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DISPOSIZIONI GENERALI

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 164 Att: (deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli)

Art. 165 Att: (annotazione dell’impugnazione in calce al provvedimento impugnato)

Art. 165-bis Att: (adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione)

Art. 166-bis Att: (poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado)

Art. 167 Att: (nuovi motivi della impugnazione già proposta)

 

Note introduttive

Gli artt. 568/592 costituiscono la parte introduttiva del nono libro del codice di rito, dedicato alle impugnazioni, e contengono nel loro complesso le disposizioni generali in materia.

L’esistenza di strumenti che consentano al destinatario di un provvedimento giudiziario di contestarlo e chiederne la revisione trova il suo fondamento in plurime disposizioni costituzionali.

Viene anzitutto in rilievo l’art. 111 comma 7 che sancisce l’indefettibilità della possibilità di ricorrere per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.

Altrettanto significativo è l’art. 24 comma 2 che, attestando l’inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento, delinea un sistema processuale necessariamente articolato in più gradi.

Concorre infine anche l’art. 27 comma 2, il quale, sancendo la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, assume come dato implicito la possibilità di contestare la sentenza di condanna e quindi la necessità di un momento processuale che ospiti la contestazione.

Non mancano poi riferimenti sovranazionali. L’art. 2 del protocollo 7 della CEDU (le cui norme sono considerate dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di parametri interposti tra la Costituzione e la legge ordinaria), espressamente intitolato “Diritto a un doppio grado di giurisdizione”, garantisce infatti a “ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale” “il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore”.

L’intero sistema delle impugnazioni è stato riformato in modo rilevante dal D. Lgs. 11/2018 in attuazione delle delega impartita al Governo dalla L. 103/2017.

Sono stati anzitutto rimodulati i profili della legittimazione sia soggettiva che oggettiva.

L’imputato ha facoltà di appellare ogni tipo di sentenza di condanna mentre il PM ha una legittimazione limitata alle decisioni di condanna che importino modifiche del titolo del reato, esclusioni di circostanze aggravanti ad effetto speciale e irrogazione di pene di specie diversa da quella ordinariamente prevista per il reato affermato in sentenza (art. 593 comma 1). Ne consegue che il PM, ove intenda contestare il quantum di pena inflitta, può solo ricorrere per cassazione.

È viceversa consentito al PM appellare tutte le sentenze di proscioglimento mentre l’imputato può appellare solo le sentenze di proscioglimento emesse in esito al dibattimento, fatta eccezione per quelle caratterizzate dalle formule “perché il fatto non sussiste” o “per non avere commesso il fatto” (art. 593 comma 2).

Il PM è inoltre legittimato a ricorrere per cassazione allo scopo di ottenere effetti favorevoli all’imputato (art. 568 comma 4-bis).

Non sono mai appellabili, da nessuna parte processuale, le sentenze di condanna alla pena della sola ammenda e le sentenze di proscioglimento per reati contravvenzionali puniti con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 593 comma 3).

La legittimazione all’appello avverso le sentenze del GIP, della corte d’assise e del tribunale spetta al procuratore della Repubblica. Spetta al PG se c’è stata avocazione o se il procuratore della Repubblica sia rimasto acquiescente al provvedimento.

È da ritenersi che in tutti i casi di decisioni inappellabili, unico legittimato all’impugnazione dal versante della pubblica accusa sia il PG (il che comporta peraltro l’abrogazione dell’art. 166 Att. e l’introduzione al suo posto dell’art. 166-bis Att.).

In tema di appello incidentale, si stabilisce che esso sia proponibile soltanto dall’imputato entro quindici giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’appello principale del PM ai sensi dell’art. 584.

Novità rilevanti hanno caratterizzato anche le impugnazioni delle decisioni del giudice di pace.

Rimane invariata la preclusione per il PM dell’appello delle sentenze di proscioglimento mentre invece sono ricorribili per violazione di legge le sentenze emesse in grado di appello dal tribunale in composizione monocratica.

Si introducono misure volte a rendere più celeri e efficaci le informazioni e le attività preparatorie conseguenti all’impugnazione ed in attesa della sua delibazione giudiziale.

Di particolare pregnanza è il raccordo, cui si è già accennato, tra gli artt. 546 e 581.

