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Il commercialista concorre nel reato se non controlla la regolarità delle fatture

Trulli di Alberobello
Ph. Simona Loprete / Trulli di Alberobello

La sentenza della Cassazione 156/2022 – quinta sezione Penale in data 5 gennaio 2022 - chiarisce che il dolo specifico richiesto per la dichiarazione fraudolenta di cui all’art 2 Dlgs 74/2000 è compatibile con il dolo eventuale.

Il caso di specie vedeva un commercialista responsabile del reato di cui all’art. 2 del Dlgs 74/2000.      

Essendo il professionista depositario delle scritture contabili di alcune società e consapevole dell’attività illecita svolta dalle stesse, nonché dagli amministratori, con il fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, consentiva di indicare nei documenti relativi a dette imposte dichiarazioni fittizie e operazioni mai venute ad esistenza.

Il commercialista concorre, chiarisce la giurisprudenza, nel reato di dichiarazione fraudolenta tramite l’uso di documenti inesistenti, operazioni apparenti o fatture fittizie, agendo a titolo di dolo eventuale.

Si configura così il concorso di reato da parte del commercialista con il contribuente per i reati previsti dalla normativa ex art 110 c.p.

È sufficiente che la partecipazione si esplichi in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un apprezzabile contributo alla commissione del reato, rafforzando l’intento criminoso o tentando di agevolare gli altri a concorrere.

Il commercialista, tramite la sua condotta, chiarisce la Cassazione Penale con la sentenza del 22 maggio 2012 n. 36818, facilita la prosecuzione o attuazione del reato in forza del rapporto associativo, nonché aumentandone la possibilità.

Il ricorrente, in qualità di commercialista, tenendo la contabilità delle società e curando la registrazione delle fatture, era a conoscenza delle anomalie in tema di contabilità – autofatture con rilevanti importi, prelievi di grandi somme in contanti, o altre questioni non conformi alla legge.

Emerge così la compatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale, con l’accettazione del rischio che le suddette azioni possono comportare.

Il commercialista, consapevole della necessità di presentazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate e segnalazione alla Guardia di Finanza per i prelievi, non si preoccupava, ma proseguiva nell’assistenza fiscale, contribuendo all’illecito con la “speranza” di non perdere clienti.