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Sanzioni e opinione pubblica

opinione pubblica e sanzioni
opinione pubblica e sanzioni

Abstract

La vendetta è frutto di un impulso, di un'emozione e, quindi, non controllata dalla ragione. La pena, invece, se tale vuole essere, è frutto di riflessione, è un atto di ragione, che determina una “reazione” proporzionata all'entità/gravità del commesso reato. Di ciò, frequentemente, l'opinione pubblica non tiene conto, nel “valutare” (e, spesso, anche nel commentare) la pena inflitta all'autore di un reato.

 

Introduzione

Quale atteggiamento assume l'opinione pubblica di fronte alle sanzioni, che vengono inflitte (o non inflitte) dall'autorità giudiziaria? Quali sono le pene, che sono percepite come “adeguate”(“giuste”) dalla cittadinanza? è sempre decisiva la gravità del fatto commesso?

Le “valutazioni” circa l'”adeguatezza” della pena dipendono – ovviamente - da una moltiplicatà di circostanze e “fattori”, come il livello di istruzione, la “provenienza sociale”, il “credo” politico. Un'influenza, tutt'altro che trascurabile, va riconosciuta, in proposito, ai media e alla frequenza, con la quale il cittadino ricorre agli stessi, al fine di soddisfare il bisogno (quotidiano) di informarsi. Va accennato poi all'importanza, che può avere il fatto, che la persona sia già stata vittima di un reato.

Infine, la “valutazione” de qua, dipende pure dagli scopi, che la persona “assegna” alla pena. Specie nelle persone con un livello medio-basso di istruzione, era riscontrabile, nel passato, l'opinione, che la pena dovesse avere prevalentemente – se non esclusivamente – un fine repressivo e retributivo. Da qualche tempo viene ritenuto che la “Strafe” debba adempire più scopi, tra i quali va annoverato pure quello della reintegrazione sociale; scopi, che si devono integrare vicendevolmente. Un ruolo importante viene riconosciuto pure al fine deterrente della pena. Si è fatta strada la convinzione, che il concetto di pena, è molto più ampio rispetto a quello di carcere.

L'obiettivo della risocializzazione non viene, generalmente, percepito come primario rispetto ad altri “Strafzwecke”.

Pene detentive sono ritenute, nella RFT (in Austria e in Svizzera), particolarmente gravi, anche per gli effetti – indiretti – parimenti notevoli, che le stesse comportano per il condannato nonchè per l'ambiente familiare e sociale.

Indagini demoscopiche - eseguite nella RFT, in Austria e in Svizzera - hanno rivelato, che nel caso di commissione di reati di lieve e di media gravità, la maggior parte dell'opinione pubblica, ormai, è contraria a sanzioni privative della libertà personale. Questo, però, non vale per alcune specie di reato, come, per esempio, per le lesioni personali volontarie e per i furti in appartamento, commessi con uso della violenza sulle cose. A proposito di questi reati, a decorrere dagli anni Ottanta, è stata riscontrata una vera propria inversione di tendenza anche nella RFT (e, ancor più, in Austria e in Svizzera), nel senso che vengono percepiti come gravi (anche se il danno, di per sè, può anche non essere elevato), anzi, talmente gravi, da giustificare – secondo la maggioranza dei “Befragten”- la pena detentiva a carico degli autori di reati del genere.

 

Il risarcimento dei danni

Fatta eccezione per i due predetti reati, l'opinione pubblica reputa, che sanzioni, che comportano l'obbligo del risarcimento dei danni causati dal reato, siano preferibili alle sanzioni tradizionali (quali la detenzione e/o la pena pecuniaria), costituiscano una sanzione adeguata al commesso “Unrecht”. In sostanza, viene preferito un sistema di pena, con meno carcere e più possibilità alternantive.

Nei Paesi scandinavi, il risarcimento dei danni (ad opera dell'autore del reato), è stato reputato – secondo un'indagine demoscopica, eseguita nel 2005 - sanzione adeguata (e “sensata”) dal 60% degli “interpellati”.

Per quanto concerne la RFT, “reazioni” alla perpetrazione di reati, che non implicano la comminazione di una “Strafe” (in senso tradizionale), vengono preferite dalla maggioranza dei cittadini. Anche le vittime di reato, generalmente, preferiscono lo “Schadenersatz” (il risarcimento dei danni) allo “Strafverlangen”; in particolare, viene apprezzata la cosiddetta gemeinnützige Arbeit (il lavoro socialmente utile), prestato dall'autore del reato e il cui emolumento va a beneficio della p. o. Un processo, è “giusto”, se, oltre alle garanzie previste per gli imputati, non ignora le aspettative delle parti offese, che meritano altrettanta attenzione.

