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TAR Salerno: esame avvocati, la Commissione ha l’obbligo di motivare il voto degli elaborati dei candidati

Con la nuova legge sull’ordinamento forense, sussiste per la Commissione l’obbligo di motivazione del voto degli elaborati dei candidati. La valutazione numerica, senza specificazioni, non è sufficiente.

Il TAR Salerno ha stabilito che sussiste l’obbligo di motivazione della valutazione degli elaborati dei candidati, in forza dell’articolo 46, comma 5, della nuova legge professionale n. 247 del 31 dicembre 2012, a norma del quale “la Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.

In particolare, si legge nell’ordinanza in rassegna: “PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente […] le ragioni concrete del punteggio assegnato [...], solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. TAR Lazio, sezione I, n. 7289 del 18 luglio 2013) ;

Il TAR Salerno conclude affermando che “al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello [...]”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno - Sezione Prima, Ordinanza 20 settembre 2013, n. 529)

 

Con la nuova legge sull’ordinamento forense, sussiste per la Commissione l’obbligo di motivazione del voto degli elaborati dei candidati. La valutazione numerica, senza specificazioni, non è sufficiente.


Il TAR Salerno ha stabilito che sussiste l’obbligo di motivazione della valutazione degli elaborati dei candidati, in forza dell’articolo 46, comma 5, della nuova legge professionale n. 247 del 31 dicembre 2012, a norma del quale “la Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.

In particolare, si legge nell’ordinanza in rassegna: “PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente […] le ragioni concrete del punteggio assegnato [...], solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. TAR Lazio, sezione I, n. 7289 del 18 luglio 2013) ;

Il TAR Salerno conclude affermando che “al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello [...]”.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno - Sezione Prima, Ordinanza 20 settembre 2013, n. 529)