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Green pass: niente sospensione dal lavoro ma stop allo stipendio

Il Decreto Legge è in vigore dal 22 settembre 2021.
Perugia dall'alto, agosto 2021
Ph. Francesca Russo / Perugia dall'alto, agosto 2021

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata di ieri ha firmato ed emanato il Decreto Legge che impone l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127) ed entra in vigore oggi 22 settembre 2021.

Il testo del Decreto, contenente le nuove disposizioni, rispetto al testo uscito dal Consiglio dei Ministri, prevede alcuni cambiamenti.

 

Green pass obbligatorio per il lavoro: cosa cambia

L’Italia, dunque, sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà entrare nei luoghi di lavoro senza un Green pass valido in mano.

Detto obbligo sarà necessario per immunizzare tutti i lavoratori, senza distinzione tra pubblico e privato. Dovranno, infatti, munirsi della Certificazione anche i professionisti, gli autonomi, chi svolgere volontariato o attività di formazione, gli imprenditori, i co.co.co., prestatori occasionali, colf e baby sitter.

Il Certificato è richiesto anche ai magistrati ordinari e onorari, amministrativi, contabili e militari e ai componenti delle commissioni tributarie. Sono esenti coloro che accedono ai palazzi di giustizia ma estranei alle amministrazioni come avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti dei processi.

Chi sceglierà il vaccino per ottenere la certificazione verde, quindi, ha tempo fino al 30 settembre per far valere il pass che diventa valido solo 15 giorni dopo la prima dose (per saperne di più consulta l'articolo “Come ottenere il Green pass dopo la prima dose”).

Il Decreto Legge, ormai in vigore, ha però, subito una modifica all’ultimo momento, prima di essere recapitato al Quirinale per la firma del capo dello Stato e di approdare in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, i lavoratori che saranno sprovvisti della Certificazione verde non percepiranno lo stipendio, ma non potranno essere sospesi o licenziati.

Saranno i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

Green pass per i lavoratori: cosa prevede il Decreto Legge

Chi non avrà il Certificato verde, non solo non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro, ma verrà considerato assente ingiustificato.

Il Provvedimento conferma la sospensione dello stipendio per il lavoratore sprovvisto di Certificazione verde già dal primo giorno ma non le sanzioni disciplinari.

Non è più prevista la sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di Green pass.

La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche e private anche sulla base di contratti esterni.

Il Provvedimento non verrà applicato nei confronti di quei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso.

Il decreto prevede infatti che il datore dopo 5 giorni di assenza ingiustificata può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione e attivare la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. La previsione del rinnovo è stata introdotta da Palazzo Chigi prima della firma del capo dello Stato.

Per il lavoratore che viene sorpreso senza il Green pass all’interno dei locali di lavoro è prevista una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

Le sanzioni sono previste anche nei confronti dei datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre: si va ad un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro

È stata estesa anche la durata del Certificato, fino a 12 mesi per i vaccinati e i guariti dal covid.

I lavoratori non potranno effettuare i tamponi gratuitamente. Il prezzo del test è di 15 euro. Saranno invece gratuiti per le persone “fragili”, per i quali è sconsigliata la vaccinazione e che, quindi, non avranno l’obbligo del Green pass.

A tal proposito, secondo quanto previsto dal nuovo decreto, e farmacie sono tenute ad assicurare, almeno sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa.

In caso di inosservanza della disposizione, verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Inoltre, il Prefetto territorialmente competente, potrà disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.