Se, da un lato, è riscontrabile l'innegabile tendenza – nell'opinione pubblica - a non “chiedere” (più) una pena in senso tradizionale (detentiva o pecuniaria (multa o ammenda)), dall'altro lato, la “gente” non sembra più disposta a “perdonare” coloro che, con comportamenti poco “commendevoli”, sono riusciti ad arricchirsi a spese degli altri o, peggio ancora, della comunità. Si pensi ai reati di appropriazione indebita, di truffa (reato, quest'ultimo, non sempre procedibile d'ufficio e con arresto, del truffatore, soltanto facoltativo, in caso di flagranza), di peculato e via di seguito. A proposito di reati del genere, non è raro, si dice, riscontrare “precedenti” nell'ambito della cerchia parentale o “compariale”, vale a dire, dei comparielli o sodali, che dir si voglia. Vi è – o cosí almeno sembra, delle volte - un filo rosso, che lega, che collega.… Buon sangue non mente.

Certi rappresentanti (e non ci riferiamo a quelli di commercio) dovrebbero essere consapevoli (e la stragrande parte degli stessi “ist sich zweifellos bewusst”), che hanno il dovere, di adempiere le (loro) funzioni con disciplina e onore (art. 54 Cost.). F. De La Rochefoucault (1611-1668) ha scritto, che “l'onestá è l’abilità suprema” (ha parlato di “honnete homme”), ma che “l'amor proprio, è il principio di tutte le (nostre) azioni”.

Alla pena, intesa come “Strafe”, viene, ormai, da non pochi, attribuita funzione di carattere complementare.

L'introduzione, nella RFT, del “Täter- Opfer- Ausgleich” (sulla cui possibilità l'indagato viene informato già in occasione del primo interrogatorio (§ 136, comma 1, ultima parte, StPO (CPP)), se chi procede allo stesso, reputa che sussistano i relativi presupposti (nonchè la volontà dell'interrogando, di adempiere i relativi oneri), ha fatto sí, che non pochi procedimenti terminano senza dibattimento.

Il “Täter-Opfer-Ausgleich” può avere per conseguenza, la riduzione della pena ai sensi del § 49, comma 1, StGB, ma anche l “Absehen von Strafe”, qualora la pena detentiva da infliggere, non sarebbe superiore a un anno o quella pecuniaria non superiore a 360 “Tagessätze”. è da notare, che le vittime di reato “pretendono” – generalmente – non tanto l'”Härte der Strafe”, quanto piuttosto il ristoro dei danni subiti e – pure - l'ammissione, da parte dell'autore del reato, del “begangenen Unrecht” nonchè il (sincero) pentimento.

Altra indagine demoscopica, eseguita contemporaneamente nella RFT, in Austria e in Svizzera, ha rivelato, che a decorrere dalla fine degli anni Ottanta, la richiesta di inflizione di pene più severe è aumentata, anche se va detto, che vi sono altri Stati europei, nei quali questa richiesta è stata (sia pure di poco) superiore.

Nel 1998, alle persone, che si erano dichiarate disposte a rispondere a un'indagine demoscopica, era stato posto il seguente quesito: Qual è, secondo lei, la pena “adeguata” da infliggere a un giovane di 22 anni, già condannato per furto, che è stato sorpreso – nuovamente – a rubare in un appartamento e che si è impossessato, in tale occasione, di un televisore?

 

Lavoro socialmente utile

Le risposte, nella RFT, erano state: il 60% era per il lavoro socialmente utile, il 12% per la pena detentiva con sospensione condizionale, il 9% per la sola multa e il 13 % per la pena detentiva senza il beneficio della sospensione condizionale.

Gli Svizzeri, di fronte alla stessa “Fragestellung”, avevano risposto: lavoro socialmente utile, il 57% - multa, il 12% - pena detentiva senza sospensione condizionale, il 9%.

Già nel 2005, il quadro era però cambiato: soltanto il 50% dei cittadini della RFT si era dichiarato favorevole, che la pena dovesse consistere nel lavoro socialmente utile, con trasferimento, alla p. o. di quanto guadagnato dall'autore del reato con questo lavoro.

La percentuale di coloro, che avevano espresso l'opinione, che al colpevole dovesse essere inflitta la pena detentiva senza il beneficio della sospensione condizionale, era salita al 19%. Un leggero aumento (dal 9% al 12%) era stato rilevato anche in Svizzera a proposito della pena detentiva senza condizionale.

Nel 2009, nella RFT, i favorevoli al lavoro socialmente utile, erano stati il 55%.

Oltre che in Austria, in Svizzera e nella RFT, anche in molti altri Stati europei, è stato rilevato, nel 2009, che i cittadini erano favorevoli all'inflizione della pena detentiva senza sospensione condizionale all'ipotetico ladro recidivo, di cui sopra abbiamo parlato; la percentuale è stata, però, leggermente superiore.

Dati del tutto diversi, per quanto concerne la pena detentiva senza concessione della sospensione condizionale, sono stati rilevati in Messico (70%).

