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L'omicidio aggravato assorbe gli atti persecutori?

Sfumature
Ph. Cinzia Falcinelli / Sfumature

Abstract

Lo scritto si propone di esprimere un commento alla recentissima sentenza a Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione n. 38402 del 15 luglio 2021, depositata in data 26 ottobre 2021, che ha preso posizione sul reato di omicidio aggravato e gli atti persecutori.

The paper aims to comment on the very recent sentence of the United Criminal Sections of the Court of Cassation no. 38402 of July 15, 2021, filed on October 26, 2021, which took a position on the crime of aggravated homicide and persecutory acts.

 

Indice:

1. Breve analisi sulla fattispecie di omicidio aggravato

2. Una breve digressione sugli atti persecutori

3. Analisi delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, n. 38402 del 15 luglio 2021, depositata in data 26 ottobre 2021

4. Conclusioni

 

1. Breve analisi sulla fattispecie di omicidio aggravato

L’evoluzione della società contemporanea, dei rapporti e delle relazioni tra i consociati ha determinato il bisogno di integrare la disciplina delle condotte persecutorie in ragione, specie nell’ultimo decennio, dell’aumento di esse e della loro commissione in danno soprattutto delle donne, soggetto debole del rapporto di coppia, ma anche, sebbene in casi assai più limitati, degli uomini.

Per quel che concerne il contrasto interpretativo recentemente emerso nella giurisprudenza di legittimità intorno al controverso rapporto tra la fattispecie di omicidio aggravato, ai sensi dell’articolo 576 comma 1, n. 5.1. codice penale (per essere stato commesso “dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa”) e il delitto di atti persecutori (di cui al richiamato articolo 612-bis codice penale), occorre fare alcune premesse.

La norma prevista dall'articolo 576 codice penale, precisa che "si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;

5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61."

Tale norma dovrà essere letta in un combinato disposto con l'articolo 575 codice penale, ovvero il reato di omicidio.

L’omicidio commesso dal persecutore, punito con l’aggravante speciale che prevede la pena dell’ergastolo, è un reato complesso a causa dell’unitarietà del fatto.

L'interesse tutelato dall'art. 575 codice penale (omicidio) è la vita umana, sia come interesse del singolo individuo, sia come interesse della collettività.

L'elemento oggettivo consiste in un comportamento atto a provocare la morte di un uomo: la morte legale si ha quando viene riscontrata la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo; la qualità di uomo inteso come soggetto vivente, viene assunta nel momento del distacco del feto dall'utero della madre.

L'azione incriminata può manifestarsi in qualunque comportamento commissivo od omissivo, in grado di raggiungere lo scopo previsto dalla norma incriminatrice e fra condotta ed evento deve sussistere un nesso di causalità, per il quale la morte deve essere conseguenza dell'azione illecita compiuta.

È un reato comune, perché può essere commesso da chiunque; di danno, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; di evento, perché si perfeziona con la verificazione dell'evento dannoso; a forma libera, perché le modalità di esecuzione non sono tipizzate dal legislatore.

La consumazione si ha nel momento in cui si verifica la morte e il tentativo è configurabile.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato la volontà del soggetto può atteggiarsi o come dolo diretto (in tal caso è necessario e sufficiente che l'agente si sia rappresentato la morte come conseguenza diretta della sua azione od omissione, e quindi l'abbia voluta in ogni caso); o come dolo indiretto sotto forma di dolo alternativo(l'agente deve rappresentarsi l'evento morte come indifferente rispetto a quello di lesioni); ovvero, ancora, come dolo indiretto sotto forma di dolo eventuale (è necessario che l'agente si sia rappresentato come probabile o possibile anche l'evento più grave e, ciononostante, abbia agito ugualmente anche a costo di cagionare la morte, accettandone preventivamente il rischio).

 

2. Una breve digressione sugli atti persecutori

Il reato di stalking, disciplinato dall'articolo 612bis codice penale, è dunque assorbito da quello di omicidio e non può essere punito separatamente.

