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Vaccinazione anticovid-19 ai minori

Interviene il giudice in caso di disaccordo tra genitori di minori separati
vaccino covid
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Senza intesa tra madre e padre circa l'opportunità di sottoporre i figli minori alle inoculazioni vaccinali, sarà l'Autorità Giudiziaria a sostituirsi nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

 

Vaccinazione Covid ai minori: il giudice come extrema ratio e l’ascolto del minore c.d. “maturo”

Da sempre accade che, nell’educazione e nelle scelte di vita dei figli, spesso i genitori si trovino a dover raggiungere una linea di pensiero comune per il benessere degli stessi.

Tuttavia, molto di frequente, i dissidi tra gli ex coniugi spesso si propagano ingiustificatamente anche nel rapporto con i figli: pensiamo alle vacanze, l’educazione, la formazione scolastica e soprattutto, le scelte in materia di salute.

Lemergenza sanitaria, con la decisione sul vaccino da fare o non fare e l’apertura degli hub ai bambini, dopo il via libera dell’AIFA, non ha fatto altro che acuire - in molti casi- dissidi preesistenti tra coniugi separati.

Trattasi, certamente, di ponderazioni delicate, per le quali rileva, in via principale, la volontà del minore.

Tuttavia, in caso di totale impossibilità di addivenire ad un accordo tra ex coniugi, si verifica non di rado di doversi rivolgere ad un giudice.

Il suo intervento in una sfera così intima, infatti, è un rimedio assolutamente eccezionale, da considerarsi come extrema ratio, riservato a situazioni limite, non altrimenti risolvibili e concernenti temi di primaria importanza.

Ad attivarsi può essere ciascun genitore.

In tempi brevi il giudice convocherà entrambi per valutarne le posizioni e suggerirà la soluzione più idonea ed in linea con la tutela dei diritti del minore.

Tale intervento tradisce e vieppiù svilisce, tourt court, il principio fondamentale della bigenitorialità, ovverosia mantenere e/o in alcuni casi sollecitare una progettualità congiunta del percorso di crescita psicofisica dei figli che ne valorizzi le capacità e le inclinazioni, senza metterli al centro di dispute nocive.

Ma vi è di più.

La questione si complica quando oggetto della controversia è il futuro di figli che abbiano compiuto dodici anni (o siano più piccoli ma già maturi): in questi casi, il Giudice dovrà acquisire anche l’opinione del minore, fatta eccezione per i  casi in cui si reputi lascolto lesivo o superfluo.

La disposizione de qua trova, infatti, autorevole fondamento nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata con l. 176/1999, prevista a pena di nullità ed a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, valorizzando il diritto del figlio minorenne ad essere ascoltato e restare informato circa i provvedimenti che lo riguardino (art. 12 della predetta Convenzione ONU).

La CRC si occupa del diritto alla salute dei minori in particolare allart. 24 riconoscendo il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi”.

Lart. 25, in aggiunta, riconosce al minore il diritto di godere del migliore stato di salute possibile e che gli esercenti la responsabilità genitoriale debbano avere tutte le informazioni possibili.

Infine anche lart. 6 della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dellUnesco prevede che se sia un soggetto diverso rispetto al minore, persona direttamente interessata al trattamento sanitario, ad esprimere il consenso, tuttavia il minore dovrebbe essere coinvolto nella forma più estesa possibile nel processo decisionale.

Di conseguenza, se il giudice non ne dispone laudizione sarà tenuto a spiegare le ragioni per le quali ritenga quel minore incapace di discernere ed a fornire motivazioni sempre più stringenti quanto più la sua età si approssimi ai dodici anni, soglia da cui scatta lobbligo legale di ascolto (Cassazione 10776/2019).

Per le stesse motivazioni, se un tribunale non accoglie i desideri manifestati dal minore, dovrà rendere al riguardo una rigorosa giustificazione (Cassazione 1474/2021).

Alla luce delle predette considerazioni, il Giudice dovrà anche illustrare al minore la natura e lo scopo del procedimento al fine di renderlo edotto delle questioni che lo hanno reso parte sostanziale e fondamentale della controversia (Cassazione, Sezioni Unite, 22238/2009)  ed inoltre, dovrà procedere, sempre prima dell’ascolto, a  spiegargli come la sua opinione potrebbe essere dirimente del procedimento de quo.

 

Vaccinazione Covid ai minori: i recenti orientamenti giurisprudenziali

Sulla falsariga di quanto già precedentemente esposto, il Tribunale di Monza ha dovuto dirimere una controversia relativa al disaccordo tra ex coniugi in ordine alla possibilità di sottoporre il figlio minore a vaccinazione anti Covid-19.

Con decreto del 22 luglio 2021, i giudici hanno autorizzato una madre a sottoporre il figlio adolescente al vaccino dopo aver indagato sulle sue condizioni ed escluso rischi da allergie o patologie.

Peraltro, il minore aveva espresso opinione favorevole al vaccino anche per poter riprendere le attività sportive e scolastiche.

Come sottolineava il Tribunale, il padre, opponendosi ad un atto medico che – pur non obbligatorio, è considerato dalle autorità sanitarie e scientifiche necessario per proteggere i singoli e tenere la pandemia sotto controllo – aveva disatteso la volontà del figlio, limitandone pure la possibilità di frequentare i nonni.

Ma la decisione presa a Monza non è isolata.

