azione necessaria per rivalutare lo studio, serio, e per far credere alle nuove generazioni che tale deve essere affinché abbia valore e possa essere realmente riconosciuto. Competenze e non mere conoscenze (nozionistiche), formazione e non istruzione.

Ulteriormente: l’era dei concorsi digitali è dunque giunta, all’improvviso.

Sarà in grado la PA di adeguarsi altrettanto rapidamente?

La rapidità della procedura conta degli indubbi intoppi (si pensi ai tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad esempio) con cui anche le Amministrazioni più virtuose dovranno rapportarsi. Il DPR 487/1994 sconta una naturale vetustà, è pensato per un mondo che, probabilmente non esiste più, sicuramente è molto diverso.

Contestualmente è necessario aggiornare il ruolo dei “reclutatori”: anche la Commissione deve saper formulare adeguatamente le prove dei concorsi, la conoscenza dell’informatica non può essere limitata (anche per i tempi concorsuali) a delle prove pratiche talvolta risibili, sarebbe più produttivo verificare le competenze in materia di gestione documentale e di archivistica digitale. L’utilizzo delle piattaforme informatiche per la gestione concorsuale, poi, comporta degli investimenti economici ed umani che richiedono tempo e metabolizzazione del cambiamento.

La digitalizzazione non è soltanto il frutto di una norma, ma di una radicale revisione organizzativa di processi che partono da molto lontano, dall’adeguato piano dei fabbisogni, fino alla corretta individuazione dei profili necessari e delle reali mansioni da compiere, all’adeguata verifica dei carichi di lavoro: sostanzialmente un diverso stile di leadership dell’apparato Dirigenziale/manageriale e, quindi, conseguentemente un diverso stile di dipendente pubblico. Indubbiamente sfidante. Ed è con questa consapevolezza e voglia di ripresa che, questa sfida, dobbiamo affrontare.

 

[1] http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/slide_concorsi_6aprile2021.pdf

[2] Cfr. http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/slide_concorsi_6aprile2021.pdf, slide 9