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Senza Green pass non si potrà più lavorare

L’obbligo scatta anche per gli autonomi e i professionisti.
Albarella, agosto 2021
Ph. Francesca Russo / Albarella, agosto 2021

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri con un decreto legge approvato proprio ieri, 16 settembre. L’Italia, dunque, sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà entrare nei luoghi di lavoro senza un Green pass valido in mano.

Per i lavoratori provvisti della Certificazione verde scatta la sospensione dello stipendio dal primo giorno. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

 

Green pass: obbligo esteso a tutti i lavoratori

L’obbligo del Certificato verde è stato esteso a tutti i lavoratori, compresi i professionisti, gli autonomi, chi svolgere volontariato o attività di formazione, ma anche agli imprenditori, ai co.co.co., prestatori occasionali, e domestici.

In relazione ai controlli, la bozza del decreto specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la Certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso del Certificato verde”.

Quindi dal 15 ottobre, al momento della verifica, chi si troverà sprovvisto di Green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e rischierà di essere sanzionato anche severamente, ma non sarà licenziato. È prevista, inoltre, la sospensione dal lavoro, oltre che della retribuzione, ma il lavoratore conserverà il proprio posto.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, la sospensione sarà anche preventiva: fino a 10 giorni, dopo che per 5 giorni di fila il lavoratore non avrà esibito il Certificato.

Rischia, invece, molto di più il furbetto che si recherà a lavoro anche senza Certificato: oltre alla sanzione da 600 a 1.500 euro, il lavoratore subirà pure le conseguenze disciplinari vigenti in azienda (compreso il licenziamento).

 

Green pass obbligatorio anche per chi svolge volontariato o formazione, e per colf e baby sitter

Il Certificato verde diventerà obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pubblica amministrazione o da privati, anche con contratti esterni.

Per i lavoratori esterni e per i volontari spetta sempre ai propri datori di lavoro “verificare il rispetto delle prescrizioni”.

L’obbligo scatterà anche per i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

Ai titolari e ai dipendenti dei locali (bar e ristoranti) dove l’obbligo di Green pass era finora previsto soltanto per i clienti, è stata estesa l’imposizione di avere la Certificazione verde. La norma vale per palestre, piscine, circoli sportivi, lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco.

Dovranno possedere la Certificazione verde anche i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale. Obbligatorio anche per chi lavora nei negozi, nelle farmacie, nei tabaccai e nelle edicole.

 

Green pass: i tamponi molecolari valgono per 72 ore, 48 per gli antigenici

I tamponi molecolari avranno validità 72 ore. Mentre i test rapidi (antigenici) 48 ore e rimangono a pagamento, anche se a prezzo calmierato.

Per i minori il costo dei tamponi è fissato a 8 euro. Per gli adulti il prezzo sale a 15 euro. Saranno invece gratuiti per le persone “fragili”, che non avranno l’obbligo del Green pass.

A tal proposito, secondo quanto previsto dal nuovo decreto, e farmacie sono tenute ad assicurare, almeno sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa.

In caso di inosservanza della disposizione, verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Inoltre, il Prefetto territorialmente competente, potrà disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.