x

x

Autoriciclaggio all’estero e confisca in Italia: doppia incriminazione richiesta solo al momento della domanda di riconoscimento della sentenza straniera

(Cass. pen. Sez. 6, sentenza n. 13571/2020)
San Marino
San Marino

Abstract

La Corte di Cassazione ammette il riconoscimento di sentenze straniere e l’esecuzione della confisca per equivalente da queste prevista nel caso in cui il requisito della doppia incriminabilità, non esistente al momento del fatto, sia integrato al momento della richiesta del riconoscimento medesimo.

 

Indice:

1. La decisione impugnata e i motivi di ricorso

2. La decisione della Corte di Cassazione

3. Osservazioni conclusive

 

1. La decisione impugnata e i motivi di ricorso

La Repubblica di San Marino ha presentato una richiesta di cooperazione giudiziaria finalizzata all’esecuzione della confisca per equivalente di una somma di denaro.

Il provvedimento era parte di una sentenza penale definitiva emessa dall’autorità giudiziaria sanmarinese nei confronti di una persona giudicata responsabile del reato di autoriciclaggio per avere trasferito, sostituito e occultato il provento dei reati di frode fiscale, traffico illecito di rifiuti e distrazione di beni di una società fallita compiuti dalla medesima persona.

La Corte di appello competente ha riconosciuto la sentenza e reso possibile l’esecuzione in Italia della confisca.

L’interessato ha fatto ricorso per cassazione, strutturandolo in plurimi motivi.

Ha denunciato anzitutto la violazione congiunta dell’articolo 733, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, dell’articolo 18, lettera f) della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo siglata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata in Italia con la Legge 153/2016 (di seguito Convenzione di Varsavia) e dell’articolo 25 della Costituzione per avere la decisione impugnata ritenuto erroneamente esistente il requisito della doppia incriminabilità. La Corte di appello non avrebbe cioè tenuto conto che la fattispecie di autoriciclaggio è stata introdotta in Italia dopo la commissione del fatto incriminato a San Marino sicché, in applicazione del principio di legalità e del suo corollario dell’irretroattività sfavorevole, la confisca non poteva colpire proventi derivanti da una condotta commessa prima della legge che l’ha resa penalmente rilevante. Non avrebbe ugualmente tenuto conto dell’esito del giudizio sanmarinese nella parte in cui l’imputato è stato liberato dagli addebiti propedeutici al riciclaggio, in parte per prescrizione, in parte per assoluzione.

Col secondo motivo è stata denunciata la violazione degli articoli 733, comma 1, lettera f) e 649 codice procedura penale, 18, lettera e) della Convenzione di Varsavia e 54 dell’Accordo di Schengen. Il ricorrente ha ricordato di essere stato assolto dall’autorità giudiziaria italiana e di avere subito nel nostro Paese la confisca per equivalente di una somma corrispondente all’imposta evasa. Ciò nondimeno, il profitto preso in considerazione dalla sentenza di San Marino è stato identico a quello confiscato in Italia, ciò comportando la violazione del divieto di bis in idem che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, si applica anche alla cooperazione internazionale ed è sancito sia dalla Convenzione di Varsavia che da quella di Schengen.

Col terzo e ultimo motivo è stata denunciata la violazione degli articoli 733, comma 1-bis, 735, comma 6 codice procedura penale, 16, paragrafo 2 della Convenzione di Varsavia, 240 e 322-ter del codice penale e 3 e 27 Costituzione La decisione impugnata avrebbe dovuto infatti considerare, ma non lo ha fatto, che la confisca italiana era pari all’intero importo dell’imposta evasa e non era dunque legittimo un ulteriore provvedimento ablatorio che si spingesse oltre tale limite, soprattutto considerando che il reato di autoriciclaggio non aveva generato proventi ulteriori rispetto a quelli propri del reato presupposto di frode fiscale.

 

2. La decisione della Corte di Cassazione

Il collegio di legittimità ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso.

Ha iniziato (paragrafo 1.1) rilevando che l’articolo 734, comma 2, codice procedura penale (il riferimento è erroneo, il comma pertinente è il 3), consente il ricorso per cassazione contro le decisioni che pronunciano sul riconoscimento di sentenze straniere solo per violazione di legge.

Questa limitazione rende inammissibili i motivi che denuncino vizi di motivazione, fatta eccezione per il caso di motivazione inesistente o apparente, restando comunque preclusa anche in quest’ultimo caso la possibilità di chiedere la rivalutazione di argomenti già considerati.

Nei successivi passaggi (paragrafo 1.2 e suoi sottoparagrafi) viene giustificato il giudizio di manifesta infondatezza del motivo attinente al requisito della doppia incriminabilità alla cui esistenza l’articolo 733, comma 2, lettera e), codice procedura penale subordina la riconoscibilità della sentenza straniera nel nostro ordinamento.

Il collegio di legittimità ha respinto la tesi del ricorrente il quale aveva sostenuto che il requisito dovesse essere soddisfatto già al momento della commissione del fatto. Secondo la Corte, infatti, è sufficiente che la doppia incriminazione esista al momento della proposizione della domanda di riconoscimento.