A settembre analogo tema viene portato allattenzione del Tribunale di Milano, da un padre in contrasto con la madre la quale si opponeva alle vaccinazioni obbligatorie, ad altri vaccini utili e persino al tampone per la figlia undicenne.

La donna, addirittura, sollevava questione di costituzionalità del D.L. 73/2017, che veniva prontamente rigettata dal Tribunale di Milano perché già discussa dalla Consulta.

In particolare evidenziava il giudice meneghino come un trattamento sanitario non fosse incompatibile con l'art. 32 Cost. se diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute della collettività.

Il predetto Tribunale, orbene, autorizzava il genitore alle vaccinazioni obbligatorie non sussistendo motivi sanitari che potessero qualificarli quali pregiudizievoli per la minore.

Autorizzava, poi, anche alleffettuazione dei tamponi anti-COVID” e alle vaccinazioni facoltative, trattandosi di inoculazioni raccomandate dalla scienza medica internazionale a tutela della salute, tanto da essere previste gratuitamente.

Altro strumento processuale ha, invece, scelto in analogo caso il padre di minore sedicenne propenso a vaccinarsi per essere libero di accedere alla vita sociale, relazionale e sportiva, ma con una madre NO-VAX, presentando ricorso al Giudice Tutelare di Arezzo ai sensi dellart. 337 c.c. e chiedendogli che il minore fosse ascoltato. Il Giudice Tutelare dava il proprio assenso alla vaccinazione e raccomandava alla commissione medica vaccinatrice di raccogliere il consenso del ragazzo unitamente a quello del padre.

Altra simile ricostruzione veniva operata dal Tribunale di Venezia, nel caso di donna separata dal marito per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla loro figlia.

A seguito dell’ascolto della minore che ha espresso liberamente, chiaramente e univocamente la volontà di sottoporsi al vaccino anti Covid-19, sì da poter svolgere in sicurezza le attività scolastiche ed extrascolastiche che, in seguito allintroduzione dellobbligo del green pass, lo sono state parzialmente precluse”; acquisito il parere del medico famiglia, rilevata lassenza di pericolo per la salute della minore e le indicazioni univoche della comunità scientifica, la genericità e pretestuosità dei motivi di rifiuto paterni, con decreto del 1 dicembre 2021 il Tribunale di Venezia ha attribuito alla madre ricorrente il potere di decidere in via autonoma e senza il consenso paterno alla somministrazione del vaccino alla minore.

Il giorno seguente anche la Corte di appello di Venezia, in altro caso, autorizzava un padre alla somministrazione del vaccino al figlio che aveva invece espresso parere contrario, conforme a quello della madre con lui convivente.

I giudici dell’Appello veneziano osservavano che, pur dovendosi tenere conto delle dichiarazioni dellinteressato, il giudice dovesse orientare la decisione per realizzare linteresse del minore e dunque potesse giungere anche a un convincimento diverso alla volontà manifestata da questultimo, allorquando - per- debitamente motivata.

Le pronunce che si stanno succedendo in materia di vaccinazioni obbligatorie e facoltative, dunque, sanciscono che qualora esista un concreto pericolo per la salute del minore legato alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che attestino lefficacia del vaccino, il giudice ha il potere di sospendere momentaneamente la responsabilità del genitore contrario ed autorizzare laltro a procedere.

Come prevede larticolo 3 della legge 219/17 sul consenso informato, vanno valorizzate le capacità di comprensione e decisione del minore mettendolo al corrente delle scelte inerenti alla sua salute per consentirgli di esprimersi.

Il Comitato nazionale per la Bioetica, poi, nel documento Vaccini Covid-19 e adolescenti del 29 luglio 2021, si è occupato della questione sottolineando limportanza del benessere del minore, che si realizza necessariamente riconoscendo e tutelando la sua soggettività, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione nelle scelte personali.

Pertanto, deve venire in rilievo principalmente la volontà del «grande minore» di vaccinarsi.

Se quest’ultima fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che ladolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica.

Per gli adolescenti con patologie e rientranti nelle categorie identificate dal Ministero della Salute (in una lista aggiornata), per le quali la vaccinazione è raccomandata, emerge in forma ancora più pressante lobbligo dei rappresentanti legali di garantire ai propri figli il miglior interesse; il CBN raccomanda di ricorrere al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare. Sul consenso informato nellinteresse dei minori, il CNB raccomanda un coinvolgimento degli stessi, proporzionato al grado di maturità e di comprensione che essi presentano, fatte salve le prerogative dei genitori e dei rappresentanti legali.

Nel caso delladolescente che rifiuti la vaccinazione anti-Covid 19 a fronte del consenso dei genitori, il Comitato ritiene importante e auspicabile che ladolescente sia informato che la vaccinazione è nellinteresse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica. In ultimo appare comunque corretto, dal punto di vista bioetico, non procedere allobbligo di vaccinare in mancanza di una legge, ma porre in essere misure atte a salvaguardare la salute pubblica.

Il CNB ritiene opportuno che nelle circostanze di contrasto tra le parti, la volontà sia certificata per esplicitare con la massima chiarezza le rispettive posizioni, anche al fine di individuare meglio i contrasti nel tentativo di ricomporli.

Dal punto di vista bioetico, tuttavia, per quanto non sussista un obbligo di vaccinazione in mancanza di una legge, sussiste comunque il dovere morale e civile di sottoporsi ad inoculazione al fine di tutelare la collettività.