TAR Abruzzo: tetti di spesa per strutture private sanitarie accreditate

Il TAR per l’Abruzzo ha statuito l’inammissibilità (e, quindi, l’annullamento) di determinazioni "provvisorie" in materia di tetti di spesa da assegnarsi a strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in carenza di fissazione della vigenza massima delle stesse e di previa pianificazione.

Il G.A. abruzzese ha infatti precisato che la determinazione del tetto di spesa per la struttura privata accreditata, in quanto esercizio del potere di programmazione sanitaria, deve essere assunta secondo le modalità e nei tempi che l’ordinamento calibra, con la conseguenza che la tardiva posizione della stessa influisce sulla legittimità della determinazione, rendendo possibile lo svilimento di un servizio regolare ed uniforme e un’adeguata programmazione dell’attività degli operatori.

Richiamando la normativa in subiecta materia ed il principio ispiratore della riforma dell’intero sistema sanitario, il TAR ha ribadito l’importanza e la propedeuticità di un adeguato piano annuale preventivo posto in essere al fine di realizzare un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni, mediante la fissazione, in sede di programmazione sanitaria e sulla base dei datti epidemiologici, dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e la elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici.

Da ciò consegue che il provvedimento con cui vengono assegnati e fissati i tetti di spesa in favore delle singole strutture accreditate è ancor più lesivo ove si consideri che, oltre ad essere gravemente tardivo, prescinde da una puntuale valutazione delle situazioni giuridiche soggettive, nonchè delle aspettative maturate dagli operatori del settore, bajpassando da un lato un’approfondita considerazione del tempo trascorso, dall’altro una soluzione che non possa risolversi in una mera compromissione di interessi a senso unico.

Da qui la necessità che, nell’ambito delle scelte politico-istituzionali spettanti alla regione, venga trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che impingono sulla materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie, il mantenimento degli equilibri finanziari, gli interessi degli operatori privati e l’efficienza delle strutture pubbliche .

(Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Prima Sezione, Sentenza 4 giugno 2009, n.266).

[Avv. Alberto Pepe]

Il TAR per l’Abruzzo ha statuito l’inammissibilità (e, quindi, l’annullamento) di determinazioni "provvisorie" in materia di tetti di spesa da assegnarsi a strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in carenza di fissazione della vigenza massima delle stesse e di previa pianificazione.

Il G.A. abruzzese ha infatti precisato che la determinazione del tetto di spesa per la struttura privata accreditata, in quanto esercizio del potere di programmazione sanitaria, deve essere assunta secondo le modalità e nei tempi che l’ordinamento calibra, con la conseguenza che la tardiva posizione della stessa influisce sulla legittimità della determinazione, rendendo possibile lo svilimento di un servizio regolare ed uniforme e un’adeguata programmazione dell’attività degli operatori.

Richiamando la normativa in subiecta materia ed il principio ispiratore della riforma dell’intero sistema sanitario, il TAR ha ribadito l’importanza e la propedeuticità di un adeguato piano annuale preventivo posto in essere al fine di realizzare un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni, mediante la fissazione, in sede di programmazione sanitaria e sulla base dei datti epidemiologici, dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e la elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici.

Da ciò consegue che il provvedimento con cui vengono assegnati e fissati i tetti di spesa in favore delle singole strutture accreditate è ancor più lesivo ove si consideri che, oltre ad essere gravemente tardivo, prescinde da una puntuale valutazione delle situazioni giuridiche soggettive, nonchè delle aspettative maturate dagli operatori del settore, bajpassando da un lato un’approfondita considerazione del tempo trascorso, dall’altro una soluzione che non possa risolversi in una mera compromissione di interessi a senso unico.

Da qui la necessità che, nell’ambito delle scelte politico-istituzionali spettanti alla regione, venga trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che impingono sulla materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie, il mantenimento degli equilibri finanziari, gli interessi degli operatori privati e l’efficienza delle strutture pubbliche .

(Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Prima Sezione, Sentenza 4 giugno 2009, n.266).

[Avv. Alberto Pepe]