È improprio – si è detto nella motivazione – il richiamo del ricorrente al principio affermato da Cass. pen. Sez. 6, sentenza n. 21348/2016. Tale decisione si riferiva ad una questione regolata dall’articolo 730 codice procedura penale (riconoscimento delle sentenze straniere per gli effetti previsti dal codice penale) che è ben diversa da quella in esame, in cui il riconoscimento serve a prestare assistenza ad uno Stato estero così da rendere possibile l’esecuzione di decisioni emesse dall’autorità giudiziaria di questo.

La differenza tra i due differenti regimi fa sì che mentre le fattispecie inquadrabili nella previsione dell’articolo 730 sono soggette al principio di legalità (il quale porta con sé il corollario del divieto di irretroattività sfavorevole), nella materia della cooperazione giudiziaria il medesimo principio riguarda soltanto la decisione dello Stato che richiede assistenza ma non la decisione dello Stato richiesto, essendo pertanto sufficiente che il fatto posto a base della richiesta sia considerato reato al momento della domanda di riconoscimento.

Ancora di seguito (paragrafo 1.2.2) il collegio, esaminando le censure connesse ai reati-presupposto dell’autoriciclaggio, le ha respinte in blocco, ritenendo che il giudice dello Stato destinatario della richiesta di assistenza non sia legittimato a rivalutare la punibilità in concreto del fatto e sia invece tenuto a rispettare la definitività dell’accertamento condotto dall’autorità giudiziaria straniera.

In punto di confisca, si è osservato (paragrafo 1.2.3.) che la somma della quale lo Stato di San Marino chiede l’acquisizione coattiva per equivalente non è stata reperita nel suo territorio, essendo già stata trasferita in un Paese terzo ed impiegata per l’acquisto di un immobile, e tali circostanze di fatto escludono la ricorrenza della causa di non punibilità regolata dall’articolo 648-ter.1, comma 4, codice penale.

Il collegio ha ugualmente escluso violazioni del divieto di bis in idem (paragrafo 1.3), rilevando che, anche a prescindere dal fatto che la Convenzione di Schengen non si applica nei rapporti bilaterali tra Italia e San Marino e che l’articolo 28 della Convenzione di Varsavia, pur vincolante per entrambi i Paesi, elenca vari motivi facoltativi di rifiuto della cooperazione, la norma di riferimento è comunque l’articolo 733, comma 1, codice procedura penale il quale vieta il riconoscimento della sentenza straniera se, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, l’autorità giudiziaria italiana ha pronunciato una sentenza irrevocabile.

Fatta questa premessa, il collegio ha escluso la ricorrenza dello “stesso fatto”, poiché la condotta del ricorrente giudicata a San Marino, consistita nel trasferimento all’estero di parte di una somma già depositata su un mandato fiduciario e nel suo reimpiego per un acquisto immobiliare, non è stata in alcun modo valutata dall’autorità giudiziaria italiana.

I giudici di legittimità hanno infine respinto il motivo riferito all’importo della somma da confiscare (paragrafo 1.4). Hanno considerato infatti che l’articolo 733, comma 1-bis, codice procedura penale, cioè la norma nazionale di riferimento, esclude la riconoscibilità di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca solo se questa non sia permessa dalla legge italiana ove si procedesse nel nostro Paese per lo stesso fatto, eventualità che non ricorre nel caso di specie.

 

3. Osservazioni conclusive

Nell’ambito di una decisione complessivamente condivisibile non convince appieno la soluzione offerta riguardo al requisito della doppia incriminabilità.

I giudici di legittimità, come si è visto, ne hanno affermato la necessità solo al momento della richiesta di riconoscimento, respingendo pertanto la richiesta difensiva di estenderla al momento della commissione della condotta di reato.

L’oggettiva impossibilità per il ricorrente di prevedere tra le conseguenze del suo comportamento anche la confisca per equivalente in un Paese diverso, che non considerava penalmente rilevante il fatto quando fu commesso, è dunque superata dalla successiva introduzione del reato in tale ultimo Paese.

Questa conclusione è legittimata da una precedente decisione, la sentenza n. 21348/2016 della sesta sezione penale della Suprema Corte, cui si deve una precisa distinzione: se il riconoscimento della sentenza straniera è chiesto ai sensi dell’articolo 730 codice procedura penale, cioè per ricavare dal giudicato effetti penali che la sentenza, se pronunciata in Italia, avrebbe avuto secondo la legge penale italiana, allora il principio di legalità deve dispiegarsi senza limiti e la doppia incriminabilità deve essere pretesa già nel momento del fatto; se invece il riconoscimento della sentenza straniera serve, attraverso una domanda di cooperazione giudiziaria, a consentire l’esecuzione di statuizioni comprese nelle sentenza stessa, allora la doppia incriminabilità può essere contenuta al momento della domanda di riconoscimento.

La distinzione è quindi fondata sulla “nazionalità” degli effetti penali generati dal riconoscimento e appare legata ad un ulteriore presupposto, quello dell’indifferenza del nostro ordinamento al deficit di prevedibilità sopportato da chi subisce l’effetto del riconoscimento.

Va da sé che ben diversa avrebbe potuto e dovuto essere la soluzione se i giudici di legittimità, osando un po’ di più, avessero considerato il principio di legalità come uno statuto garantistico universale che il nostro Paese è sempre tenuto ad assicurare nella materia dell’esecuzione penale da realizzarsi in territorio italiano anche quanto questa discenda da sentenze straniere.