Il Responsabile dell’organizzazione concorsuale – ROC
1. La normativa di riferimento
Il nuovo “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici ha introdotto quasi sommessamente la figura del “Responsabile dell’organizzazione concorsuale – ROC”[1].
Tale soggetto, infatti, non è espressamente enucleato nel testo, ma lo si rinviene deduttivamente negli ultimi passaggi del Protocollo. La tecnica normativa è, infatti, quella di definire l’ambito applicativo entrando nel dettaglio delle misure organizzative ed igienico-sanitarie, nonché dei requisiti anche dimensionali delle aree concorsuali, precisando poi le misure di sanificazione e disinfezione, e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici.
È, quindi, solo nell’ultimo paragrafo, rubricato Piano operativo specifico della procedura concorsuale - comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica che comincia a delinearsi la necessità di organizzare coerentemente le azioni necessarie per una corretta gestione della procedura concorsuale e, pertanto, di pianificare azioni, fasi, ruoli e responsabilità.
Andiamo con ordine.
2. Le procedure da seguire
La norma fondante fa riferimento allo svolgimento in presenza delle prove concorsuali. Restano prive di limitazioni le procedure la cui valutazione dei candidati si basi su basi curriculari oppure in modalità telematica.
Ulteriormente, il protocollo individua una serie di adempimenti: oltre ai normali accorgimenti cui siamo oramai usi (utilizzo della mascherina, rispetto della distanza, misurazione della temperatura), precise prescrizioni sull’area concorsuale e sui requisiti dell’aula di concorso.
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e; la pulizia giornaliera; la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie.
Tali fasi prodromiche dovranno essere formalizzate e definite in un Piano, pubblicizzato adeguatamente sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. Trattandosi di un modello organizzativo-procedurale, è opportuna l’inserzione nel bando, nella pagina web specifica del concorso, ma con rinvio all’Area Amministrazione Trasparente / Regolamenti.
Il Piano è, dunque, un documento contenente la descrizione dettagliata delle azioni poste in essere dall’Amministrazione per attivare le cautele necessarie a garantire lo svolgimento del concorso in sicurezza secondo la normativa vigente in materia di prevenzione igienico-sanitaria da pandemia Covid-19.
La figura del “Responsabile dell’organizzazione concorsuale – ROC”, è individuata proprio nell’ultimo paragrafo del Protocollo: è il ROC che deve provvedere ad inviare, entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.
Il ROC dunque è il soggetto deputato a rispondere per intero dell’organizzazione necessaria ad allestire le prove in sicurezza.
3. Le responsabilità
Al di là dell’aspetto meramente formale della trasmissione, la dichiarazione da sottoscrivere è un’attestazione di indubbio rilievo dal punto di vista della delicata responsabilità che si assume con la sottoscrizione, soprattutto in tempi pandemici. E quanto ciò assuma rilievo sotto plurimi profili risulta evidente anche dal fatto che il protocollo prevede comunque la competenza in capo al rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (il datore di lavoro) o il dirigente responsabile dell’organizzazione concorsuale, quindi soggetti che hanno posizione apicale, con potere decisionale autonomo.
Occorre però fare delle considerazioni: il protocollo individua una sfera di competenza eminentemente pratica, definizioni e mansioni proprie dell’area tecnica o della sicurezza con profili organizzativi. Ma, accanto ad indicazioni eminentemente pratiche e di comportamenti che devono essere controllati in sede di espletamento della prova, esistono degli adempimenti che richiedono un’ampia discrezionalità (la verifica e l’individuazione delle aree concorsuali) ed altri che necessitano del possesso di poteri di spesa per le determinazioni con impatto economico, da assumere.
Indubitabilmente quindi, a meno di non assommare in sé le competenze tecniche e di direzione del concorso, il rappresentante legale od il dirigente dovranno farsi coadiuvare da un soggetto munito di adeguate conoscenze tecniche che funga da referente “Covid” - di questi tempi, o dal responsabile del servizio prevenzione e protezione, nella redazione del Piano, fermo restando che la responsabilità della delicata attestazione è posta in capo al legale rappresentante o al Dirigente stesso, cui quindi compete eventualmente anche una funzione di coordinamento delle attività, ivi comprese, appunto, le attività comportanti spese per l’acquisizione di beni e servizi (a titolo di esempio acquisto di mascherine, termoscanner, divisori in plexiglass).
A nostro avviso, la figura che più si attaglia a questo ruolo è quella del funzionario RSPP o del dirigente incaricato della logistica. Nessun dubbio, poi, che il ROC sia ruolo differente da tutti gli attori del procedimento concorsuale solito: il ROC non è il RPA del concorso, né lo è il segretario: ruoli diversi, profili diversi, responsabilità diverse, competenze diverse. Un conto è seguire la procedura amministrativa, ben altro è seguire la procedura igienico-sanitaria.
Con cautela dunque, e in sicurezza, ma la macchina dei concorsi si rimette necessariamente in moto. Infatti, il Ministero Università e Ricerca ha giù ribadito la necessità che le prove di accesso alle lauree magistrali sanitarie siano svolte in presenza nel rispetto del protocollo. Infine, anche le ultime dichiarazioni del Ministro Brunetta (4536 posti messi a bando nel 2021) assumono un significato peculiare in tal senso. Si riprende sapendo di dover convivere ancora per un po’ con l’aspetto Covid-19, ma pensando alla PA del futuro.
[1] È stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.