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P.A., niente smart working e scatti di anzianità senza il Green pass

Scilla, settembre 2021
Ph. Francesca Russo / Scilla, settembre 2021

Dal 15 ottobre al fino al 31 dicembre 2021 (il termine ultimo dello stato di emergenza), il Certificato verde sarà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre che per i lavoratori esterni all’amministrazione o all’azienda, per i volontari, gli autonomi, i lavoratori sportivi e colf e badanti.

Negli uffici pubblici, il dipendente sprovvisto di Green pass, oltre a non poter accedere nel luogo di lavoro, verrà considerato assente ingiustificate.

Per ciascun giorno di mancato servizio il lavoratore non avrà diritto non solo alla retribuzione ma neanche al contributo previdenziale, oltre a perdere l’anzianità di servizio.

È quanto previsto dalle linee guida (ancora in forma di bozza), firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il provvedimento approvato il 16 settembre (Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127, in vigore oggi 22 settembre 2021).

 

P.A.: Green pass obbligatorio anche per chi lavora in smart working

Il 15 ottobre si avvicina. In Italia accelerano le vaccinazioni dopo l’estensione dell’obbligo della Certificazione a tutti i lavoratori.

In diverse Regioni è già possibile presentarsi nei punti vaccinali senza prenotazione, in modo da agevolare, così, le richieste di chi deciderà di sottoporsi al vaccino all’ultimo momento.

Dunque, il ritorno in presenza degli uffici, sia pubblici che privati, e nelle fabbriche ha creato la necessità di vaccinare tutti i lavoratori per tenere sotto controllo il numero dei contagi nel nostro Paese. Tale obbligo, infatti è stato esteso anche a quella categoria di lavoratori che per esercitare la loro professione entrano nelle case private dei cittadini, come ad esempio colf o badanti, ma anche l’idraulico o l’elettricista che deve fare una riparazione.

Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta si è espresso sulla questione smart working per i dipendenti della P.A., ritenendo che non dovrà essere consentito in alcun modo che il lavoratore sprovvisto di Certificazione verde permanga nella struttura pubblica, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Brunetta è stato molto chiaro.

Lo smart working, non potrà essere un’alternativa al lavoro in presenza per chi non ha il Certificato verde.

Non basterà neanche dire di possedere il Green pass. Il dipendente pubblico dovrò esibire il Certificato quando richiesto, altrimenti sarà considerato assente ingiustificato, con la sospensione per quei giorni dello stipendio, quindi dei progressi di anzianità e relativi contributi per la pensione. L’obbligo non varrà solo per i dipendenti, ma anche per i visitatori: autorità politiche, componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, ma anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine, soggetti frequentatori di corsi di formazione e i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata.

Ovviamente, sono esenti da detto obbligo le persone per i quali è sconsigliata la vaccinazione (vale a dire i soggetti “fragili”).

 

Green pass e P.A.: i controlli

I controlli sui Green pass spettano al dirigente apicale di ciascuna amministrazione che può delegare la funzione a uno specifico personale. L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza sistemi automatici.

Ogni struttura pubblica dovrà effettuare i controlli all’ingresso degli uffici ogni giorno su almeno il 30% del personale presente in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente con priorità nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Al lavoratore senza Green pass valido o che si rifiuti di esibirlo alla richiesta del personale adibito, dovrà essere impedito l’ingresso nella struttura.

Se l’accertamento verrà effettuato dopo l’accesso agli uffici pubblici e il lavoratore verrà sorpreso senza Certificazione valida, in tal caso il dirigente dovrà intimare al dipendente di lasciare immediatamente il posto di lavoro e sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria.

Il nominativo del dipendente sprovvisto di Certificazione verde dovrà trasmesso all’ufficio competente. Ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata fino a quando il lavoratore non esibirà il Green pass.

Le linee guida, firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza e da quello della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, precisano che: “in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata». Inoltre «i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.