Il testo attuale dell'art. 612-bis, dopo le modifiche apportate con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, così recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

La norma è contenuta nel Titolo XI, Libro II del codice penale, nei Delitti contro la persona, ovvero quelli che offendono i beni essenziali dell'individuo, come la vita, l'incolumità fisica, la libertà e l'onore. Il termine "persona" sintetizza, quindi, queste attribuzioni che l'ordinamento riconosce alla persona umana e che hanno come contenuto non già facoltà su cose o beni, ovvero pretese a prestazioni altrui, bensì la pretesa all'intangibilità dei propri attributi (la vita, l'integrità fisica, l'onore, la riservatezza ecc.), oppure la libertà (verso lo Stato e verso la generalità dei consociati) di compiere attività personali.

Il delitto di atti persecutori (cosiddetto "stalking") rientra nei Delitti contro la libertà individuale.

La previsione normativa sanziona, in via sussidiaria (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La norma è diretta a reprimere penalmente lo "stalking", definito dalla scienza sociologica come il comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive quali, telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti ed ossessivi che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato.

La fattispecie richiede una reiterazione di condotte moleste o minacciose, pur se la Cassazione ha sostenuto che integrano il delitto anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Mutuando la relativa nozione dell'interpretazione giurisprudenziale, per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente.

Quanto al concetto di molestia, tale si intende, in dottrina, qualunque condotta idonea ad alterare dolorosamente, fastidiosamente o inopportunamente, in modo immediato o anche mediato, la condizione psichica di una persona.

Per quanto riguarda il concetto di ansia, essa è definita comunemente come una sensazione di apprensione, irrequietezza, spiacevole tensione nei confronti di circostanze stressanti o minacciose.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Scopo della norma è di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio.

Il quid pluris che caratterizza il reato rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito da due elementi: a) la reiterazione; b) l'idoneità della condotta a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura o a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il dolo è generico e dovrà consistere nella coscienza e volontà di porre in essere i singoli atti e la condotta risultante dal loro insieme, che significa coscienza e volontà di sottoporre abitualmente la vittima ad una condotta offensiva. Non è necessario un animus particolare, né che entri nell'orizzonte di consapevolezza e volizione dell'agente uno degli eventi descritti dalla norma, come il grave e perdurante stato d'ansia o il cambiamento di abitudini di vita.

 

3. Analisi delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, n. 38402 del 15 luglio 2021, depositata in data 26 ottobre 2021

Alla luce di quanto sopra esaminato, possiamo quindi dire che il reato di omicidio aggravato assorba il reato di atti persecutori? La risposta ci viene fornita dalle recentissime Sezioni Unite che si sono espresse a riguardo.

Prima di arrivare alle recentissime Sezioni Unite occorre fare una breve precisazione.

Un’iniziale presa di posizione sulla questione se il reato di atti persecutori sia o meno assorbito nel reato di omicidio aggravato, si è avuto da parte della sentenza n. 20786 del 2019 della Prima Sezione della Corte di cassazione, che nel senso del concorso di reati è infatti seguita, a distanza di pochi mesi, la sentenza n. 30931 del 2020 della Terza Sezione, orientata a rintracciare nella fattispecie aggravata di cui all’articolo 576 comma 1 n. 5.1. codice penale, un’ipotesi di reato complesso, in cui il delitto di stalking dovrebbe ritenersi assorbito.

Successivamente, poi, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38402 del 15 luglio 2021, depositata in data 26 ottobre 2021,  sulla questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte sulla configurazione di un concorso tra i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato o della diversa ipotesi di reato complesso ex articolo 84 primo comma c.p., hanno affermato il seguente principio: ” La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente  nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1, codice penale – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell’articolo 84, primo comma, codice penale, in ragione dell’unitarietà del fatto.”

 

4. Conclusioni

Alla luce delle pregresse considerazioni, è da osservare che nel delitto di stalking confluiscono azioni o condotte proprie della vita di relazione: le telefonate, la ricerca di contatto e la comunicazione che tuttavia assumono rilevanza penale, ove reiterate nel tempo e contro l’altrui volere, in quanto idonee a limitare la sfera di libertà della persona offesa.

Oggi, è addirittura emerso che, secondo un rapporto dell’OMS, lo stalking rappresenta un “problema di salute di proporzioni globali enormi” cui prestare particolare attenzione.