x

x

Stop al mantenimento per figli maggiorenni

Giro di vite della Cassazione al mantenimento in caso di contratto di lavoro del figlio anche a tempo determinato
Stop al mantenimento per i figli maggiorenni
Stop al mantenimento per i figli maggiorenni

Stop al mantenimento per figli maggiorenni

Mantenimento per figli maggiorenni: con la sentenza n. 40282 la Corte di Cassazione ha affermato che l’assegno di mantenimento al figlio viene meno, anche se questi firma un contratto a tempo determinato.  La Corte ha  evidenziato l’importanza  dell’indipendenza del figlio e del suo ingresso nel mondo del lavoro e ha riconosciuto in capo ai genitori la totale assenza dell’obbligo di mantenimento.
 

Mantenimento per figli maggiorenni: il fatto

La corte di Cassazione con la sentenza n. 40282  del 2021  ha accolto il ricorso presentato  da un padre che ha impugnato la pronuncia della Corte di Appello.

Infatti, la Cassazione, ribaltando la sentenza del giudice di II grado, ha riconosciuto al ricorrente di non dover versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne. In particolar modo, il ragazzo, non più studente, è risultato vincitore di un concorso presso il Ministero della difesa per un contratto a tempo determinato della durata di un anno. 

La Corte d’Appello aveva disposto l’obbligo in capo al genitore di versare assegno di mantenimento nei confronti di tutti e tre i suoi figli maggiorenni, ritenendo evidente la sussistenza dello stato di precarietà legato al contratto a tempo determinato.

Mantenimento per figli maggiorenni: a pronunciarsi è la Cassazione


Secondo la Corte di Cassazione il genitore non può essere obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne, se questi ha stipulato un contratto, seppur a tempo determinato.

Infatti, la Cassazione ha valorizzato sia il carattere di temporaneità che di retribuzione, mentre la Corte di Appello si era limitata ad analizzare il solo carattere di temporaneità del rapporto di lavoro, mettendo totalmente da parte l’elemento retributivo.

 Per la Corte di Cassazione anche il contratto a tempo determinato permette l’ingresso nel mondo del mercato. L’elemento retributivo è necessario per far determinare il venir meno dell’obbligo del mantenimento in capo al genitore. Tuttavia, l’elemento retributivo deve essere qualificato dall’”adeguatezza”; ciò significa che il fatto che un soggetto sia pagato non significa che sia indipendente. Per tale ragione l’adeguatezza della retribuzione deve essere indicata come quella misura del compenso tale da  “assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, così come evidenziato nella precedente sentenza n. 2245 del 2006 della Cassazione che richiama l’articolo 36 della Costituzione.

In tal modo, la Cassazione ha affermato che se la retribuzione è adeguata l’obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne cessa di esistere, essendo quest’ultimo autonomo e indipendente.

Mantenimento per figli maggiorenni: i rischi


Il rischio principale è che alla scadenza il contratto  a tempo determinato non venga rinnovato. La Corte di Cassazione evidenzia che tale ipotesi può essere assimilata al caso in cui il lavoratore a tempo indeterminato venga licenziato oppure al caso in cui il figlio intraprenda come imprenditore un’attività di impresa e che questa abbia un andamento negativo.

In tal caso, la Corte evidenzia che le suddette situazioni non determinano nuovamente il sorgere dell’obbligo in capo al genitore. Infatti, non è possibile affermare, secondo il recentissimo orientamento della Cassazione, che il diritto al mantenimento resti in capo al figlio, anche nel caso di contratto a termine non rinnovato. La Suprema Corte evidenzia l’importanza della retribuzione adeguata e il fatto che il figlio sia inserito nel mondo del lavoro.

In particolar modo, il fatto che il figlio abbia iniziato a lavorare significa che questi è in possesso di quella capacità lavorativa e quel grado di responsabilità tale da poter “determinare l’irreversibile cessazione dell’obbligo in questione”, così come affermato in una precedente pronuncia della Corte di Appello di Perugia del 10 settembre 2020, n. 398.

Mantenimento per figli maggiorenni: quando l’obbligo


Tuttavia, la Cassazione evidenzia che il solo fatto che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo “automatico” il venir meno dell’obbligo.

Infatti, è necessario valutare caso per caso.  Non è possibile riconoscere la cessazione dell’obbligo del mantenimento nel caso in cui  il contratto a termine, a monte, non possa essere ritenuto idoneo a garantire la tanto sperata indipendenza economica.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che se il contratto ha un termine eccessivamente breve, tipico per i contratti stagionali o a “chiamata”, non può venir meno il diritto al mantenimento del figlio. In tale ipotesi, la Cassazione evidenzia che la durata del contratto non conduce alla stabilità economica, bensì all’instabilità.

Ulteriore ipotesi in cui il diritto al mantenimento continua ad esistere è quello legato al contratto di lavoro con una retribuzione eccessivamente sproporzionata rispetto allo scopo che si intende raggiungere, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13354 del 26.05.2017 nel caso del contratto di apprendistato.

Mantenimento per figli maggiorenni: in cosa consiste l’obbligo
 

L’articolo 337 septies, comma I, codice civile sancisce che  “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

In tal modo, l’ordinamento giuridico italiano stabilisce che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i propri figli, anche se maggiorenni. Ciò significa che non può ritenersi sussistente, ipso facto, il venir meno di tale obbligo per il solo fatto che il figlio raggiunga la maggiore età.

La ratio di tale obbligo è quella di garantire il diritto del figlio di perseguire i propri obiettivi professionali e di vita,  nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, così come sancito dall’articolo 147 codice civile.  In una precedente pronuncia della Corte di Cassazione del 2021, è stato analizzato il periodo e i limiti del mantenimento. Tale obbligo di mantenimento non può essere eterno.

Infatti, è doveroso evitare che si costituisca un “mero parassitismo” ai danni dei genitori.

Mantenimento per figli maggiorenni: obbligo sì, ma non sempre.        
 

L’ordinamento specifica la sussistenza di alcuni casi in cui lobbligo al mantenimento viene meno.

In particolar modo, tale obbligo viene meno anche nel caso in cui il figlio sia iscritto all’università ma sia nel contempo un prestatore di lavoro part-time, così come affermato nella sentenza del 11 giugno 2020 n. 11186 della  Corte di Cassazione sezione VI.

Ulteriore caso di esclusione del diritto di mantenimento, indicato dal Tribunale di Milano nel 2018, è posto nel caso in cui il soggetto, dopo aver terminato gli studi e superato l’esame di abilitazione con successiva iscrizione all’albo, inizi ad esercitare la libera professione.

Inoltre, in attuazione del principio di auto responsabilità, se il figlio maggiorenne è posto nella concreta possibilità di poter divenire indipendente sotto il profilo economico, ma non pone in essere azioni volte a raggiungere l’autosufficienza colpevolmente, il diritto al mantenimento viene meno, così come affermato dalla Cassazione civile sez. VI  nella sentenza del 9 ottobre 2020 n. 21752.