Parlamento: Disegno di Legge sviluppo e internazionalizzazione, novità in materia di 231

Dopo un lungo iter ed una navetta tra i diversi rami del Parlamento, l’Aula del Senato ha approvato definitivament eil 9 luglio il Disegno di Legge 1195-B recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Tra le varie disposizioni il provvedimento reca importanti integrazioni al Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità da reato delle imprese, prevedendo l’inserimento tra i reati presupposto dei delitti contro l’industria e il commercio e dei delitti in materia di violazioni del diritto d’autore:

Art. 25-bis.1
(Delitti contro l’industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies. 
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

[Su segnalazione dell’Avv. Maurizio Arena, www.reatisocietari.it]

Dopo un lungo iter ed una navetta tra i diversi rami del Parlamento, l’Aula del Senato ha approvato definitivament eil 9 luglio il Disegno di Legge 1195-B recante Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Tra le varie disposizioni il provvedimento reca importanti integrazioni al Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità da reato delle imprese, prevedendo l’inserimento tra i reati presupposto dei delitti contro l’industria e il commercio e dei delitti in materia di violazioni del diritto d’autore:

Art. 25-bis.1
(Delitti contro l’industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies. 
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

[Su segnalazione dell’Avv. Maurizio Arena, www.reatisocietari.it]