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Green pass sul lavoro e controlli: le direttive sulle verifiche dal 15 ottobre

Datori di lavoro – o soggetti da loro incaricati – monitoreranno l’obbligo del green pass tra i dipendenti. Tutte (o quasi) le modalità nel decreto-legge 127/2021.
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Green pass sul lavoro e controlli: chi farà le verifiche?

L’obbligo del green pass sul lavoro scatterà tra pochi giorni: dal 15 ottobre al 31 dicembre tutti i lavoratori dipendenti (e non), nel privato e nel pubblico, dovranno essere muniti del certificato vaccinale per poter accedere ai luoghi di lavoro.

La misura fa capo al decreto-legge 127 del 21 settembre 2021, firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza e da Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, lo scorso 22 settembre.

Tra le indicazioni fondamentali del decreto, spiccano quelle relative alle verifiche sul possesso o meno del green pass da parte dei dipendenti.

Ad oggi, i controlli nel settore privato sono affidati al datore di lavoro, il quale può delegare il compito a terzi “soggetti incaricati”.

Questi ultimi dovranno eseguire i controlli secondo le “modalità indicate” dal decreto-legge 52 (22 aprile 2021), specificamente al comma 10 dell’articolo 9.

Ma vediamo in dettaglio quali saranno le regole di verifica del green pass sul posto di lavoro.

 

Green pass sul lavoro e controlli: come verranno fatte le verifiche?

L’articolo 3 del già citato decreto-legge 127 dispone, appunto, che i datori di lavoro “sono tenuti a verificare” il possesso del green pass (ricordiamo che il green pass si ottiene tramite: certificato di avvenuta vaccinazione; certificato di avvenuta guarigione da Covid-19; test molecolari o antigenici rapidi, validi al momento per 48 ore).

Per effettuare i controlli, i datori di lavoro devono:

- definire, entro il 15 ottobre 2021, le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”;

- disporre, se possibile, che i controlli vengano effettuati “al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”;

- individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni”.

 

Green pass sul lavoro e controlli: linee-guida (in)sufficienti?

Le disposizioni di verifica del green pass per i datori di lavoro privati appaiono quindi piuttosto scarne – soprattutto considerando lo scattare imminente dell’obbligo.

In un articolo su «ItaliaOggi», Antonio Ciccia Messina tenta una disamina dei punti meno chiari.

L’autore si concentra in particolare su due aspetti: il profilo dei “soggetti incaricati” dal datore di lavoro a svolgere i controlli e le modalità di trasmissione degli atti relativi alle eventuali sanzioni.

Profilo dei “soggetti incaricati” alla verifica di possesso del green pass.

Antonio Ciccia Messina si chiede, in sostanza, quale sia la qualifica dei “soggetti incaricati”: “agenti accertatori ai sensi della legge 689/1981” o “pubblici ufficiali”?

E paventa l’ipotesi che possa trattarsi di “persone che non hanno alcuna nozione, nemmeno elementare, di che cosa sia una sanzione o un procedimento sanzionatorio” o “delle responsabilità anche penali collegate alla redazione di un atto di contestazione di una sanzione”.

Modalità di trasmissione degli atti relativi alle eventuali sanzioni.

Secondo l’autore, nel decreto-legge 127/2021 (come nel relativo dossier del Senato) non si danno indicazioni né sulla procedura né sugli atti di procedimento.

In particolare, rimane oscuro:

- chi debba scrivere il verbale di contestazione;

- quale modello di verbale bisogna usare (“è un verbale di constatazione della violazione propriamente detto? Se per qualche motivo l’atto non è consegnato immediatamente al trasgressore, chi lo deve notificare?”);

- da quando partano i termini per i pagamenti in misura ridotta (unica criticità evidenziata nel dossier del Senato);

- come inoltrare gli atti alle prefetture.

L’unica certezza è appunto che i “soggetti incaricati” dovranno trasmettere gli atti al prefetto – anche questo, però, senza ulteriori specifiche riguardo le modalità.

“Tutto sembra lasciato al fai-da-te,” afferma Ciccia Messina “che però non può essere ammissibile in materia di esercizio di un pubblico potere sanzionatorio”.

Si rimane dunque in attesa di prossime indicazioni.

“Un po’ prima”, auspicabilmente, del 15 ottobre.