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Smart working: nuovo regime d'emergenza

Tutte le novità sul lavoro agile per il lavoratore   
Smart working nella PA
Smart working nella PA

Il governo ha disposto lo slittamento della scadenza al 30 giugno 2022 per lo smart working. La modalità di svolgimento della prestazione di lavoro in maniera agile è stata necessaria nella fase emergenziale per limitare la diffusione del coronavirus. Ma perché è così importante lo smart working? Come si passa dalla modalità in presenza allo smart working? 


La proroga dello smart working emergenziale

Non sarà il 31 marzo  2022 la scadenza del lavoro agile. 

Il governo ha disposto lo slittamento della scadenza al 30 giugno 2022. Far slittare lo smart working al 30 giugno significa permettere l’utilizzo di tale modalità di lavoro subordinato garantendo percorsi e regole semplificate rispetto a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017.

Ma quali sono le regole sullo smart working che si applicheranno fino al 30 giungo?

Le regole sono le seguenti:

  • Il datore di lavoro potrà unilateralmente disporre lo svolgimento dello smart working. Ciò potrà avvenire senza la firma di accordi con il singolo lavoratore. Per disporre lo smart working sarà necessaria una semplice mail;
  • Le intese sindacali non saranno necessarie ma facoltative. Le aziende saranno vincolate solo in caso di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o di un accordo di II livello che dispone lo smart working;
  • Si potrà attivare lo smart working seguendo la modalità semplificata indicata sul portale del Ministero del lavoro, chiamato Cliclavoro.


Disporre il termine del lavoro agile al 30 giugno non è un vantaggio per imprese e lavoratori

La legge n. 81 del 2017 ha introdotto lo smart working, subordinandolo alla stipulazione di accordi individuali obbligatori.  Dall’inizio della pandemia da covid 19 la modalità smart working è divenuta necessaria per consentire alle aziende e ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni  in maniera flessibile e garantire una minore diffusione del virus nei luoghi di lavoro. 

Con la decisione del Governo si dispone la proroga, seppur fino al 30 giugno, della deroga alla legge 81 del 2017.Infatti, fino al 30 giugno per lo smart working non sarà necessario l’accordo individuale tra lavoratore e aziende.

 

Smart working: l’istituto nella pubblica amministrazione

Il fenomeno di digitalizzazione e le spinte provenienti dall’UE hanno evidenziato la necessità di rendere lo smart working una delle possibili modalità di svolgimento del lavoro subordinato. 

In tal modo, con il lavoro agile si può: 

  •  aumentare l’efficacia della prestazione;
  • promuovere gli effetti positivi dello smart working;
  • garantire una maggiore forma di conciliazione dei tempi di lavoro e vita dei lavoratori.

In quest’ultimo caso si possono assicurare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo nel contempo il miglioramento dei servizi pubblici.  Il Dipartimento della funzione pubblica presidia l’attuazione del lavoro agire mediante linee guida, atti di indirizzo e strumenti di monitoraggio e supporto della Pubblica Amministrazione. 

Infatti, ogni Amministrazione pubblica è tenuta a disporre lo smart working mediante la rotazione del personale settimanale, mensile o semestrale. 

Inoltre, l’Amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la strumentazione tecnologica necessaria per garantire lo svolgimento del lavoro agile.


L'accordo sul lavoro agile

È evidente l’importanza dell’accordo tra l’Amministrazione e il singolo lavoratore. 

L’accordo deve contenere:

  • La durata: essa può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • La modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, posta al di fuori della sede e degli uffici di lavoro;
  • L’indicazione delle giornate di lavoro da porre in essere in sede e a distanza;
  • Diritto al recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, fatte salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017;
  • Ipotesi di giustificato motivo di recesso;
  • I tempi di riposo del prestatore di lavoro non possono essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza. In tal modo si deve assicurare il diritto alla disconnessione del lavoratore. 
  • Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo della parte datoriale.
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Lo smart working: cosa dice Rita Querzè?

“ Il testo approvato in commissione Lavoro conferma l’obbligo di accordi individuale – tanto che per le aziende che non lo fanno si profila il comportamento antisindacale- ma dice anche che certe questioni vanno normate dalla contrattazione nazionale di categoria”. 

Nel nuovo disegno legge “ si dà una definizione nuova di lavoro agile, che è tale solo nel caso in cui si lavora fuori dall’ufficio per almeno il 30% del tempo. In caso di violazione del diritto di disconnessione si applicano le disposizioni di cui all’art. 615 bis del codice  penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.