Si introduce infatti un modello legale di redazione della sentenza che deve essere articolata per punti autonomi e raccordata ai risultati raggiunti, ai criteri di valutazione adoperati e alle ragioni per le quali, in ipotesi, sono state ritenute inattendibili le prove contrarie. Si configura in parallelo una nuova forma dell’impugnazione che induce, a pena di inammissibilità, una correlazione necessitata tra punti e capi della sentenza impugnata e motivi di impugnazione e richieste istruttorie. Devono essere specificate puntualmente le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione. La specificità assurge dunque a valore guida della decisione e dell’impugnazione.

Una notevole importanza ha la reintroduzione del concordato in appello, che importa la rinuncia ai motivi escludi dall’accordo. Il giudice dell’impugnazione provvede con rito camerale se le parti ne facciano richiesta, attestando l’esistenza di un accordo sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di impugnazione, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi concordati comportano la determinazione di una pena nuova, il PM, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena convenuta.

Se il giudice ritiene non accoglibile la richiesta delle parti, ordina la citazione a comparire a dibattimento e dà inizio alla celebrazione del giudizio in forma pubblica. Il concordato è sempre escluso per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater nonché per i procedimenti di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quarto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater 1, relativamente alla condotta di produzione e commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609 ter, 609-quater e 609-octies Cod. pen., nonché per i procedimenti nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, per professione o per tendenza.

È consentito al PG indicare i criteri che i sostituti devono tenere presenti ai fini dell’adesione o meno al concordato.

Modifiche significative sono intervenute anche in riferimento alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: è stato infatti introdotto il comma 3-bis nell’art. 603, prevedendovi che “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.

Non sono mancate infine novità anche per il ricorso per cassazione. Si prevede adesso, a fronte di una doppia conforme sentenza di proscioglimento, che il PM possa ricorre solo per violazione di legge.

Accade talvolta che il legislatore vari riforme nella speranza che indirizzi interpretativi e prassi applicative si incanalino in circuiti virtuosi e realizzino gli effetti voluti. La speranza sottostante alla riforma del sistema delle impugnazioni è palese e tende ad una robusta deflazione dei flussi di lavoro che si riversano incessantemente sulle giurisdizioni superiori. C’è però un problema: la massiccia spinta verso la specificazione dei motivi di impugnazione e la sanzione di inammissibilità posta a presidio di questo obiettivo potrebbero costituire un comodo rifugio per una giurisdizione più attenta alla deflazione che alla qualità delle decisioni e alla loro congruenza alle conoscenze acquisite nel giudizio. Non resta che attendere poiché solo il tempo potrà dire quale delle due pulsioni prenderà il sopravvento.

Si segnala infine che la L. 3/2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti) ha interpolato l’art. 578-bis aggiungendovi il riferimento alla confisca prevista dall’art. 322-ter del codice penale.

Art. 568 - Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.

5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

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Art. 569 - Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.

2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello.

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Art. 570 - Impugnazione del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

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Art. 571 - Impugnazione dell’imputato

1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1, l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato.

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

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Art. 572 - Richiesta della parte civile o della persona offesa

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

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Art. 573 - Impugnazione per i soli interessi civili

1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

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Art. 574 - Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili

1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

2. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

3. L’impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

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Art. 575 - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

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Art. 576 - Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.

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Art. 577 - Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

(abrogato)

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Art. 578 - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1.Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

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Art. 579 - Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2.

3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

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Art. 580 - Conversione del ricorso in appello

1.Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello.

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Art. 581 - Forma dell’impugnazione

1.L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

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Art. 582 - Presentazione dell’impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

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Art. 583 - Spedizione dell’atto di impugnazione

1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

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Art. 584 - Notificazione della impugnazione

1.A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

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Art. 585 - Termini per l’impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

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Art. 586 - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.

2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dell’impugnazione contro la sentenza.

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Art. 587 - Estensione dell’impugnazione

1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

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Art. 588 - Sospensione della esecuzione

1 Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

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Art. 589 - Rinuncia all’impugnazione

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.

4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

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Art. 590 - Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

1.Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

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Art. 591 - Inammissibilità dell’impugnazione

1. L’impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

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Art. 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

1.Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

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