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Tortura - Parlamento: introdotti i reati di tortura e di istigazione alla tortura

Tortura - Parlamento: introdotti i reati di tortura e di istigazione alla tortura
Tortura - Parlamento: introdotti i reati di tortura e di istigazione alla tortura

Il 5 luglio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge relativa all’introduzione del reato di tortura, così come modificata dal Senato.

Il testo della legge si compone di sei articoli che apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al Testo Unico immigrazione.

In particolare, l’articolo 1 della legge introduce nel Codice Penale, più precisamente nella Sezione III (“Dei delitti contro la libertà morale”), del Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”), del Titolo XII (“Dei delitti contro la persona”), del Libro II del Codice Penale due nuove disposizioni, gli articoli

613-bis (“Tortura”) e

613-ter (“Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”),

il cui testo è di seguito riportato.

 

Art. 613-bis c.p. - Tortura

“Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo”.

 

Art. 613-ter c.p. – Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

L’articolo 2 della legge apporta delle modifiche all’articolo 191 (“Prove illegittimamente acquisite”) del Codice di Procedura Penale, aggiungendo il comma 2-bis che statuisce che “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale”.

Ugualmente significativo è l’articolo 3 della legge che modifica l’articolo 19 del Testo Unico immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), vietando il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”, e disponendo che nelle valutazioni di tali motivi si tenga conto dell’esistenza in tale Stato di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Infine, deve essere annoverato l’articolo 4 che, enunciando un vero e proprio principio generale, di civiltà più che giuridico, stabilisce che “non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale”.

La legge, come espressamente previsto dal suo articolo 6, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Camera dei Deputati, Disegno di legge approvato il 5 luglio 2017, n. 2168-B)