Parlamento: modifiche al codice di procedura civile
In generale il provvedimento conferisce delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso contiene infine una serie di disposizioni transitorie che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l’amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo sulla durata dei processi. In particolare, il Disegno di Legge reca la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo; la delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali e la delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.
Tra le altre disposizioni destinate ad incidere sul processo civile citiamo:
- al Capo IV, articolo 45 modifiche al libro primo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 46 modifiche al libro secondo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 49 modifiche al libro terzo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 51 procedimento sommario di cognizione, di nuova introduzione;
che prevedono, tra le altre,
- la riduzione dei termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni;
- la semplificazione delle modalità di svolgimento delle prime udienze e della procedura relativa alle consulenze;
- la possibilità per il giudice, su accordo delle parti, di disporre di assumere le testimonianze per iscritto: "Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato";
- l’elencazione dei casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione con la predisposizione di un filtro, presso la Corte di Cassazione, per valutare preventivamente tale ammissibilità (articolo 47);
- la fissazione di un calendario del processo: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini" (articolo 52).
Tra gli articoli di nuova introduzione citiamo:
Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo` disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle
ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita` agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Identico. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e` in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facolta` d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita` e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo` condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia` depositati dalle parti, essa puo` essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e` stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo` sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo` essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e` affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare
i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche´ formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalita` non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu` opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza e` provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non e` appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio puo` delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».
(Senato della Repubblica, Disegno di legge 1082-B: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
In generale il provvedimento conferisce delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso contiene infine una serie di disposizioni transitorie che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l’amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo sulla durata dei processi. In particolare, il Disegno di Legge reca la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo; la delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili; la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali e la delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.
Tra le altre disposizioni destinate ad incidere sul processo civile citiamo:
- al Capo IV, articolo 45 modifiche al libro primo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 46 modifiche al libro secondo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 49 modifiche al libro terzo del codice di procedura civile;
- al Capo IV, articolo 51 procedimento sommario di cognizione, di nuova introduzione;
che prevedono, tra le altre,
- la riduzione dei termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni;
- la semplificazione delle modalità di svolgimento delle prime udienze e della procedura relativa alle consulenze;
- la possibilità per il giudice, su accordo delle parti, di disporre di assumere le testimonianze per iscritto: "Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato";
- l’elencazione dei casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione con la predisposizione di un filtro, presso la Corte di Cassazione, per valutare preventivamente tale ammissibilità (articolo 47);
- la fissazione di un calendario del processo: "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini" (articolo 52).
Tra gli articoli di nuova introduzione citiamo:
Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo` disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle
ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita` agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Identico. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e` in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facolta` d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita` e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo` condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia` depositati dalle parti, essa puo` essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e` stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo` sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato
Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo` essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e` affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare
i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche´ formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalita` non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu` opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza e` provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non e` appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio puo` delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».
(Senato della Repubblica, Disegno di legge 1082-B: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).