 

Cittadini, stampa e sanzioni

Come veniva giudicata – dall'opinione pubblica – l’attività dell'autorità giudiziaria e della PG? Per quanto concerne la PG, l'opinione pubblica, nella RFT, non ha avuto nulla da “eccepire” sull'attività svolta. Meno “zufrieden” (contenti), i cittadini sono stati con le sentenze emanate dall'autorità giudizaria; in particolare, le stesse, non di rado, sono state ritenute “zu milde”.

Non sono pochi a ritenere, che quest'ultimo giudizio sia stato influenzato da quanto riportato dai media, secondo i quali, la “Polizei” non risparmierebbe fatiche per individuare (e per arrestare) i delinquenti, mentre i giudici non li tratterrebbero con la necessaria fermezza, dimenticando, che le leggi “le fanno” politici e politicanti; leggi, che i magistrati devono applicare e osservare. Delle volte sembra, anche, che un continuo “adattamento” dei codici, sia condizionato, almeno in parte, dalle cronache (o dalle “esigenze” di qualche persona potente e/o altolocata)……

Ultimamente, l'opinione pubblica ha “reclamato”, non soltanto nella RFT, che alla commissione di reati, debbano seguire (tempestivamente) misure più incisive, più repressive, che “versöhnende” (qual è, per esempio, il “Täter-Opfer-Ausgleich” e il lavoro socialmente utile).

Anche a livello internazionale, è riscontrabile la tendenza a un aumento della richiesta, acchè le sanzioni siano meno “blande”. Ciò è stato rilevato, in particolare, negli USA e in Inghilterra, ove si parla di “punitive turn”.

Per quanto concerne la RFT, uno dei più noti penalisti (l'Hassemer), nel 2000, aveva detto: “Seit ich meine strafende Umwelt mit wachen Augen beobachten kann, habe ich nie so viel selbstverständliche Strafbereitschaft gesehen”.

 

La "Repressionsneigung“ è in aumento e le misure adottate dal legislatore

Altri hanno parlato di “zunehmender Repressionsneigung“ (tendenza a reprimere) e di un aumento dello “Strafverlangen”.

A proposito della “Repressionsneigung”, è stato rilevato che la stessa, nella RFT, è aumentata, più tra persone giovani, che tra quelle di età media, che hanno risposto alle domande di coloro che hanno fatto le “Meinungsumfragen”.

In Svizzera, secondo sondaggi di opinione recenti, due terzi dei “Befragten” si sono espressi nel senso dell'esigenza, “höhere Strafen zu verhängen” (infliggere sanzioni più gravi).

Da rilevare è, che è aumentata pure la percentuale di coloro, che chiedono l'applicazione più frequente di misure di sicurezza detentive.

Ultimamente, anche il legislatore, non è rimasto inattivo, spinto, forse, anche dal “bombardamento” dei media, la cui importanza (e potenza), oggigiorno, è di un’ovvietà estrema. Nel codice penale, sono state inserite nuove fattispecie di reato (e il loro numero è stato pure aumentato nelle leggi speciali). Questo vale, non soltanto per la RFT, ma anche per l'Austria e la Svizzera. La pena edittale minima, è stata elevata, come aumentata è stata pure quella massima per reati percepiti, dall'opinione pubblica, come gravi. Le innovazioni legislative riguardano, in particolare, le sanzioni per la criminalità organizzata, i reati contro l'economia e le “Computerstraftaten”: I legislatori degli Stati predetti hanno operato pure una “Vorverlagerung der Strafbarkeit” al fine di intervenire con tempestività e prima ancora, che si sia prodotto il danno o parte dello stesso.

Sono stati aumentati i “Gefährdungsdelikte” (reati di pericolo) e, in particolare, gli “abstrakten Gefährdungsdelikte”; questo, anche in materia di reati contro l'ambiente. In sede di giudizio, non deve, pertanto essere provato il verificarsi del danno (“Nachweis der eingetretenen Schädigung”).

 

Conseguenze della condanna

Un'efficiente sistema sanzionatorio, non può prescindere dalle “Rechtsfolgen”, che devono “accompagnare” la sanzione intesa in senso stretto. Sono stati “ampliati” notevolmente i casi, in cui esse sono applicabili e, al tempo stesso, si è assistito a una riduzione delle formalità prescritte per la loro imposizione. Questo vale soprattutto per la confisca.

Da segnalare, in proposito, è il disposto dell'art. 72 del Codice penale svizzero in materia di confisca di beni patrimoniali di persone partecipi a organizzazioni di criminalità organizzata o che le hanno “sostenute”. Prevede questa norma (entrata in vigore con decorrenza 1.7.21), che i valori appartenenti a persona che ha fatto parte di una simile organizzazione o l'abbia “sostenuta”, sono presunti sottoposti – fino a prova contraria (“del contrario”, come si è espresso testualmente il legislatore) – alla facoltà di disporre dell'organizzazione.